da Avv.MDD » gio lug 29, 2010 6:39 pm
Le posso rispondere secondo le norme dettate per le Srl e Spa .. poi se lo statuto o la legislazione speciale prevedono diversamente, ciò esula dalle "semplici" risposte che possono essere date sul forum.
Nella fattispecie da lei prospettata, stante comunque l'autonomia della due società di cui l'ente pubblico è socio /ente controllante (bisognerebbe poi verificare in forza di che cosa l'ente ha il controllo delle società), potrebbero trovare astrattamente applicazione le norme sul conflitto di interessi, che tuttavia hanno riguardo solo ad una ristretta e ben determinata ipotesi di impugnazione delle delibera del Cda (se assunta con voto determinate dell'amministratore in conflitto e, solo se, comunque reca danno alla società). La legittimazione alla impugnazione è solo degli altri amm. che non hanno consentito con il proprio voto all'operazione.
Inoltre se l'amministratore, prima dell'inizio della seduta del Cda, ha dato notizia agli altri amm. di ogni interesse che, per proprio conto o di terzi, ha quanto alla operazione da deliberare, la delibera è sempre valida se adeguatamente motivata (salvo se è l'amm. delegato nel qual caso deve astenersi dal ciompoere l'iporazione) - art. 2391 c.c.
E' fatto salva l'eventuale azione dei danni derivati alla società.
L'ev. azione di responsabilità da parte dei soci (2393 bis . 2395) può essere esercitata solo dai soci che rappresentino almeno 1/5 (% che può variare a seconda del tipo di società) del capitale sociale, salvo l'eventuale diritto al risarcimento del singolo socio (.. il tutto da dimostrare in giudizio ..) da esercitarsi entro 5 anni dal fatto.
Quanto a eventuali cause di ineleggibilità / incompatibilità degli amministratori la invito a leggere attentamente gli Statuti di tutte le società coinvolte nonchè, se applicabili, le relative leggi speciali. Tuttavia, qualora volesse approfondire l'argomento, Le consiglio di chiedere un colloquio con un avv. di fiducia.
Distinti saluti