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STATUTO MODIFICATO E VIGENTE UGAI 2013-2014

Inviato: gio gen 17, 2013 10:53 am
da UGAI
STATUTO MODIFICATO E VIGENTE UGAI 2013-2014

Art. 1: Costituzione

E' costituita l' " Unione Giovani Avvocati Italiani " (U.G.A.I.) ,in forma di associazione non riconosciuta ed apartitica, con sede legale in Messina presso Via Madonna della Mercede is. 200 n. 4.
D'ora in poi l'unico e non divisibile acronimo ufficiale statutario per esteso dell'associazione, ovvero " Unione Giovani Avvocati Italiani ", sarà qui indicato per brevità anche con l’unico acronimo statutaro sintetico ufficiale ossia " U.G.A.I”.
Il logo ufficiale dell’ associazione è costituito da due lettere nere “A” e “G” inserite agli apici dei due lati di una lettera “U” rossa, nonchè da una lettera blu “I” che attraversa in senso perpendicolare la base della stassa lettera “U” rossa. Sopra la lettera “I” è inserito, ad equidistanza dalle lettere “A” e “G”, un quadratino rappresentato dal logo ufficiale dell’ “A.N.P.A.”, sodalizio ed acronimo ultradecennale di cui l’U.G.A.I. costituisce, anche ai sensi dell’art .24 dello Statuto, l’unica eredità giuridica, sociale e politica.


Art. 2: Finalità

L’” Unione Giovani Avvocati Italiani “non ha fini di lucro, trova l’ unico riconoscimento ed esclusiva legittimazione alla propria esistenza, nonchè rilievo politico – sociale, nella volontà dei suoi iscritti e rappresentati, in un rapporto osmotico con la pubblica opinione, e si prefigge:
• di rappresentare unitariamente e tutelare ,a tutti i livelli, soprattutto i praticanti, gli aspiranti Avvocati e coloro i quali abbiano superato l’esame di abilitazione alla professione forense;
• di promuovere le iniziative ritenute necessarie alla tutela solidale dei propri iscritti e rappresentati
• di sviluppare i rapporti con la Politica, la Magistratura, l’Università, i mezzi di comunicazione, la Società Civile,
di interloquire ad ogni livello istituzionale e promuovere le proprie proposte politiche e sociali su tutti i temi che possano avere un qualche rilievo per l’“U.G.A.I”
• di promuovere, almeno a livello interassociativo, eguaglianza di trattamento, considerazione etica e pari opportunità a prescindere dall'appartenenza di sesso.

Art. 3: Requisiti associativi
L’Associazione ,previa formale richiesta di iscrizione ,che poi sia stata eventualmente accettata all’unanimità dal Presidente Nazionale , dal Segretario Nazionale, e dal VicePresidente Nazionale , è aperta a tutti i Praticanti e aspiranti avvocati che non abbiano compiuto i quaranta anni di età , nonché a tutti coloro i quali siano o siano stati iscritti ad un albo degli avvocati. E' incompatibile l'essere tesserati con un sodalizio associativo forense nazionale o locale tranne che a livello locale o nazionale - per i componenti dell’Ufficio di Presidenza – in ruoli non verticistici nelle associazioni nazionali di avvocati penalisti , nonchè nelle associazioni nazionali di giuristi e consulenti legali aderenti ad associazioni confimprenditoriali diffuse su tutto il territorio nazionale.

Art. 4: Diritti dei soci

Tutti gli associati (d’ora in poi anche “il socio”) concorrono a determinare le finalità e le modalità delle attività sociali dell’ “U.G.A.I” limitatamente all’esercizio del diritto di voto, anche delegato, nelle assemblee di cui agli artt. 9 e 10 , che possono anche essere svolte per via telematica, via fax, via telefonica e mediante supporti informatici. In ogni caso, ogni tipo di comunicazione che riguardi il sodalizio associativo può essere affidata indifferentemente a tutti i tipi di mezzi generalmente conosciuti, anche informatici.Tutti i soci godono dell’elettorato attivo e passivo.


Art. 5: Organi

Sono Organi dell’Associazione:
• Il Congresso Nazionale dei soci
• l’Assemblea Nazionale Straordinaria dei soci
• l’Ufficio di Presidenza Nazionale
• il Presidente Nazionale
• il Segretario Nazionale
• il Vicepresidente Nazionale
• il Tesoriere Nazionale
. La Commissione Nazionale dei Probiviri -
. Il Centro Studi Michele Sigalotti


Art. 6: Dimissioni dalle cariche sociali

Ogni socio che ricopra una carica all’interno dell’associazione può dimettersi tramite comunicazione di qualunque tipo al Presidente Nazionale.


Art. 7: Recesso del socio

Il semplice socio ha la facoltà di recedere in qualunque momento dall’ “Unione Giovani Avvocati Italiani” tramite comunicazione di qualunque tipo al Presidente Nazionale senza ottenere la ripetizione dell’eventuale quota o contributo versato.


Art. 8: Esclusione decisa dalla Commissione Nazionale dei Probiviri

Il socio o l’organo che commetta ,entro o fuori l’Associazione, azioni ritenute contrarie agli obiettivi sociali o che con la propria condotta o reiterata inerzia impedisca una proficua attività associativa a livello nazionale, regionale,locale,comunitario o internazionale può essere escluso dal Presidente Nazionale, con il consenso del Segretario Nazionale e del VicePresidente Nazionale, entro 30 giorni dalla relativa contestazione, previa ratifica da parte della Commissione dei Probiviri, composta da tre membri eletti anche dai delegati dell’” Unione Giovani Avvocati Italiani” , con delibera da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il commissario con la maggiore anzianità associativa acquisisce la Presidenza della Commissione Nazionale dei Probiviri e ne coordina l'attività. In caso di parità, il voto del Presidente della Commissione Nazionale dei Probiviri vale doppio. I commissari devono essere indipendenti da qualunque pressione o potere fuori ed all’interno del sodalizio associativo e possono essere anche chiamati dal Presidente Nazionale, con l’unanimità sopra richiesta, a rispondere circa il loro operato immediatamente innanzi alla Commisione Probiviri. In questo caso in cui uno o più componenti di detta Commissione debbano essere giudicati secondo le modalità antescritte, gli stessi dovranno astenersi dal voto e l’istanza sarà ratificata dai rimanenti Commissari integrati dai componenti l’Ufficio di Presidenza dell’Associazione che esplicheranno il loro compito a norma e con le maggioranze di cui al presente articolo. Saranno quindi chiamati ad integrare la terna giudicante ,dapprima il Segretario Nazionale, poi il VicePresidente Nazionale ed infine il Tesoriere Nazionale. Nel caso in cui non sia formata precedentemente o non sia attiva alcuna Commissione Probiviri , essa sarà composta comunque solo dal Presidente Nazionale , dal Segretario Nazionale e dal VicePresidente Nazionale. Anche in forza dell’art. 2 comma 1 del presente statuto, in nessun caso il socio può essere escluso dall’associazione e/o può perdere la carica ivi ricoperta, sulla base di un qualunque tipo di provvedimento e/o iniziativa promanante da qualsivoglia istituzione locale o nazionale forense.


Art. 9: Congresso Nazionale degli Associati

Il Congresso Nazionale dell' “U.G.A.I ” viene convocato dal Presidente Nazionale ,o in subordine da metà più uno dei soci, ogni due anni. Il Congresso Nazionale determina, anche attraverso l'elezione e/o il rinnovo delle cariche sociali, la linea politica associativa del successivo biennio, nonchè l'eventuale approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo. L'Assise Congressuale può anche eleggere uno o più Presidenti o soci Onorari scegliendoli tra i propri soci ,ex soci ed eccezionalmente non soci, che abbiano dato lustro all'Associazione. La qualità onoraria è revocabile su richiesta del Presidente Nazionale, Segretario Nazionale o VicePresidente Nazionale.


Art. 10: Assemblea Nazionale Straordinaria

La convocazione dell’assemblea straordinaria degli associati si effettua normalmente una volta all’anno per stabilire l’indirizzo politico e sindacale dell’Associazione che sarà attuato dal Presidente Nazionale e cui sono anche vincolati gli altri Organi sociali, nonché per l’eventuale approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo. La convocazione può comunque avvenire ogni qualvolta il Presidente Nazionale la ritenga opportuna, oppure dalla metà più uno degli associati, che devono altresì proporre ed approvare l’ordine del giorno, mediante comunicazione agli associati da effettuarsi in qualunque forma atta a procurarne la conoscenza.


Art. 11: Partecipazione alle Assise Nazionali

Possono prendere parte al Congresso Nazionale o alle Assemblee Straordinarie dell’Associazione tutti gli associati.

Art. 12: Numero legale

Il Congresso Nazionale, in prima regolare convocazione, è valido con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda regolare convocazione, con un preavviso di almeno 30 giorni e con una distanza temporale di non più di tre mesi dalla precedente assemblea, è sempre valido. L’assemblea straordinaria, purché regolarmente convocata con un preavviso di almeno 30 gg, è valida solo con la presenza dalla maggioranza dei soci. A ciascun associato spetta, escluse le deleghe, esclusivamente un voto.


Art. 13: Quorum funzionale

Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza semplice.


Art. 14: Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere discusse e deliberate ,solo se poste all’ordine del giorno, previo raggiungimento ,all’assemblea straordinaria, della maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto ed ,al Congresso Nazionale, della maggioranza semplice dei soci presenti .


Art. 15: Il Centro Studi "Michele Sigalotti"

Il Centro Studi "Michele Sigalotti" è organo interno dell' “Unione Giovani Avvocati Italiani” deputato allo studio ed all'approfondimento delle questioni di maggiori rilevanza nei settori civile, penale, amministrativo, costituzionale, internazionale e tributario. E' coordinato, su delega dell’Ufficio di Presidenza Nazionale, da un Responsabile Nazionale con funzione propositiva. I suoi possibili ulteriori componenti, uno per materia, sono designati dal Presidente Nazionale, previo consenso dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Art. 16: Funzioni dell’Ufficio di Presidenza Nazionale

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale , dal Segretario Nazionale, dal VicePresidente Nazionale e dal Tesoriere Nazionale. Coadiuva il Presidente Nazionale nello svolgimento dell’attività associativa, e sostituisce la Commissione dei Probiviri secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente Statuto. Esercita in via residuale tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi..


Art. 17: Durata e funzioni del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale dell’ “U.G.A.I” dura in carica 24 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte del successivo Congresso Nazionale dei Soci che dovrà essere indetto in prima convocazione entro tre mesi dalla scadenza del mandato. L’eventuale seconda convocazione dovrà avvenire sempre entro tre mesi dalla prima assemblea. In caso di elezione ad una carica elettorale o forense, a seguito di una qualunque competizione politica o forense nazionale o locale, decade dalla carica sociale ricoperta. Il Presidente Nazionale rappresenta l’Associazione in ogni evenienza e a tutti gli effetti di legge. Attua e dà esecuzione all’indirizzo politico e sindacale dell’ Ufficio di Presidenza Nazionale, del Congresso Nazionale e dell’ Assemblea straordinaria. Presiede e coordina l’Ufficio Legale Nazionale. Il Presidente Nazionale dispone dei conferimenti degli associati. La quota che ogni associato versa annualmente alla Cassa Nazionale in un’unica soluzione è pari alla misura predeterminata annualmente dal Presidente Nazionale ,di concerto con il Segretario Nazionale e VicePresidente Nazionale. Il periodo del pagamento della quota di associato è stabilito dall’eventuale Tesoriere Nazionale o dal Presidente Nazionale, di concerto con il Segretario Nazionale e VicePresidente Nazionale..In caso di qualunque condizione impeditiva transeunte del Presidente Nazionale è il Vicario a farne le veci. Anche in caso di decadenza o dimissioni del Presidente Nazionale ne assume la carica sempre il Vicario , Segretario nazionale, fino al Congresso Nazionale dei soci che dovrà essere convocato entro tre mesi. L’eventuale seconda convocazione dovrà avvenire sempre entro tre mesi dalla prima. Con la maggioranza della metà più una degli associati può essere convocata una assemblea straordinaria dei soci di cui all’art 10 al fine della proposizione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale, che deve essere riconfermata dalla medesima maggioranza in sede assembleare straordinaria. Con decisione unanime del Segretario Nazionale e del VicePresidente Nazionale , si può deferire il Presidente Nazionale alla Commissione Nazionale Probiviri ai sensi dell’art. 8.


Art. 18: Funzioni del Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale dell' “U.G.A.I ”, dura in carica 24 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte del successivo Congresso Nazionale. Dà esecuzione alle deliberazioni dell’ Ufficio di Presidenza Nazionale , redige e conserva i verbali delle riunioni. Compie le mansioni delegategli dal Presidente Nazionale e quelle altresì previste in ogni caso nel presente statuto.

Art. 19:Funzioni del Vicepresidente Nazionale

Il Vicepresidente Nazionale dell’ “U.G.A.I” dura in carica 24 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte del successivo Congresso Nazionale dei Soci; è nominato dal Congresso Nazionale , assiste il Presidente Nazionale nell’espletamento delle sue attività e funzioni.


Art. 20: Funzioni del Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale dell’ Associazione dura in carica 24 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea dei Soci; conserva i libri sociali e contabili e provvede alle spese, nonché ,oltre al Presidente Nazionale , provvede alla riscossione delle quote sociali e delle offerte.

Art. 21: Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale o le rimanenze liquide sono destinate ad altra associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità. In nessun caso l’associazione può essere sciolta sulla base di una decisione esterna al sodalizio associativo ,ma solo per volontà unanime dei suoi soci.


Art. 22: Fondo sociale

Il fondo sociale è costituito:
• dalle quote associative degli associati
• da contributi ed elargizioni a titolo di liberalità.


Art. 23: Ufficio Legale

L’Ufficio Legale dell' “Unione Giovani Avvocati Italiani”, presieduto e coordinato dal Presidente Nazionale, è costituito da 4 avvocati, membri dell’associazione, nominati dall’Ufficio di Presidenza Nazionale, rappresentanti delle varie specializzazioni del diritto. Tutela il buon nome e l’utilizzo in modo esclusivo del nome e dell’acronimo dell’ associazione . Possono far parte dell’Ufficio Legale dell’ “U.G.A.I ” anche avvocati di chiara fama e competenza, su nomina dell’ Ufficio di Presidenza Nazionale, ancorché non soci o membri dell’associazione.


Art. 24: Rapporti tra U.G.A.I. ed “A.N.P.A. -GIOVANI LEGALI ITALIANI”

In esecuzione dell’ultima decisione assembleare dell’ A.N.P.A.-GIOVANI LEGALI ITALIANI” , l’ " Unione Giovani Avvocati Italiani " (U.G.A.I.) continua a costituire, a tempo indeterminato, l’unica eredità giuridica, sociale e politica del sodalizio che nel corso degli anni ha assunto i diversi acronimi di “A.N.P.A. (Associazione Nazionale Praticanti Avvocati)” , “A.N.P.A. (Associazione Nazionale Praticanti e Avvocati)” , “A.N.P.A. (Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati)”, “A.N.P.A.- GIOVANI LEGALI ITALIANI (Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati – Giovani Legali Italiani), “A.N.P.A.- G.L.I. – (GIOVANI LEGALI ITALIANI), (Associazione Nazionale Praticanti ed Avvocati – G.L.I. (Giovani Legali Italiani). Per l’effetto la titolarità, la spendita, l’uso, o qualunque altro tipo di fruizione della tradizione ed identificazione associativa, sarà consentita a tempo indeterminato , dapprima unicamente ai legali rappresentanti dell’ “U.G.A.I.” ai sensi del presente statuto, eletti per il biennio 2008- 2010 nell’ ultima delibera assembleare dell’ “A.N.P.A. -GIOVANI LEGALI ITALIANI”, e successivamente esclusivamente a coloro i quali succederanno a costoro nei successivi bienni di reggenza dell’ U.G.A.I.


Art. 25: Clausola di chiusura

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.