Messaggioda GiovaniAvvocati » gio ott 15, 2009 3:50 pm
De Nardi, Italia Oggi 15/10/09 pag. 13
Promossa la formazione continua
Sono da ritenere legittimi sia il regolamento per la formazione continua approvato dal
Consiglio nazionale forense (Cnf), sia i regolamenti approvati dai singoli Consigli
dell'Ordine degli avvocati, anche nella parte in cui prevedono sanzioni disciplinari nei
confronti di coloro che non osservano i relativi adempimenti. Questo è quanto ha
confermato il Tar Lazio - Roma, Sezione III quater con la sentenza del 6 ottobre 2009 n.
9770. La vicenda oggetto della decisione del Tribunale amministrativo è la seguente. Il
Codacons aveva impugnato il regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense (Cnf)
ed il relativo regolamento d'attuazione adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma per la formazione continua, con particolare riferimento alle modalità volte a
garantire la corretta osservanza degli obblighi di formazione sopra citati. Secondo i
ricorrenti la potestà di emanare regolamenti sulla formazione degli avvocati italiani ed in
particolare la potestà di imporre loro specifici obblighi formativi non era stata assegnata da
nessuna legge. L'unica fonte attributiva di tale potere sarebbe l'art. 13 del codice
deontologico, che però risulta privo della natura e della caratteristica di legge, costituendo
solo espressione di poteri autorganizzativi degli Ordini professionali allo scopo di stabilire
gli obblighi di correttezza degli iscritti e per regolare la propria funzione disciplinare. Il
Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso. Il Collegio rileva che la fonte del potere di
emanare norme di deontologia professionale vincolanti per i singoli professionisti in
materia di formazione professionale e le relative sanzioni è costituita dagli artt. 12, I
comma, e 38, I comma, del rdl n. 1578 del 1933. In tal senso si era già espresso in
precedenza con la sentenza del 17 luglio 2009, n. 7081. La fonte del potere di adottare,
inoltre, norme interne a garanzia della qualità delle prestazioni professionali si rinviene
nell'art. 2, comma 3, del dl n. 233 del 2006 convertito in legge n. 248 del 2006.
Nell'ordinamento, quindi, esiste una norma che non solo consente, ma impone agli ordini
professionali di adottare «misure» riguardanti l'aggiornamento professionale degli iscritti.
La serietà delle «misure» comporta «la necessità di sanzioni per il loro mancato rispetto,
che può trovare risposta nel potere di regolamentazione deontologica degli ordini
professionali». Si presenta, così, legittima la norma contenuta nell'art. 13 del codice
deontologico avente a oggetto il dovere professionale degli iscritti di rispettare i
regolamenti concernenti gli obblighi ed i programmi formativi. La disposizione, secondo i
giudici amministrativi, «completa» la disciplina sulla formazione che trae, come detto, il
suo potere specifico dalla citata norma di legge del 2006. Si tratta, peraltro, di disposizioni
poste nell'interesse della collettività ad una prestazione professionale sempre migliore, che
riguardano le modalità di acquisizione di quei presupposti culturali necessari all'esercizio
della professione.