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Presentato il Testo "Calvi" "ammazzagiovaniavvocati"

Inviato: sab ott 27, 2007 10:12 pm
da GiovaniAvvocati
Che ne pensate del testo "Calvi" con cui aumenteranno le spese e le vessazioni-controlli per chi vuole rimanere nell'albo degli avvocati (assicurazione obbligatoria, formazione a pagamento,controlli continui ed invasivi sui guadagni e sulla professione da parte del CNF e Cassa Forense etc)?
Verrebbero inoltre posti dei limiti di anni per l'iscrizione all'albo degli avvocati.Il tempo necessario per l'iscrizione all'albo dei Cassazionisti verrebbe poi quasi raddoppiato.
Il testo "Calvi" purtroppo va avanti senza intoppi verso l'approvazione.

http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/ ... /26603.htm

Art. 11.
(Assicurazione per la responsabilità civile)
1. L’avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti.
2. I massimali dovranno essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità, secondo i criteri indicati nel regolamento.
3. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni successiva variazione deve essere data comunicazione al Consiglio dell’ordine.
4. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare
Art. 16.
(Iscrizione)
1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:
g) non avere compiuto il quarantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l’abilitazione alla professione il cui superamento dà titolo per l’iscrizione.
Art. 22.
(Permanenza dell’iscrizione all’albo)
1. L’esercizio della professione in modo effettivo e continuativo è condizione per la permanenza dell’iscrizione all’albo.
3. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l’avvocato dichiari, ai fini dell’imposta sul reddito (IRE), un reddito netto derivante dall’esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense. Il reddito dell’avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.
4. Ai fini della dimostrazione del requisito indicato nel precedente comma, si tiene conto della media dei redditi denunciati nell’ultimo triennio. Si considerano soltanto i redditi dichiarati all’Ufficio delle imposte dirette nell’anno posteriore a quello della loro produzione
7. Per consentire la verifica della effettività e continuità dell’esercizio della professione, gli iscritti, entro lo stesso termine previsto per l’inoltro alla Cassa nazionale di previdenza forense della comunicazione annuale dei redditi, devono inviarne copia anche al Consiglio dell’ordine. La Cassa nazionale di previdenza forense, entro novanta giorni dalla scadenza annuale del termine per la comunicazione dei redditi, invia a ciascun Consiglio dell’ordine l’elenco degli avvocati che non hanno inviato la comunicazione o che hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo prescritto per la prova dell’esercizio continuativo della professione.
8. In caso di omessa comunicazione, il Consiglio dell’ordine può diffidare l’iscritto a provvedere, e, ove questi non ottemperi all’obbligo nel termine di trenta giorni dalla diffida, il medesimo Consiglio può deliberare la sospensione dall’esercizio della professione previa audizione dell’interessato.
10. Il Consiglio dell’ordine, almeno ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all’ente previdenziale.
11. La mancanza della continuità dell’esercizio professionale comporta la cancellazione all’albo, previa audizione dell’interessato.
13. Qualora il Consiglio dell’ordine non provveda alla revisione periodica dell’esercizio continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno come per i dirigenti statali di prima categoria e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del Consiglio dell’ordine inadempiente.
Art. 23.
(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)
1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi sia iscritto in un albo circondariale e abbia, alternativamente:
a) superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo da almeno cinque anni. In deroga a quanto prescritto nella suddetta legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette;
b) conseguito da almeno cinque anni il titolo di professore associato o professore ordinario nelle università italiane per l’insegnamento in una materia attinente l’esercizio della professione e sia stato iscritto per almeno otto anni nell’albo degli avvocati;
c) esercitato lodevolmente e proficuamente la professione di avvocato per almeno venti anni. I requisiti per la prova del lodevole e proficuo esercizio della professione sono determinati con regolamento dal CNF. In tale regolamento, deve essere previsto un controllo della qualità degli atti processuali, redatti dall’avvocato, che devono essere dimostrativi di ottima capacità a trattare questioni giuridiche.
2. La conservazione della iscrizione all’albo speciale è condizionata alla permanenza della iscrizione nell’albo circondariale e all’esercizio effettivo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, accertato dal CNF. I requisiti dell’esercizio effettivo sono determinati con regolamento dal CNF tenendo conto di un periodo pluriennale, considerando, in particolare, la partecipazione alle udienze. Sono esonerati dalla prova dell’esercizio effettivo gli avvocati iscritti in forza delle lettere a) e b) del comma 1.
3. Gli avvocati iscritti all’albo speciale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l’iscrizione, ma alla condizione indicata nel comma 2.
Disposizioni generali
Art. 44.
(Abilitazione alla professione di avvocato e tirocinio)
4. Per l’efficacia del tirocinio, è necessaria l’iscrizione nel registro dei praticanti. L’iscrizione nel registro è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti per l’iscrizione nell’albo di avvocato indicati nelle lettere b), c), d), e), ed f) dell’articolo 16, che non abbiano compiuto il trentasettesimo anno di età e che abbiano superato, durante il corso universitario i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto tributario.
Art. 47.
(Cancellazione dal registro)
1. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l’interessato, nei casi seguenti:
b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l’esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;
d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b);
Sezione V
Conclusione del tirocinio
Art. 53.
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il Consiglio dell’ordine, verificate modalità e condizioni dell’utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica, che costituisce titolo per l’ammissione all’esame di avvocato. Il certificato consente l’iscrizione all’esame di abilitazione per le tre sessioni successive del Consiglio dell’ordine oppure alla cessazione della abilitazione al patrocinio, se concessa.
Art. 58.
(Prove d’esame scritte)
1. L’esame di abilitazione è preceduto da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple.

Re: Presentato il Testo "Calvi" "ammazzagiovaniavvocati"

Inviato: lun ott 29, 2007 9:13 pm
da grandemazinga
a che punto è questo "disgraziato" pdl?
è già in aula?
chi ha notizie?
:cry:

Re: Presentato il Testo "Calvi" "ammazzagiovaniavvocati"

Inviato: mar ott 30, 2007 6:42 pm
da pepe
mi interessa il provvedimento qualcuno sa qualcosa??

Re: Presentato il Testo "Calvi" "ammazzagiovaniavvocati"

Inviato: gio nov 01, 2007 8:14 pm
da avvgiampaolo
in pratica il Calvi vorrebbe gli avvocati controllati quasi dai servizi segreti e classificati secondo il reddito
se te guadagni meno di tot non puoi più fare l'avvocato
VERGOGNOSO!

Re: Presentato il Testo "Calvi" "ammazzagiovaniavvocati"

Inviato: ven nov 02, 2007 8:08 pm
da Andreac
Bè è notorio che molti avvocati non fatturino...o fatturino meno

Re: Presentato il Testo "Calvi" "ammazzagiovaniavvocati"

Inviato: ven nov 02, 2007 8:13 pm
da grandemazinga
andreac qui si dice che se tu guadagni non un tot non puoi più fare l'avvocato
è da brividi

Re: Presentato il Testo "Calvi" "ammazzagiovaniavvocati"

Inviato: lun nov 05, 2007 2:23 pm
da martinolex
Ma Calvi chi è quell'avvocato abbruzzese per caso?
I giovani avvocati abruzzesi non dovrebbero votarlo più!

Re: Presentato il Testo "Calvi" "ammazzagiovaniavvocati"

Inviato: mar nov 06, 2007 1:07 pm
da avvocatopenalista
e perchè mai?
se fa bene il suo lavoro in parlamento, tranne questo provvedimento, perchè non votarlo?

Re: Presentato il Testo "Calvi" "ammazzagiovaniavvocati"

Inviato: ven nov 09, 2007 7:54 pm
da pepe
Il provvedimento non mi sembra il massimo, però è anche vero che ci sono colleghi che diachairano redditi da fame e del tutto risibili. E' un bene anche per loro se finiscono di spremere quei due o tre clienti che si ritrovano e fanno dell'altro....

Re: Presentato il Testo "Calvi" "ammazzagiovaniavvocati"

Inviato: sab nov 10, 2007 9:48 pm
da avvocatopenalista
pepe ma quanti anni hai?
scommetto che fai parte dei parrucconi dell'avvocatura
certo non sei un giovane avvocato
:evil: