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Giovani Avvocati :"No a formazione obbligatoria a pagamento"

Inviato: mar dic 18, 2007 2:16 pm
da GiovaniAvvocati
http://www.osservatoriosullalegalita.or ... vvojus.htm
"ANPA Giovani Legali Italiani " su scandalo esame per avvocato
di Mauro W. Giannini

A pochi giorni dallo scandalo sugli esami di avvocato, finito anche sulla prima pagina del Messaggero, i Giovani Avvocati dell' "A.N.P.A.-Giovani Legali Italiani" anticipano che prossimamente faranno scoppiare un altro pubblico dibattito anche sulla formazione permanente obbligatoria ed a pagamento a carico degli avvocati, a loro giudizio anticoncorrenziale. "Cercheremo di svelare - dichiara Gaetano Romano, Presidente dell'Associazione - gli interessi che starebbero dietro a questo possibile immenso business a spese della base dell'avvocatura".I Giovani Legali ANPA ritengono poi "inaccettabile" il comportamento tenuto dall' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle denunce -segnalazioni presentate dall'Associazione, di cui una anche sul tema della formazione obbligatoria ed a pagamento. In questi giorni - sottolinea l'avv. Romano - scadono i termini con cui abbiamo messo in mora l'AGCM, via lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in relazione alle nostre due segnalazioni -denunce. Abbiamo invero chiesto che l' AGCM prenda almeno una decisione definitiva su queste due iniziative presentate ormai molti mesi fa. Scaduti i termini renderemo edotta di quanto accaduto, la Commissione Europea Divisione 'Competition' che è competente in via sussidiaria rispetto alle Autorità Antitrust Nazionali". Per quanto riguarda invece lo scandalo fatto scoppiare sull'esame di avvocato, l'Associazione ritiene "evidente la passività dimostrata dal vertice del Consiglio Nazionale Forense, anche in questa situazione, che conferma l'inutilità dell'Ordine Nazionale degli Avvocati di cui chiediamo il superamento. Ricordiamo - dice Gaetano Romano - che i commissari avvocati, che a quanto pare non hanno saputo neppure consentire la legalità dell'esame attraverso i controlli, sono designati su istanza del Consiglio Nazionale Forense. Ci limitiamo a rammentare che, se non erriamo, il Consiglio Nazionale Forense ha designato per la Commissione centrale d'esami, tra gli altri, come Presidente della Commissione l'Avv. Cricrì (uscente VicePresidente del CNF), nonchè l'Avv. Petiziol come VicePresidente (uscente consigliere del CNF) della Commissione e l'Avv. Italia come commissario (sempre uscente consigliere del CNF)". "Per questi motivi - sottolinea il presidente ANPA-G.L.I. - attendiamo ancora che lo stesso Presidente del Consiglio Nazionale Forense si dimetta, non ritenendo in alcun modo bastevoli i riferimenti giustificativi, pubblicati su qualche organo di stampa, relativi alla possibile mancanza di fondi per adottare i metal detector. Noi siamo la dimostrazione che una libera associazione professionale di Giovani Avvocati risulta più efficente di un Ordine Nazionale, secondo noi inutile". L'associazione ha infatti da tempo preso le distanze dall'attuale vertice del Consiglio Nazionale Forense "che non riconosciamo - dicono - come portatore degli interessi anche di noi Giovani Avvocati".

Re: Giovani Avvocati :"No a formazione obbligatoria a pagamento"

Inviato: mer dic 19, 2007 10:05 pm
da lexultra
ma perchè c'è qualcuno a favore (tranne chi potrebbe averne "giovamento"?)

Re: Giovani Avvocati :"No a formazione obbligatoria a pagamento"

Inviato: dom dic 23, 2007 4:34 pm
da pieros
comunque è previsto che sia non onerosa quindi non è poi così male

Re: Giovani Avvocati :"No a formazione obbligatoria a pagamento"

Inviato: ven dic 28, 2007 1:18 pm
da walscher
Ma basta leggere il regolamento del consiglio nazionale forense per capire che i vari Consigli "possono" istituire eventi formativi non a pagamento.
Io comunque non ho ancora visti. E poi se già quelli a pagamento non sono tutti buoni, figuriamoci quelli in cui i relatori non vengono neanche pagati.
Qualcuno può riportare eventi non a pagamento.
Anzi, perchè non creare sul forum una sezione in cui riportare le sedi e gli eventi gratuiti o cmq a prezzi contenuti ?
Che ne dite ??
Ciao

Re: Giovani Avvocati :"No a formazione obbligatoria a pagamento"

Inviato: lun dic 31, 2007 1:26 pm
da lexultra
pieros ha scritto:comunque è previsto che sia non onerosa quindi non è poi così male


quindi i soldi che sto pagando per i primi corsi me li rimborsi tu?

Re: Giovani Avvocati :"No a formazione obbligatoria a pagamento"

Inviato: mer gen 02, 2008 1:11 pm
da GiovaniAvvocati
Vi consigliamo TOPLEGAL di Dicembre pg 113 http://www.toplegal.it

Speciale sulla formazione coattiva ed a pagamento

Titolo "Da Gennaio tutti in aula" di Chiara Albanese

Qui solo qualche passo dell'articolo sintetizzato

[b]....tuona Gaetano Romano....."Secondo noi l'obbligo di approvazione dei corsi di formazione accreditati da parte del CNF, attribuisce a questo organo un monopolio e questo è anticoncorrenziale.Su questo tema un nostro ricorso all'antitrust che ,fino al momento di andare in stampa , non ha ancora avuto seguito"

L'AIGA invece "approva l'iniziativa." La Formazione è fondamentale, afferma il presidente Walter Militi, "la continua evoluzione del processo normativo richiede l'aggiornamento continuo degli avvocati"

Michelina Grillo , Presidente dell'OUA risponde alle critiche sottolineando che la "formazione di un bacino d'utenza così vasto (tutti gli avvocati ,con l'eccezione dei docenti universitari e altre categorie speciali individuate dal regolamento , devono partecipare ai corsi) rischia di diventare un business .." Se Grillo ammette che la pluralità degli enti formatori resta un argomento di dibattito ricorda però che "le università non sono tagliate fuori.

"La Formazione non è gratuita perchè bisogna pagare le spese per l'organizzazione degli eventi " insiste Romano "il costo sarà più gravoso per i giovani avvocati o per i praticanti abilitati "...

Michelina Grillo ribatte ......"Gli Ordini possono imporre delle tariffe differenziate che favoriscono i giovani avvocati"

Soluzioni che ,una volta messe in pratica, potranno rendere il famoso rospo meno duro da digerire.[/b]

Se vogliamo sintetizzare l'articolo
I Giovani Avvocati ("A.N.P.A.-GIOVANI LEGALI ITALIANI") contrari alla formazione coattiva ed a pagamento
AIGA invece favorevolissima
OUA favorevole ma con qualche dubbio

Re: Giovani Avvocati :"No a formazione obbligatoria a pagamento"

Inviato: ven gen 04, 2008 6:11 pm
da pieros
ancora da noi non hanno neppure deciso i costi corso per corso
abbiamo solo il programma di massima
:evil:

Re: Giovani Avvocati :"No a formazione obbligatoria a pagamento"

Inviato: dom gen 06, 2008 2:00 pm
da avvgiampaolo
perchè un relatore non pagato dovrebbe essere più scarso di uno pagato?

Re: Giovani Avvocati :"No a formazione obbligatoria a pagamento"

Inviato: lun gen 14, 2008 1:56 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI SETTE PROFESSIONISTI IN FORMAZIONE (LONGONI MARINO)
http://www.portalecnel.it/Portale/rasse ... -GSUX9.pdf

Re: Giovani Avvocati :"No a formazione obbligatoria a pagamento"

Inviato: lun gen 14, 2008 3:17 pm
da lexultra
Formazione continua... senza verifica. Perchè dire "no" al diktat del Cnf
14/1/2008 da Diritto e Giustizia
di Tommaso Servetto - Avvocato in Torino

Dall’1 gennaio 2008 decorre il primo periodo di valutazione della formazione continua degli avvocati come da regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 13 luglio 2007. Con tale dettato normativo il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto il dovere, per gli avvocati, di partecipare alle attività di formazione continua, così come disciplinata dallo stesso regolamento, attribuendo ai Consigli dell’Ordine il dovere di controllo. Ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento l’obbligo della formazione professionale continua è assolto con la partecipazione documentata ai seguenti eventi:

a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematica, purché sia possibile il controllo della partecipazione;

b) partecipazione a commissioni di studio o gruppi di lavoro;

c) altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell’Ordine;

d) lo svolgimento di particolari attività come quella di essere relatori ai convegni, avere effettuato pubblicazioni in materia giuridica, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato e, buon ultimo, il compimento di attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense o dai competenti Consigli dell’Ordine.

Ai sensi dell’art. 6 delle disposizioni in commento il mancato assolvimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare la cui sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione.Le disposizioni in parola vengono ad individuare due importanti novità nel panorama forense: la prima è che la formazione professionale può avvenire solo attraverso i criteri individuati dal governo professionale; la seconda che l’inadempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare. Se si può, anzi si deve, accogliere con entusiasmo la seconda delle citate innovazioni che viene a specificare delle regole molto generiche contenute negli artt. 12 e 13 del codice deontologico: «L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza»; non può essere esente da alcune osservazioni critiche la prima. La critica discende dal fatto che le regole emanate dal governo dell’avvocatura sono più di facciata che di vera sostanza perché non vi è nessuna verifica dell’effettivo e concreto aggiornamento del professionista bensì solo la verifica che lo stesso abbia partecipato agli eventi individuati raccogliendo quelli che, pomposamente chiamati crediti professionali, si possono chiamare più umilmente punti, almeno 30 punti ogni anno. Non importa se il professionista entrato, dopo avere pagato il diritto di accesso, alla sala convegni si dedichi alla lettura dei quotidiani (magari sportivi) anziché al gioco della play – station o a trasmettere e ricevere messaggini telefonici (meglio se amorosi) l’importante è che abbia partecipato al convegno, pagato e raccolto i punti (non è neanche previsto l’obbligo di applaudire il relatore). Il Consiglio dell’Ordine attesterà alla collettività che quel professionista offre il massimo delle garanzie professionali e la forma è salva (Decoubertianamente l’importante è partecipare). Se invece il professionista, scrupoloso e zelante, cura costantemente la propria preparazione ed il proprio aggiornamento professionale utilizzando canali diversi da quelli previsti dal regolamento come i giornali e le riviste specializzate, banche dati e monografie tematiche, dovrà essere sanzionato con una delle sanzioni, previste dalla legge professionale del 27 novembre 1933, che vanno dall’avvertimento fino alla radiazione. In sintesi chi non partecipa ai convegni e tavole rotonde potrà anche essere radiato dall’albo! Allora non è vero che viene sanzionato il mancato aggiornamento professionale, bensì la mancata raccolta dei punti attraverso la partecipazione ai convegni!Mi sembra così dimostrata la prima osservazione critica: la declamata formazione professionale è più forma che sostanza, anzi solo forma. Non basta! All’art. 2, comma 5, della normativa in commento è previsto che per dare informazioni a terzi sulla propria attività prevalente il professionista debba avere raccolto, nell’anno precedente l’informazione, non meno di 30 crediti (punti) nell’ambito dell’esercizio dell’attività che intende indicare. Capiterà che se un cliente mi chiede se sono un penalista dovrò dirgli: «Raccolgo 30 punti e ti rispondo l’anno prossimo!». Non ha importanza per il nostro Consiglio che un avvocato abbia, in 20-30 anni di carriera, partecipato, magari con ottimi risultati per i propri assistiti, a centinaia di processi penali anche delicati dal punto di vista professionale e giuridico, che abbia trattato avanti la Corte di Cassazione spinose questioni di diritto, che abbia istruito ed educato alla professione decine di giovani, oggi brillanti avvocati, l’unico elemento di valutazione è che questi abbia raccolto i punti assistendo ai convegni! Mi sorge una domanda: è costituzionalmente legittimo il dictat del Consiglio Nazionale Forense fatto proprio dai vari Consigli territoriali? Non va dimenticato che la professione di avvocato è una libera professione intellettuale rientrante tra quelle indicate dall’art. 2229 c.c. e che l’art. 33 della nostra tanto vituperata costituzione (definita di recente dal Presidente della Repubblica una signora con qualche ruga ma ancora di aspetto giovanile) prevede la necessità dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale. Dopo avere superato l’esame di Stato il professionista iscritto all’albo ha il dovere di continuare ad aggiornarsi ma ha anche il diritto di farlo come ritiene più consono alle sue esigenze. Se è vero, come è vero, che spetta all’Ordine professionale l’accertamento del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo può questo impormi le modalità con cui debbo curare il mio doveroso aggiornamento professionale? La risposta che mi posso dare è che tale imposizione venga a violare gli artt. 3 e 41 della Costituzione generando, l’illecito disciplinare così come previsto, una situazione di diseguaglianza tra soggetti che posseggono lo stesso grado di aggiornamento professionale ma prodotto in maniera diversa violando altresì il principio di libertà dell’iniziativa economica privata atteso che la gestione di uno studio è certamente da ricomprendersi tra le iniziative economiche libere. Prescindendo comunque dalla correttezza costituzionale, la normativa è lesiva a mio parere del diritto di ognuno di studiare ed aggiornarsi secondo la propria organizzazione, metodologia ed iniziativa, non è chi non veda come la nuova normativa abbia un carattere meramente politico che, nascondendosi dietro l’esigenza della tutela della collettività dei cittadini, mira semplicemente a generare una nuova categoria di professionisti: quella dei convegnisti che saranno, col tempo, sempre più pagati a spese di chi è costretto, per legge, ad ascoltarli. Un balzello bello e buono. Mi chiedo allora perché i componenti della categoria non reagiscano atteso che, a parte gli interessati quali i componenti degli Ordini ed i vertici delle Associazioni, tutti i soggetti coinvolti, non ho ancora sentito un avvocato che apprezzi l’idea proposta (anzi imposta dal Consiglio Nazionale Forense) quale il regolamento impositivo delle specifiche modalità di aggiornamento professionale. Che anche gli avvocati abbiano smarrito la proverbiale aggressività contro ogni forma di sopruso? Che anche gli avvocati, ormai intruppati nelle varie, forse troppe, associazioni si siano appiattiti ed abbiano smarrito la capacità di critica e di protesta? Non lo credo, penso sia solo rassegnazione, ma gli avvocati non possono e non devono rassegnarsi perché è nella natura dell’avvocato; devono esercitare il loro diritto costituzionalmente garantito di difendersi, di difendere la loro autonomia e capacità organizzativa. Un modo per far comprendere il proprio dissenso potrebbe essere quello di astenersi dal votare alle prossime elezioni dei Consigli dell’Ordine.

In conclusione per evitare l’obiezione di coloro che sostengono che le critiche debbono essere anche propositive propongo una valutazione effettiva annuale, a campione, per la verifica concreta del grado di aggiornamento professionale degli avvocati con relativa sanzione sospensiva per chi non superi la prova e che, magari, i Consigli dell’Ordine comincino a sanzionare coloro che si rendono responsabili di gravi errori professionali per imperizia e scarsa diligenza; cosa che fino ad oggi non mi risulta essere avvenuta. La mia dignità di avvocato mi impone di astenermi da modalità di aggiornamento imposte che non garantiscono affatto una effettiva formazione ed aggiornamento ma sarò pronto ad accettare la sfida. Pur essendo io l’ultimo degli avvocati mi rifiuto, dopo 25 anni di professione, di essere trattato come un “bamboccione”.