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Regolamento procedura e requisiti mediatori. Chiarimenti

Inviato: sab apr 09, 2011 11:08 am
da GiovaniAvvocati
Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti
4 aprile 2011



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE



visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”;

visto l’art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile;

visto l’art.5 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

visto l’art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante l’acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti;
adotta la seguente

CIRCOLARE

In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni contenute nel d.lgs.28/2010 nonché nel decreto interministeriale 180/2010.

In materia di regolamento di procedura: la conclusione del procedimento di mediazione
Preme evidenziare che si ritiene non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.

L’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.

La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.

Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune materie.

In realtà, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione.

A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.

E’,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.

In conclusione: la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.

Ai fini, quindi, della corretta applicazioni delle previsioni normative di riferimento, questa direzione, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, invita gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla presente circolare nei sensi di cui sopra, limitando alla sola fattispecie della mediazione volontaria l’applicazione di una eventuale previsione del regolamento di procedura che abbia contenuto analogo a quello preso in esame.

In materia di requisiti dei mediatori
Ai sensi dell’art.4, comma quinto, del D.M. 180/2010, il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione.

Sicchè, ai nostri fini, anche i requisiti di qualificazione dei mediatori di cui all’art.4, comma terzo, lett.a),b), c),, del d.m. 180/2010, possono essere attestati mediante autocertificazione.

In questo contesto, preme evidenziare l’esigenza di una piena e chiara consapevolezza del dichiarante circa l’effettivo contenuto di quanto il medesimo autodichiara, tenuto conto delle conseguenze penali che potrebbero prodursi in caso di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato.

Per tale ragione, con specifico riferimento a tale profilo, la modulistica predisposta ed approvata da questa direzione generale ha avuto come specifico obiettivo quello di responsabilizzare al massimo chi intende ottenere l’inserimento quale mediatore negli elenchi di un organismo di mediazione.

Si è, a tal proposito, predisposta una appendice terza, in cui il mediatore dovrà indicare, oltre che i propri dati personali, anche la sussistenza dei requisiti idonei per l’inserimento negli elenchi di un organismo di mediazione; si è, in particolare, previsto che sia espressamente indicato il titolo di studi posseduto, ovvero l’ordine od il collegio professionale presso il quale è iscritto; e si è, inoltre, richiesto di specificare di avere frequentato un corso di formazione presso un ente abilitato ai sensi dell’art.18 del d.m. 180/2010, nonché la durata del corso e la valutazione finale.

Inoltre, si sono predisposti gli allegati 1) 2) e 3) nei quali il mediatore assume espressamente la responsabilità penale per le eventuali dichiarazioni non veritiere in materia di sussistenza dei requisiti di onorabilità, possesso dei requisiti di qualificazione e di disponibilità per un numero di organismi non superiore a cinque.

In particolare, con specifico riferimento alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, si è chiesto espressamente di indicare: a) il titolo di studi posseduto; b) l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale; c) l’esperienza nella materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di un corso di formazione presso un ente di formazione abilitato a svolgere l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, con l’indicazione della durata e della valutazione finale.

Preme, a questo punto, precisare che il possesso del requisito di cui al punto d) potrà essere dichiarato, tenuto conto della normativa prevista dal d.m. 222/2004 nonché dell’innesto normativo di cui al d.m. 180/2010, solo ove il mediatore abbia:

•frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
•frequentato e superato con esito positivo: a) un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
•ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l’organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
•ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, ovvero quale “conciliatore” presso l’organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) fatto riserva, ai sensi dell’art.20, comma secondo, del decreto ministeriale 28/2010, di acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo decreto ovvero avere attestato l’avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale.

Quest’ultimo caso, per completezza, si verifica in applicazione della previsione di cui all’art.20, comma secondo, del d.m. 180/2010, secondo cui i mediatori già iscritti, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione fino alla scadenza dei sei mesi sopra indicato, salvo comunicare, a mezzo dell’organismo cui è iscritto, l’avvenuta acquisizione dei requisiti aggiuntivi.

Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e successiva.

Roma, 4 aprile 2011

Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano

Re: Regolamento procedura e requisiti mediatori. Chiarimenti

Inviato: mar apr 12, 2011 6:27 pm
da GiovaniAvvocati
IL SOLE 24 ORE
Conciliazione senza trucchi
Il tentativo non può essere dichiarato esaurito solo se una parte non si presenta
Il ministero della Giustizia stringe le maglie sulla conciliazione. E con la circolare del 4 aprile della Direzione della giustizia civile chiude la porta a tentativi di conciliazione solo formali e richiama all'ordine i mediatori sul rispetto dei requisiti per potere esercitare l'incarico. La circolare fornisce così i primi chiarimenti a meno di un mese dall'entrata in vigore della conciliazione obbligatoria in alcune materie del contenzioso civile.
Innanzitutto, il ministero della Giustizia dichiara di ritenere non corretto l'inserimento, nel regolamento di procedura dell'ente, di una disposizione che autorizza la segreteria a emanare una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata ogni volta che quest'ultima non si è presentata all'incontro già fissato, non avendo comunicato tempestivamente la propria adesione oppure avendo comunicato di non volere aderire. Il ministero precisa che avere introdotto un tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità nel giudizio civile ha un significato preciso. Infatti, «la mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l'istante si sia rivolto ad un organismo di conciliazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione». No quindi a scorciatoie "di comodo", anche perché, sottolinea la circolare, bisogna tenere presente che il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento; in ogni caso è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si è presentata anche perché la condotta di quest'ultima può avere una rilevanza successiva nel giudizio della magistratura. E ancora: il mediatore potrebbe ragionare con l'unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all'altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.
Quanto al profilo dei mediatori, la circolare sottolinea il rischio anche penale cui si espone chi, nel rispetto degli ampi margini che la normativa assegna all'autodichiarazione, attesta il falso. In particolare (ma si veda anche a lato), con riferimento alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, si è chiesto di indicare: a) il titolo di studi; b) l'iscrizione a un ordine professionale; c) l'esperienza nella materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di un corso di formazione presso un ente di formazione abilitato a svolgere l'attività di formazione dei mediatori sulla base dell'articolo 18 del decreto ministeriale 180 del 18 ottobre 2010, con l'indicazione della durata e della valutazione finale. Per Maurizio De Tilla, presidente Oua, «la circolare del ministero è illegittima, perché non tiene alcun conto del termine perentorio di quattro mesi, il cui decorso comporta l'automatica decadenza della procedura senza alcun verbale negativo del conciliatore. Inoltre, tende a far sostenere notevoli spese al cittadino che aderisce e non intende parecipare alla mediaconciliazione, non distinguendo tra adesione e partecipazione».
IL SOLE 24 ORE
Il testo della circolare
Le alternative per diventare mediatori
01|LA FORMAZIONE. Avere frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto e attestato dall'ente di formazione accreditato presso il ministero della Giustizia sulla base di quanto previsto dal decreto 180/10
02|LE 40 ORE. Avere frequentato e superato con esito positivo:
- un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto e attestato dall'ente di formazione accreditato presso il ministero della Giustizia, sulla base del decreto ministeriale 222 del 23 luglio 2004, e del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile;
- aver frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto e attestato dall'ente di formazione accreditato
03|L'ISCRIZIONE
- Avere ottenuto l'iscrizione, quale "conciliatore di diritto" in base all'articolo 4, comma quarto, lettera a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l'organismo di mediazione accreditato presso il ministero della Giustizia;
- aver frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto e attestato dall'ente di formazione accreditato presso il ministero della Giustizia
04|LA TRANSIZIONE
- Avere ottenuto l'iscrizione, quale "conciliatore di diritto" in base all'articolo 4, comma quarto, lettera a) del decreto ministeriale 222/2004, oppure come "conciliatore" presso l'organismo di mediazione accreditato presso il ministero della Giustizia sulla base del decreto 180/10;
- fatto riserva di acquisizione dei requisiti previsti dal medesimo decreto oppure avere attestato l'avvenuto svolgimento di almeno 20 procedure di mediazione, di cui almeno cinque che si siano concluse con successo anche parziale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Dm

Re: Regolamento procedura e requisiti mediatori. Chiarimenti

Inviato: gio apr 21, 2011 6:21 pm
da GiovaniAvvocati
Nelle controversie previste dall'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, ove non sia stato preliminarmente esperito il procedimento di mediazione, il giudice rileva l'improcedibilità dell'istanza attorea e, contestualmente, assegna un termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del predetto decreto legislativo, fissando l'udienza nel rispetto del termine dell'art. 6 del medesimo d.lgs. 28/2010.

Il provvedimento del Tribunale di Prato offre interessanti spunti di riflessione in materia di (im)procedibilità della domanda giudiziale sotto la vigenza dell'art. 5 co. 1 D.Lgs. 28/2010.

Nel caso di specie era stata presentata domanda di accertamento circa l'intervenuto esercizio del recesso da un contratto di locazione per inosservanza del termine di preavviso, con conseguente richiesta di condanna al pagamento della somma corrispondente a sei mensilità del canone di locazione.

Il Giudice, rilevata l'applicabilità del co. 1 dell'art 5 D.Lgs. 28/2010, sottolinea che a prescindere dalla qualificazione normativa in termini di “improcedibilità” della sanzione processuale correlata al mancato esperimento della procedura di mediazione, sotto un profilo sostanziale non vi è luogo ad emettere un formale provvedimento di improcedibilità, dovendosi invece assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza (…) per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 (che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice - ai sensi del secondo comma del predetto art. 6).

Obiettivamente, a parte frettolose e superficiali sintesi di stampa, il disposto in commento non si discosta da una interpretazione letterale ben chiara della norma contenuta nel penultimo periodo del co. 1 art. 5 D.Lgs. 28/2010.

L'occasione tuttavia può essere di interesse per una breve riflessione su una delle prime applicazioni della sanzione de qua.

Nel rito lavoro (ex art. 412 bis c.p.c) in mancanza di tentativo obbligatorio di conciliazione la sanzione prevista era la sospensione del processo e la concessione alle parti di un termine per l'espletamento del procedimento.

Con il D.Lgs. 28/2010, diversamente, il legislatore ha inteso prevedere invece non già la sospensione del procedimento, ma la fissazione di una successiva udienza nel termine previsto dall'art. 6 co. 1[i].

La disciplina distingue a seconda che il procedimento di mediazione sia stato iniziato ma non concluso ovvero non sia stato neppure introdotto.

Nella prima ipotesi il giudice si limita a fissare l'udienza successiva dopo i quattro mesi di cui all'art. 6 co. 1 del decreto legislativo.

Nel secondo caso il giudice assegna altresì un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, con fissazione, quindi, della successiva udienza dopo quattro mesi e quindici giorni.

Come previsto dal successivo art. 7 del medesimo provvedimento legislativo, il periodo di rinvio disposto dal giudice per sanare l'improcedibilità della domanda non si computano ai fini dell'art. 2 L. 24 marzo 2001 n. 89, c.d. Legge Pinto.

(Altalex, 7 aprile 2011. Nota di Adriana Capozzoli)
http://www.altalex.com/index.php?idnot=52109

Re: Regolamento procedura e requisiti mediatori. Chiarimenti

Inviato: ven giu 17, 2011 2:15 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
Circolare del ministero della giustizia fissa i paletti per gli organismi e gli enti formatori
Conciliazione con il bollino blu
Conciliazione col bollino. Per diventare mediatori è necessario possedere un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale, o, in alternativa, essere iscritti a un ordine o collegio professionale. Fuori dai giochi, quindi, i professionisti iscritti presso albi o elenchi di diversa natura, come i tributaristi e gli iscritti (non laureati) in associazioni non ordinistiche. Maglie ancora più strette, poi, attorno ai formatori, che devono attestare di avere alle spalle pubblicazioni scientifiche, in materia di mediazione, «di qualità» e a diffusione nazionale, e di aver svolto attività di mediatore secondo criteri ben precisi (non vale una generica affermazione). A fissare nuovi paletti per gli organismi di conciliazione e gli enti formatori è la circolare del ministero della giustizia del 13 giugno scorso, sull'«Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso». In sostanza, via Arenula informa gli organismi e gli enti di formazione iscritti che per quanto riguarda le comunicazioni sulle modifiche dei requisiti, dei dati e del numero dei mediatori o dei formatori inoltrate dagli stessi enti al ministero, se entro 30 giorni non viene adottato il provvedimento di autorizzazione, vale la regola del silenzio assenso. Ciò non toglie, però, che successivamente l'amministrazione possa intervenire «o in via di autoannullamento o, comunque, attivando quei poteri che sono da porre in relazione alla propria funzione di vigilanza». Perciò, la direzione generale del ministero indica agli organismi e agli enti di formazione alcune ipotesi applicative, richiedendo «particolare attenzione nella redazione della modulistica». E in particolare, riguardo la sede dell'ente, «occorre che sia specificatamente indicato il titolo del godimento nonché, nel caso in cui l'immobile sia in godimento per locazione o comodato, che sia specificamente indicata la data di registrazione dell'atto». Per quanto riguarda il capitale, invece, occorre che corrisponda a 10 mila euro e «sia effettivamente nella disponibilità dell'ente». Come detto, poi, i mediatori devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti in un ordine o collegio professionale. «Con riferimento a questo ultimo requisito», si legge nella circolare, «va precisato che non può darsi analogo effetto all'iscrizione presso albi o elenchi (di diversa natura)». I formatori, invece, devono attestare di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); di avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici); in entrambi i casi, specifica la circolare, «devono attestare di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private, nazionali o straniere». Con riferimento al primo requisito dei formatori, la circolare aggiunge che il contributo deve avere carattere scientifico «nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico - giuridico, della materia in esame». In secondo luogo, l'oggetto della pubblicazione deve riguardare specificatamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione dello scritto, deve trattarsi di: pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice Isbn per i libri e Issn per le pubblicazioni in serie; pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Non sono considerate valide le pubblicazioni online. Riguardo infine alla dimostrazione dell'attività svolta, la circolare specifica che «non può assumere rilievo qualunque attività compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualità di mediatore, cioè, quale terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia, rimanendo, comunque, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio». L'istante, quindi, non può limitarsi a una generica affermazione, «ma deve specificamente indicare, nell'ambito della modulistica approvata, quale specifica attività di mediazione lo stesso ha svolto, presso quale organismo, quando, nonché il numero del procedimento». Gabriele Ventura

Re: Regolamento procedura e requisiti mediatori. Chiarimenti

Inviato: ven giu 17, 2011 2:19 pm
da GiovaniAvvocati
Circolare 13 giugno 2011 - Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso
13 giugno 2011

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia

il Direttore generale della Giustizia civile

visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”;

visto l’art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile(o suo delegato);

visto l’art.17 del suddetto decreto interministeriale, che prevede che l’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile;

visto l’art.5 del medesimo decreto interministeriale (cui fa richiamo l’art.19 del medesimo decreto relativamente agli enti di formazione), secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

visto l’art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante l’acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti;

visto il parere dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 6 giugno 2011;

adotta la seguente
CIRCOLARE

In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione sul profilo problematico inerente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che si attivano a seguito delle diverse istanze proposte a questa direzione generale e, in particolare, sulla applicabilità della disciplina del silenzio assenso.

Le previsioni normative di riferimento

Secondo la previsione di cui all’art.5 del decreto interministeriale di cui all’oggetto, il procedimento di iscrizione degli organismi di mediazione nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta decorre un nuovo termine di venti giorni. Quando è scaduto il termine di giorni quaranta (ovvero il termine di venti giorni nel caso in cui sia stata formulata la richiesta di integrazione ed essa sia pervenuta) senza che si sia provveduto, si procede comunque all’iscrizione.

L’art.19 del medesimo decreto interministeriale, poi, estende la medesima previsione sopra citata anche al procedimento di iscrizione nell’elenco degli enti di formazione.

Le suddette previsioni normative, dunque, chiariscono espressamente l’applicazione della disciplina del silenzio assenso relativamente al procedimento di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e degli enti di formazione: il trascorrere del termine di quaranta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ovvero del termine di venti giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, assume una valenza giuridica propria, in quanto comporta il prodursi di effetti analoghi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione, tanto che l’amministrazione è tenuta comunque all’iscrizione.

Il problema

Nei procedimenti amministrativi di competenza, questa direzione generale non si limita unicamente a valutare la sussistenza dei presupposti per la iscrizione nel registro degli organismi di mediazione ovvero nell’elenco degli enti di formazione.

Si inserisce, infatti, nell’ambito delle attività di controllo e vigilanza di questa direzione generale, anche la verifica di legittimità delle ulteriori richieste che un organismo di mediazione od un ente di formazione già iscritti sono tenuti a formulare, in forza della previsione di cui all’art.8 del decreto interministeriale sopra citato.

Più segnatamente, ciascun organismo di mediazione od ente di formazione iscritto è tenuto a comunicare a questa direzione generale qualunque vicenda modificativa dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione; ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui un organismo od ente intende modificare le proprie sedi, il regolamento, il numero dei mediatori, il numero dei formatori, e così via.

Su ciascuna delle suddette richieste questa direzione generale è tenuta a compiere una valutazione di legittimità, dovendo controllare la sussistenza dei requisiti. In sostanza, come all’atto della domanda di iscrizione si compie la valutazione della sussistenza dei suddetti requisiti , così parimenti, tale attività va compiuta anche quando l’istanza è successiva al momento della iscrizione.
La direzione generale, in tali ipotesi, in caso di regolarità delle modifiche richieste, adotta un provvedimento di modifica del precedente, il quale costituisce, dunque, nell’ambito del rapporto tra la amministrazione vigilante e l’ente od organismo istante, l’atto regolativo e legittimante l’attività che può essere svolta dai soggetti interessati.

È dunque indubbio che, anche in questo caso, deve ragionarsi in termini di procedimento amministravo attivato a seguito di una istanza di un privato: la legittimità della variazione richiesta, infatti, può derivare solo a seguito del compiuto controllo da parte di questa direzione generale.

Il problema è che, relativamente a tali istanze, non vi è alcuna espressa indicazione, in sede di regolamento interministeriale n.180/2010, dei tempi di chiusura del procedimento né degli effetti della mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

Ciò a differenza di quanto espressamente detto relativamente alle istanze di nuova iscrizione dagli artt. 5 e 19 del regolamento interministeriale.

L’applicazione della disciplina del silenzio assenso di cui alla l.241/90

Sotto il profilo normativo, la soluzione che si ritiene di dovere applicare, in linea con il parere espresso dall’ufficio legislativo, consiste nella applicabilità, ai procedimenti amministrativi in esame, delle previsioni normative in materia di procedimento amministrativo di cui alla l. 7 agosto 1990 n.241, segnatamente nella parte in cui ha generalizzato l’istituto del silenzio assenso ad ogni procedimento amministrativo, salvo specifiche esclusioni.
In particolare, il riferimento normativo è dato:

a.dall’art.2, secondo cui 1.Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni;
b.dall’art. 20, secondo cui 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
In tali casi, pertanto, se nel termine di trenta giorni non viene adottato il provvedimento formale di autorizzazione, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso, con la conseguenza che, ad esempio, l’organismo può operare nelle ulteriori sedi, può applicare il nuovo regolamento, può utilizzare i nuovi mediatori o formatori di cui ha chiesto l’inserimento negli elenchi e così via.

Va precisato che, a tal proposito, il legislatore del 2005, nel modificare la previsione contenuta nell’art.20 della legge 241/90, ha inteso generalizzare l’istituto del silenzio assenso a tutti i procedimenti amministrativi, salvo eccezioni di cui al comma quarto, non riconducibili alla presente fattispecie.

Ed è proprio la scelta legislativa di rendere generale la applicazione della previsione del silenzio assenso per tutti i procedimenti amministrativi che induce a non propendere per la diversa tesi, pur prospettata da parte della dottrina e da una giurisprudenza minoritaria, secondo cui l’effetto, consistente nella legittimazione a svolgere l’attività, si determina in forza di legge e pertanto solo ove ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per il legittimo rilascio del provvedimento favorevole; sicchè, in mancanza di tali condizioni, la fattispecie del silenzio assenso non si potrebbe perfezionare, con la conseguenza che il privato si troverebbe a svolgere l’attività in via di mero fatto in mancanza di un titolo abilitativo.

Secondo tale impostazione, occorrerebbe, sempre ed in ogni caso, una previa valutazione da parte dell’amministrazione vigilante, con la conseguenza che non potrebbe operare l’effetto del silenzio assenso nel caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento.

Se, da un lato, tale soluzione consente alla amministrazione vigilante di mantenere un potere di controllo che deve necessariamente estrinsecarsi attraverso un suo atto formale di accoglimento dell’istanza, d’altro lato, è confliggente, per come detto, con il dato normativo di riferimento, secondo cui, comunque ed in ogni caso, il privato che abbia attivato un procedimento amministrativo per lo svolgimento di una attività, deve essere messo in condizioni di potere operare nel senso richiesto una volta che il termine di conclusione sia trascorso senza adozione di un atto formale.

La applicazione, dunque, delle previsioni normative in esame consente di:

a.non impedire agli istanti di potere operare nel senso della richiesta compiuta una volta decorso il tempo di giorni trenta dalla presentazione dell’istanza;
b.porre comunque l’amministrazione nella possibilità di intervenire in un momento successivo o in via di autoannullamento o, comunque, attivando quei poteri che sono da porre in relazione alla propria funzione di vigilanza, dovendo questa direzione generale controllare costantemente che ciascun organismo od ente svolga l’attività nel rispetto delle previsioni di legge, primaria e secondaria, oltre che delle direttive date.
La tutela dell’interesse pubblico ed i poteri dell’amministrazione vigilante

Se, dunque, l’unica via percorribile nella questione in esame è quella della applicabilità della disciplina del silenzio assenso come modalità di possibile conclusione del procedimento amministrativo, d’altro lato ciò non vuol dire che l’amministrazione non possa, in seguito, intervenire sugli effetti dell’atto, ripristinando la situazione di legittimità nel caso in cui l’istanza non risulti adeguatamente supportata dai requisiti di legge previsti.
A tutela dell’interesse pubblico a che l’attività che l’interessato può svolgere, per effetto del silenzio assenso, rientri nell’ambito della corrispondenza alle previsioni di legge, presiedono tre diverse previsioni normative:

1.l’art.20 della l.241/90, secondo cui l’amministrazione tenuta alla adozione del provvedimento espresso può, nel caso in cui ha operato il silenzio assenso, assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt.21 quinquies e 21 nonies: cioè, revocare l’atto amministrativo formatosi per silenzio assenso (in caso di mutamento delle situazioni di fatto o per sopravvenuto interesse pubblico); annullare l’atto amministrativo illegittimo (sussistendo le ragioni di pubblico interesse).
2.l’art.21, comma 2 bis, della legge 241/90, secondo cui restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste dalle leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli artt.19 e 20;
3.l’art.21, comma 1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Al secondo comma è poi previsto che “le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente”.
Il potere di intervento successivo dell’amministrazione e la responsabilizzazione della parte istante

È proprio su tali poteri di intervento successivo da parte della pubblica amministrazione che si intende fare alcune precisazioni, in modo da rendere chiaro quali siano i limiti della effettiva e corretta applicazione della disciplina del silenzio assenso.

In primo luogo, come si è visto, sussiste il potere dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’atto ove, successivamente alla sua adozione ovvero al maturarsi del silenzio assenso, sopravvengano fatti nuovi od un nuovo interesse pubblico che inducono a non rendere più produttivo di effetti l’atto (anche tacito) adottato.

In secondo luogo, l’amministrazione vigilante può intervenire con un atto di annullamento di ufficio ove sussistano ragioni di pubblico interesse.
Tale ultimo contesto, in particolare, sembra riconducibile, ad esempio, al caso in cui sia stata formulata istanza di approvazione di un nuovo regolamento di procedura che contenga nuove indicazioni rispetto a quello in precedenza adottato.

A tal proposito, si precisa che ai sensi dell’art.16 del d.lgs. 28/2010, il responsabile del registro deve approvare il regolamento di procedura inviato,nonché, evidentemente, tutte le successive modifiche apportate.
Il suddetto regolamento, preme precisare, assume particolare valenza ai fini dello svolgimento del corretto servizio di mediazione, in quanto indica e descrive le modalità nonché i criteri tramite cui l’organismo intende svolgere la suddetta attività; costituisce, dunque, l’atto interno regolatore cui l’organismo è tenuto ad uniformarsi, a tutela dell’interesse generale nonché dell’interesse specifico sia delle parti che del mediatore.

Il riscontro, dunque, anche in un momento successivo, di previsioni regolamentari in contrasto con specifiche norme primarie e secondarie legittima un intervento della amministrazione vigilante nel senso dell’annullamento dell’atto (anche tacito) di approvazione: è, infatti, in gioco l’interesse pubblico a che l’attività dell’organismo di mediazione sia svolta nel pieno rispetto delle regole predisposte dal legislatore.

In terzo luogo, una riflessione a parte merita l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso relativamente a tutte le altre istanze per le quali l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di determinati requisiti (come, ad esempio, nel caso di istanze di inserimento di nuovi mediatori o di nuovi formatori negli elenchi degli organismo e degli enti di formazione, di aggiungere nuove sedi, ecc.).

Qui occorre compiere una considerazione inerente alla stretta correlazione tra istanza fondata su autodichiarazioni e maturarsi del silenzio assenso.

In primo luogo, con riferimento alle ipotesi di cui sopra, il legislatore ha previsto, nell’art.4, comma quinto del D.M. 180/2010, che il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 (eccetto che per quello di cui al comma 2, lett.b) può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione.

A tal proposito, questa direzione generale, proprio al fine di evitare incomprensioni o erronee indicazioni nelle autocertificazioni, ha provveduto a redigere una modulistica molto dettagliata e specifica, in modo da rendere evidente, per ciascuna autocertificazione, l’esatto contenuto che ciascuna parte deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a questa amministrazione; inoltre, sono state pubblicate sul sito della Giustizia diverse faq finalizzate proprio a dirimere quanto più possibile questioni interpretative in ordine al contenuto del regolamento n.180/2010.

In questa sede, dunque, preme evidenziare che il solo fatto di presentare un’istanza avente ad oggetto quanto sopra indicato potrebbe non comportare il prodursi dell’effetto del silenzio assenso.

Trova infatti applicazione la previsione, sopra citata, dell’art.21, comma 1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Al secondo comma è poi previsto che “le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente”

Se, dunque, da un lato, deve ritenersi che possa trovare generale applicazione, anche in questo contesto, l’istituto del silenzio assenso, d’altro lato, non può non evidenziarsi che, in caso di istanza fondata su di una autodichiarazione, il presupposto della applicabilità dell’istituto è la piena corrispondenza al vero di quanto dichiarato o, comunque, la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti nel rispetto della normativa vigente.

La concreta operatività dell’istituto,dunque, deve muoversi su due piani: da un lato, quello del diritto dell’istante ad avere certezza della conclusione del proprio procedimento amministrativo, sia in conseguenza di un atto formale che per effetto del silenzio assenso; d’altro lato, quello dell’autoresponsabilità del soggetto istante, che implica piena consapevolezza della veridicità di quanto dichiarato.

Alcune ipotesi applicative

A tal proposito, preme evidenziare alcune ipotesi in cui si rende necessario richiedere particolare attenzione nella redazione della modulistica approvata da questo direzione generale, precisamente:

•la sede dell’ente: occorre che sia specificamene indicato il titolo del godimento nonché, nel caso in cui l’immobile sia in godimento per locazione o comodato, che sia specificamente indicata la data di registrazione dell’atto;
•il capitale: occorre che il capitale di €10.000,00 sia effettivamente nella disponibilità dell’ente; il riferimento fatto dall’art.4, comma secondo, lett.a), al capitale la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata ha valenza solo indicativa del valore numerico di riferimento, non anche alla modalità di costituzione di una società a responsabilità limitata (per la quale è sufficiente che, ai sensi dell’art.2464 c.c., sia versato solo il 25 per cento dei conferimenti in danaro); in questo caso, l’istante dovrà allegare, altresì, una dichiarazione del responsabile dell’istituto di credito presso cui risulti l’accantonamento della somma;
•i requisiti di qualificazione dei mediatori: ai sensi dell’art.4, comma 3 lett.a) gli stessi devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti in un ordine o collegio professionale. Con riferimento a questo ultimo requisito, va precisato che non può darsi analogo effetto all’iscrizione presso albi od elenchi (di diversa natura), posto che il dato letterale sopra considerato fa unicamente riferimento alla iscrizione presso ordini o collegi professionali.
•Inoltre, nella modulistica predisposta si è provveduto a dettagliare specificamente l’allegato 2 relativo ai requisiti dei mediatori, in modo da rendere particolarmente responsabile l’istante in ordine a quanto dichiarato;
•i requisiti di qualificazione dei formatori: ai sensi dell’art.18, comma 3 lett.a) del d.m. 180/2010, i formatori devono attestare di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); di avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici); in entrambi i casi, devono attestare di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private, nazionali o straniere.
Con riferimento al primo requisito, il contributo deve avere carattere scientifico, nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico – giuridico, della materia in esame, in particolare delle diverse questioni che la effettiva utilizzazione della figura può comportare nonché della piena comprensione della stessa dagli operatori del diritto.

In secondo luogo, l’oggetto della pubblicazione deve riguardare specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Lo stesso, dunque, implica un necessario momento di approfondimento personale, da parte del docente del corso teorico, della figura della mediazione e degli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quali strumenti di definizione della controversia nello specifico ambito civilistico, dal punto di vista processuale che sostanziale, delle tecniche di mediazione da utilizzare, della disciplina normativa e regolamentare. Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione dello scritto, deve trattarsi di: a) pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie; pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Non possono essere considerare valide, ai fini di cui sopra, le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificati.

Con riferimento al secondo requisito, non può assumere rilievo qualunque attività compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualità di mediatore, cioè, secondo quanto prevede l’art.1 lett.c) e d) del regolamento, quale terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia, rimanendo, comunque, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.

È necessario che la suddetta attività di mediatore sia compiuta nei casi in cui il legislatore ha espressamente inteso fornire una specifica regolamentazione, sotto il profilo sia soggettivo, prevedendosi che l’attività di mediazione debba necessariamente svolgersi presso un certo soggetto (organismo) cui è demandato il compito di procedere all’attività di mediazione; che oggettivo, prevedendosi che in caso di conclusione positiva della conciliazione, il verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore ha valore di titolo esecutivo.

In tal contesto, l’istante non può limitarsi ad una generica affermazione, ma deve specificamente indicare, nell’ambito della modulistica approvata, quale specifica attività di mediazione lo stesso ha svolto, presso quale organismo, quando, nonché il numero del procedimento.

Analogamente, con riferimento al terzo requisito, comune ad entrambe le qualifiche di formatore, l’istante non può fare generica indicazione di avere svolto attività di docenza; dovrà, invece, dare specifica indicazione della data del corso tenuto e presso quale ente.

i requisiti formativi di aggiornamento: ai sensi dell’art.20, comma quarto, del D.M 180/2010, i formatori già iscritti, possono continuare a esercitare l’attività di formazione, purchè entro sei mesi dalla scadenza dell’entrata in vigore del regolamento, abbiano acquisito i requisiti di aggiornamento di cui all’art.18. I suddetti requisiti, preme precisare, sono quelli espressamente indicati nell’art.18, comma terzo, lett.a) per i formatori teorici (tre contributi scientifici) e pratici (tre procedure presso organismi di mediazione o conciliazione).

Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e successiva.

Roma,13 giugno 2011

Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano

Re: Regolamento procedura e requisiti mediatori. Chiarimenti

Inviato: dom ago 28, 2011 6:11 pm
da GiovaniAvvocati
Circolare 4 aprile 2011 - Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti
4 aprile 2011



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE



visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”;

visto l’art.3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile;

visto l’art.5 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

visto l’art.10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche mediante l’acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti;
adotta la seguente

CIRCOLARE

In sede di concreta attuazione dell’attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni contenute nel d.lgs.28/2010 nonché nel decreto interministeriale 180/2010.

In materia di regolamento di procedura: la conclusione del procedimento di mediazione
Preme evidenziare che si ritiene non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.

L’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.

La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.

Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune materie.

In realtà, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione.

A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.

E’,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.

In conclusione: la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione.

Ai fini, quindi, della corretta applicazioni delle previsioni normative di riferimento, questa direzione, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, invita gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla presente circolare nei sensi di cui sopra, limitando alla sola fattispecie della mediazione volontaria l’applicazione di una eventuale previsione del regolamento di procedura che abbia contenuto analogo a quello preso in esame.

In materia di requisiti dei mediatori
Ai sensi dell’art.4, comma quinto, del D.M. 180/2010, il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall’interessato mediante autocertificazione.

Sicchè, ai nostri fini, anche i requisiti di qualificazione dei mediatori di cui all’art.4, comma terzo, lett.a),b), c),, del d.m. 180/2010, possono essere attestati mediante autocertificazione.

In questo contesto, preme evidenziare l’esigenza di una piena e chiara consapevolezza del dichiarante circa l’effettivo contenuto di quanto il medesimo autodichiara, tenuto conto delle conseguenze penali che potrebbero prodursi in caso di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato.

Per tale ragione, con specifico riferimento a tale profilo, la modulistica predisposta ed approvata da questa direzione generale ha avuto come specifico obiettivo quello di responsabilizzare al massimo chi intende ottenere l’inserimento quale mediatore negli elenchi di un organismo di mediazione.

Si è, a tal proposito, predisposta una appendice terza, in cui il mediatore dovrà indicare, oltre che i propri dati personali, anche la sussistenza dei requisiti idonei per l’inserimento negli elenchi di un organismo di mediazione; si è, in particolare, previsto che sia espressamente indicato il titolo di studi posseduto, ovvero l’ordine od il collegio professionale presso il quale è iscritto; e si è, inoltre, richiesto di specificare di avere frequentato un corso di formazione presso un ente abilitato ai sensi dell’art.18 del d.m. 180/2010, nonché la durata del corso e la valutazione finale.

Inoltre, si sono predisposti gli allegati 1) 2) e 3) nei quali il mediatore assume espressamente la responsabilità penale per le eventuali dichiarazioni non veritiere in materia di sussistenza dei requisiti di onorabilità, possesso dei requisiti di qualificazione e di disponibilità per un numero di organismi non superiore a cinque.

In particolare, con specifico riferimento alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, si è chiesto espressamente di indicare: a) il titolo di studi posseduto; b) l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale; c) l’esperienza nella materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di un corso di formazione presso un ente di formazione abilitato a svolgere l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, con l’indicazione della durata e della valutazione finale.

Preme, a questo punto, precisare che il possesso del requisito di cui al punto d) potrà essere dichiarato, tenuto conto della normativa prevista dal d.m. 222/2004 nonché dell’innesto normativo di cui al d.m. 180/2010, solo ove il mediatore abbia:

•frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
•frequentato e superato con esito positivo: a) un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
•ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l’organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
•ottenuto l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, ovvero quale “conciliatore” presso l’organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) fatto riserva, ai sensi dell’art.20, comma secondo, del decreto ministeriale 28/2010, di acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo decreto ovvero avere attestato l’avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale.

Quest’ultimo caso, per completezza, si verifica in applicazione della previsione di cui all’art.20, comma secondo, del d.m. 180/2010, secondo cui i mediatori già iscritti, possono continuare a esercitare l’attività di mediazione fino alla scadenza dei sei mesi sopra indicato, salvo comunicare, a mezzo dell’organismo cui è iscritto, l’avvenuta acquisizione dei requisiti aggiuntivi.

Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e successiva.

Roma, 4 aprile 2011

Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano

Re: Regolamento procedura e requisiti mediatori. Chiarimenti

Inviato: dom ago 28, 2011 6:15 pm
da GiovaniAvvocati
Nota 2 febbraio 2011- Organismi di mediazione ed enti di formazione: nota illustrativa per la compilazione dei modelli di domanda
2 febbraio 2011


Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile



Premessa

In attuazione della previsione di cui all’art.5 del regolamento n.180 del 18 ottobre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2010, con efficacia dal 5 novembre 2010 e con il quale è stato adottato il “regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28) il responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione ha adottato in data 4 novembre 2010 l’atto formale di approvazione dei modelli di domanda disponendo per gli adempimenti conseguenti al fine di dare adeguata pubblicità.

I suddetti modelli di domanda, in particolare, sono oggi visibili sul sito http://www.giustizia.it dunque facilmente consultabili dall’utenza al fine di potere proficuamente procedere alla corretta compilazione delle domande di iscrizione e relative allegazioni.

L’attenzione, dunque, si è spostata dal piano più eminentemente normativo a quello amministrativo della effettiva piena operatività; percorso che passa, inevitabilmente, attraverso la verifica da parte dell’amministrazione della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione fino alla adozione del formale atto di iscrizione con provvedimento del direttore generale della Giustizia Civile del Ministero.


Particolare attenzione all’efficienza dell’amministrazione

Entrando, in concreto, nell’esame della modulistica approvata dal Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia con atto del 4 novembre 2010 va precisato che la predisposizione delle suddette bozze ha avuto a suo fondamento due criteri guida di riferimento: assicurare l’efficienza della pubblica amministrazione ed agevolare quanto più possibile gli enti interessati alla proposizione della domanda di iscrizione nel modo più corretto possibile; l’uno e l’altro profilo, come è dato vedere, si presentano peraltro correlati, in quanto l’agevolazione degli interessati nel momento di predisposizione delle domande si traduce inevitabilmente in una maggiore efficienza della azione della pubblica amministrazione, in quanto una migliore e corretta predisposizione delle domande riduce notevolmente i tempi di studio ed analisi della completezza delle medesime nonché le richieste di informazione per chiarimenti da parte degli interessati, sia telefoniche che in occasione dell’orario di ricevimento presso la amministrazione, in ordine alle diverse problematiche riscontrate.

Si è, pertanto, tenuto necessariamente conto del fatto che quanto più dettagliata è la modulistica predisposta maggiore è la possibilità di risoluzione ex ante delle eventuali problematiche che l’istante può riscontrare nella predisposizione delle richieste e nella allegazione delle documentazione necessaria; ciò a beneficio della maggiore utilità e fruibilità del servizio da parte di chi intende presentare le domande di iscrizione.

Sempre nell’ottica dell’efficienza, inoltre, si è ritenuto di dovere richiedere la trasmissione delle domande nonché degli atti, oltre che in via ordinaria, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it; tale soluzione permette di semplificare notevolmente il lavoro dei funzionari addetti dell’amministrazione, in quanto consente di utilizzare i documenti trasmessi in sede di predisposizione dei provvedimenti di iscrizione e di modifica.


Tre diversi modelli di domanda

Ciò posto, si sono previsti tre diversi tipi di modelli di domanda, tenuto conto delle diversità previste in sede di disciplina contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 nonchè nel regolamento attuativo 18 ottobre 2010 n.180, tra gli enti pubblici e gli enti privati in materia di organismi di mediazione:


1. Primo modello: la domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione predisposta da enti privati

Un primo schema riguarda la domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione proposta da enti privati.

In questo contesto, oltre che predisporre il modello di domanda, si è predisposto il modello di atto riepilogativo dei dati e requisiti degli organismi di mediazione di cui si chiede l’iscrizione diviso in n.4 sezioni e n.6 appendici nonché il modello di atto riepilogativo degli allegati, diviso in n.5 diversi schemi di allegati.

Alcuni profili richiedono particolare attenzione.

1.1 requisiti degli enti

Innanzitutto, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione e consapevolezza dell’istante in ordine all’effettivo contenuto della richiesta, si è ritenuto di dovere specificamente richiedere che, in sede di specificazione dell’oggetto sociale, la parte istante indichi, in modo espresso, la previsione dell’atto costitutivo nella quale sia fatta menzione che rientra tra le attività dell’ente anche quella di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28.

Tale imposizione, preme precisare, condurrà inevitabilmente, in diversi casi, a richiedere alla parte istante di modificare l’atto costitutivo al fine di una sua integrazione nel senso sopra indicato, ma ciò è diretto ad un duplice scopo: in primo luogo, della corretta impostazione della domanda sotto il profilo della precisa indicazione dell’oggetto della attività che si intende esercitare; in secondo luogo, della piena consapevolezza, già in sede di redazione dell’atto costitutivo, che l’attività di mediazione debba rappresentare un momento centrale e comunque rilevante dell’attività complessiva che l’ente si prefigge di svolgere, piuttosto che un momento meramente secondario ed accessorio cui non può non farsi discendere la sostanziale non adeguatezza all’assolvimento del servizio così come disciplinato e regolato dal legislatore.

Con riferimento, poi, alla sezione terza dedicata ai dati dell’organismo (se soggetto autonomo) o dell’ente istitutivo, si è ritenuto di fare espressamente precisare (in linea con quanto previsto dall’art.4, comma secondo, lett.a) del regolamento), in quale luogo si intende svolgere l’attività di mediazione (con specifica indicazione di almeno due sedi in due diverse Regioni o due sedi in due province della stessa regione).

Nella medesima sezione, poi, sono stati espressamente indicati tutti i requisiti di cui l’ente deve essere in possesso al fine di potere adeguatamente svolgere il servizio, in osservanza al necessario rispetto del requisito della capacità finanziaria e organizzativa dell’ente previsto dall’art.4, comma secondo, lett.a) del regolamento (disponibilità del luogo ove è la sede legale, con specifica indicazione del titolo da cui deriva il godimento; possesso del capitale sociale; stipula della polizza assicurativa); altri requisiti di cui è fatta espressa indicazione riguardano, invece, l’osservanza alle prescrizioni normative per il corretto svolgimento dell’attività sotto il profilo della trasparenza e della chiara informazione dell’utenza (possesso di regolamento di procedura e del codice etico; istituzione di un registro degli affari di mediazione; predeterminazione della misura della determinazione delle indennità e della tabella delle indennità); altri, infine, attengono alla sussistenza dei requisiti degli organi e dei mediatori (possesso dei requisiti di onorabilità degli amministratori e rappresentanti dell’ente; disponibilità di cinque mediatori a svolgere l’attività di mediazione in proprio favore; possesso dei requisiti dei mediatori).

Infine, sempre nella medesima sezione, si è richiesto espressa indicazione di quali mediatori hanno fatto richiesta di iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale ovvero nella materia dei rapporti di consumo.

1.2. i requisiti dei mediatori

Si è poi differenziata la scheda da compilarsi per ciascuno dei mediatori, tenuto conto che il decreto legislativo ed il regolamento di attuazione distinguono tra mediatori generici, mediatori esperti nella materia internazionale, mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo.

Con specifico riferimento, in particolare, ai requisiti dei mediatori esperti nella materia internazionale, si è espressamente indicato di precisare, oltre all’ordine o collegio professionale di iscrizione ovvero al titolo di studio posseduto, anche la conoscenza linguistica ne cessazione e la esperienza nella materia internazionale maturata.

Per tale ultimo requisito, in particolare, si è ritenuto di dovere richiedere, ai fini della effettiva dimostrazione, o la autocertificazione ovvero la produzione di idonea documentazione.

Analoga specifica indicazione dei requisiti, infine, è stata compiuta per i mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo.

Per tutti i mediatori, inoltre, è stato richiesto di indicare, nell’allegato 2) per quali organismi è stata data la disponibilità e di precisare espressamente di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione superiore a cinque.

2. Secondo modello: la domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione predisposta da enti ed organismi pubblici

Un secondo modello riguarda la domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione per enti ed organismi pubblici.

2.1 la necessaria distinzione all’interno degli enti pubblici

Il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, in particolare (dando attuazione al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28) ha previsto, nell’art.4, comma quarto, un percorso semplificato per taluni enti pubblici, in particolare per le camere di commercio e per gli ordini professionali: in questo caso, infatti, è richiesto solo il requisito di cui al comma secondo, lett.b) dell’art.4 (possesso di una polizza assicurativa) nonché dei requisiti di cui al comma terzo (requisiti dei mediatori).

Poiché la limitazione è fatta in modo espresso per i suddetti enti pubblici privilegiati, se ne è fatto conseguire che per gli altri enti pubblici non sussista tale limitazione, trovando quindi applicazione tutti i requisiti di cui all’art.4.

Rispetto, dunque, al modello predisposto per gli enti privati, il suddetto modello necessariamente distingue, al proprio interno, fra: a) domanda proposta da enti pubblici diversi dalle camere di commercio ed ordini professionali; b) domanda proposta dalle camere di commercio ed ordini professionali degli avvocati; c) infine, domanda proposta da ordini professionali diversi dagli ordini professionali degli avvocati.

Ciò, tenuto conto delle diversificazione contemplata dall’art.19 del decreto legislativo nonché dall’art.4, comma quarto, del regolamento.

Per quanto concerne, più in concreto, la modulistica predisposta per gli enti pubblici diversi dalle camere di commercio e gli ordini professionali, la stessa è stata elaborata sulla falsariga di quella già esaminata per gli enti privati.

Anche in questo caso, è stato richiesto in modo espresso che sia precisato l’oggetto sociale nei termini di cui sopra evidenziato per la domanda proposta da enti privati e si è distinta la scheda da compilarsi dai mediatori a seconda che trattasi di mediatori generici, esperti nella materia internazionale ed esperti nella materia dei rapporti di consumo.

Si evidenzia, poi, che la suddetta distinzione viene ribadita nell’ambito delle sezione quarta relativa ai requisiti per l’iscrizione; in questo contesto, se la indicazione dei requisiti per gli enti pubblici in genere si avvicina, quanto al contenuto, a quella degli enti privati, una semplificazione è stata prediposta per enti pubblici consistenti in camere di commercio e consigli degli ordini professionali degli avvocati, mentre una diversa ulteriore indicazione è stata predisposta per gli altri ordini professionali diversi dagli avvocati.

Relativamente, poi, alla modulistica predisposta per le camere di commercio ed ordini professionali degli avvocati, i requisiti sono stati limitati, in conformità a quanto espressamente richiesto dall’art.4, comma 4 del regolamento di attuazione, alla dimostrazione della stipula della polizza assicurativa; si è inoltre comunque richiesto di dichiarare la sussistenza del possesso dei requisiti dei mediatori nonché la istituzione del registro degli affari di mediazione.

Infine, per gli organismi costituiti dai consigli degli ordini professionali diversi da quelli degli avvocati, ai requisiti di cui sopra si è, inoltre, richiesto di indicare specificamente quali sia concretamente la disponibilità del personale nonché di quali locali si ha la detenzione, ciò tenuto conto della specifica previsione di cui all’art.19 del regolamento, di cui è faccio riferimento più specifico in seguito.

2.2.la domanda di autorizzazione all’istituzione di organismi speciali

Di particolare rilievo è la espressa predisposizione del modello di domanda di autorizzazione all’istituzione di organismi speciali costituti da ordini professionali diversi dagli ordini degli avvocati, come espressamente previsto dall’art.19 del regolamento di attuazione.

In particolare, la suddetta previsione normativa prevede che i consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale ed utilizzando locali nella propria disponibilità; ciò, preme evidenziare, in modo diverso da quanto previsto per gli ordini professionali degli avvocati, in quanto gli organismi potranno svolgere l’attività avvalendosi, oltre che di proprio personale, anche dei locali messi a disposizione dei presidenti dei tribunali.

Nella schema di domanda di autorizzazione sopra indicato, dunque, si è richiesta la espressa indicazione: a) della materia riservata alla competenza dell’ordine professionale nonché della effettiva esistenza dei requisiti logistici ed organizzativi sul cui presupposto soltanto può accertarsi la non sussistenza di elementi concreti ostativi alla effettiva esercitabilità del servizio.


3. La domanda di iscrizione all’elenco degli enti di formazione

3.1. i requisiti degli enti di formazione

Con riferimento a questa domanda, si è predisposto un modello unico, senza distinzione fra domanda di iscrizione proposta da enti pubblici o privati.

Ciò deriva dalla considerazione che, a differenza di quanto previsto dall’art.4, comma quarto, del regolamento di attuazione per la domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione (ove si è ritenuto di limitare la verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lett.b) e dei requisiti di cui al 3, per i mediatori) nessuna limitazione in tal senso è stata precisata con riferimento alla domanda di iscrizione nell’elenco dei formatori proposta da enti od organismi pubblici (l’art.19 del regolamento, infatti, nel prevedere le norme applicabili al procedimento di iscrizione, non ha richiamato il sopra citato art.4. del regolamento).

Anche in questo caso, alla domanda segue una parte relativa alle sezioni (in numero di quattro), una parte relativa alle appendici (in numero di quattro) ed una parte relativa agli allegati (in numero di tre).

L’appendice terza, in particolare, è destinata alla indicazione dell’elenco dei formatori, mentre l’appendice quarta è destinata alle indicazione informative relative al responsabile scientifico.

Come già segnalato con riferimento alla domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione, si è ritenuto parimenti di dovere specificamente richiedere che, in sede di specificazione dell’oggetto sociale, la parte istante indichi, in modo espresso, la previsione dell’atto costitutivo nella quale sia fatta menzione che rientra tra le attività dell’ente anche quella di formazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28

Con riferimento specifico alla sezione terza, relativa ai dati dell’ente di formazione, si è fatta specifica richiesta di specificazione, oltre che della seda dell’ente, anche delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell’attività didattica, tenuto conto del fatto che l’art.18, comma secondo, lett.e) fa espressa distinzione dei suddetti luoghi al fine di avere chiara precisazione e riscontro della capacità organizzativa dell’istante.

3.2. i requisiti dei formatori

L’appendice terza e quarta, infine, sono specificamente riferiti ai formatori nonché al responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.
Con riferimento ai primi, si è richiesta la espressa e precisa indicazione dei requisiti richiesti dall’art.18, comma terso, del regolamento, distinguendo tra i requisiti per i docenti dei corsi teorici e requisiti per i docenti dei corsi pratici.

Per i primi, il requisito delle pubblicazioni di almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie è stato individuato facendo specifico riferimento a queste specifiche condizioni: a) che si tratti di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie; che si tratti di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Non possono essere considerate valide, ai fini di cui sopra, le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificati.

In tal modo, si è ritenuto di potere adeguatamente limitare a validi testi di approfondimento la verifica della sussistenza del requisiti in esame, dovendo essere caratterizzati, in primo luogo, dalla naturale destinazione a tutti i possibili esperti e non ad un limitato contesto; dall’altro, dalla destinazione al commercio del contributo realizzato: la finalità è, evidentemente, quella di evitare la presentazione di pubblicazioni di comodo non aventi alcuna referenza qualificata di provenienza.

Con riferimento, poi, ai requisiti dei formatori, l’art.18, comma terzo, del regolamento distingue a seconda che trattasi di docenti dei corsi teorici e docenti dei corsi pratici, prevedendo per ciascuna di tali categorie requisiti specifici.
La norma, in particolare, non richiama alcun requisito che invece è stato precisato con riferimento ai mediatori, cioè la laurea universitaria triennale ovvero la iscrizione ad un ordine o collegio professionale.

La circostanza è apparsa di particolare rilievo, in quanto comporterebbe la possibilità che formatori possano svolgere l’attività di formazione senza il possesso di quei requisiti minimali previsti per lo svolgimento dell’attività di mediazione e che appaiono, invece, imprescindibili per una compiuta ed adeguata professionalità.

Si è pertanto ritenuto che i requisiti di cui all’art.18, comma terzo, stabiliti per i formatori siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i mediatori ed il cui possesso è imprescindibile per chi è chiamato a svolgere l’attività di docenza nella materia della mediazione.

Pertanto, nell’ambito dell’appendice terza, nella indicazione dei requisiti previsti per i formatori si è fatto richiamo anche ai suddetti requisiti della laurea almeno triennale ovvero della iscrizione in un albo o collegio professionale.

3.3. il responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza

Con riferimento al responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza, lo stesso deve essere in possesso, per come prescritto dall’art.18, comma secondo, lett.i), del duplice requisito della chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.

Il legislatore non ha fornito una specifica indicazione in ordine all’esatta interpretazione del duplice requisito sopra delineato, ma in linea generale può dirsi che deve trattarsi di persona che, in relazione alla propria funzione ed attività professionale esercitata, ha avuto modo di inserirsi nel contesto accademico e professionale nello specifico campo della mediazione e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La generica terminologia usata per la individuazione dei caratteri qualificanti il professionista in esame ha consigliato di lasciare anche in questo caso aperta la determinazione dei requisiti da richiedere, con talune specifiche richieste di indicazioni che possono essere utili ai fini della compiuta valutazione della capacità professionale in relazione alla attività da svolgere e, pertanto:
a) si è richiesto comunque che sia precisato il titolo di studi posseduto;
b) si è ritenuto di dovere richiedere sulla base di quali elementi e dati (il cui onere di allegazione spetta al suddetto responsabile scientifico) sia possibile verificare la sussistenza dei requisiti della chiara fama ed esperienza acquisita;

Re: Regolamento procedura e requisiti mediatori. Chiarimenti

Inviato: dom ago 28, 2011 6:21 pm
da GiovaniAvvocati
Provvedimento 4 novembre 2010 - Modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all’elenco degli enti formatori per la mediazione
4 novembre 2010

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Il Direttore Generale della Giustizia Civile

Visto il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28 recante “attuazione dell’art.60 della legge 18 giugno 2009 n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”;

visto il decreto interministeriale del 18 ottobre 2010 n.180 recante “la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo n.28 del 2010”;

considerato che, in materia di domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione, l’art.5, comma primo, del suddetto decreto interministeriale prevede che “il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata”;

considerato che, ai sensi dell’art.19 del medesimo decreto interministeriale, la previsione di cui all’art.5, comma prima, trova applicazione anche in materia di domanda di iscrizione nell’elenco degli enti di formazione;

considerato che, ai sensi dell’art.3 del decreto interministeriale, il responsabile del registro degli organismi di mediazione è il direttore generale della civile;

considerato che ai sensi dell’art.17 del decreto interministeriale, il responsabile dell’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori è il direttore generale della giustizia civile;

considerato che ai sensi dell’art.5 del decreto interministeriale, delle determinazioni del responsabile del registro è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero;

ritenuto di dovere, dunque, provvedere in ordine alla approvazione dei modelli delle domande di iscrizione sia al registro degli organismi di mediazione che all’elenco degli enti di formazione, nonché alla indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

ritenuto, inoltre, di dovere provvedere in ordine alla pubblicità dei suddetti modelli di domanda

APPROVA

i modelli di domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione, di cui al decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28:

•per enti ed organismi pubblici, corredata da quattro sezioni, sei appendici e tre allegati, nonché il modello di domanda di autorizzazione all’istituzione di organismi speciali costituiti da ordini professionali diversi dagli ordini degli avvocati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

•per enti privati, corredata da quattro sezioni, sei appendici e cinque allegati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;
APPROVA

il modello di domanda di iscrizione all’elenco degli enti formatori per la mediazione, di cui al decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28:

•per enti pubblici e privati, corredata da quattro sezioni, quattro appendici e tre allegati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;
DISPONE

che del presente provvedimento nonché dei modelli di domanda ad esso allegati sia data adeguata pubblicità anche attraverso il sito internet del Ministero.
Si provveda per gli adempimenti consequenziali.

Roma, 4 novembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

Re: Regolamento procedura e requisiti mediatori. Chiarimenti

Inviato: gio dic 22, 2011 6:54 pm
da GiovaniAvvocati
IL SOLE 24 ORE
Conciliazione. Circolare del ministero della Giustizia: la parte istante non può restare assente
Mediazione, presenza obbligata
Controlli sugli enti per il rispetto di standard di qualità
IL CONTO. Ai costi fissi e a quelli variabili vanno aggiunti gli importi dovuti agli enti a titolo di
spese vive
Nei casi di conciliazione obbligatoria la parte invitante deve sempre presentarsi. I costi poi si
differenziano a seconda della preesentazione o meno della controparte. Controlli sugli organismi di
mediazione anche in base a standard di qualità. Tirocinio obbligatorio ma senza forzature. Il
ministero della Giustizia chiarisce con la circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia datata
20 dicembre alcuni passaggi cruciali del decreto ministeriale del luglio scorso.
Innanzitutto l'attività di vigilanza che il ministero eserciterà sugli enti di mediazione sarà sia
preventiva sul rispetto di norme precise sui requisiti di legge (capitale minimo e numero di
mediatori per esempio), ma anche successivo e legato al mancato raggiungimento o conservazione
di standard di qualità come la «tempestività di provvedere alle comunicazioni a seguito della
presentazione della istanza di mediazione; fissazione della prima sessione entro quindici giorni dal
deposito dell'istanza; rispetto dei criteri di assegnazione degli incarichi».
La circolare sottolinea poi che, nei casi in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio, è
essenziale che l'invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, in caso contrario, chiedere il
rilascio dell'attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il
mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell'organismo
potrà rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento di mediazione.
Sul versante delle indennità la circolare chiarisce che:
- le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa
autonome che, insieme considerate, formano l'indennità complessiva;
- al verificarsi dei diversi momenti che caratterizzano lo svolgimento del servizio di mediazione,
entrambe devono essere corrisposte;
- oltre all'importo di 40 euro dovuto per l'avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in
aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell'articolo 16, commi 3 e
seguenti del decreto ministeriale 180/2010, come modificati dall'articolo 5 del decreto 145/2011;
- inoltre dovranno essere corrisposte le spese vive, se documentate dall'organismo di mediazione.
Ancora, ciascun organismo di mediazione, per poter effettuare correttamente la ripartizione degli
affari di mediazione, deve necessariamente procedere, ex ante, a una distinzione per categorie dei
propri mediatori in relazione alle loro specifiche competenze professionali. Così, nei diversi
regolamenti di procedura, sarebbe opportuno che venisse espressamente indicato quale ripartizione
interna di competenza professionale è stata compiuta tra i mediatori inseriti nel proprio elenco.
Importanti criteri che tengono conto del grado di difficoltà della controversia, della esperienza del
mediatore, della disponibilità del medesimo, e così via.
Infine, per l'obbligo di tirocinio, il ministero della Giustizia osserva che l'obbligo del tirocinio
assistito riguarda solo i mediatori già iscritti; inoltre costituisce partecipazione valida anche la sola
presenza del mediatore in tirocinio a una singola fase del procedimento. Costituisce, poi,
partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da
parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte.
Giovanni Negri
Le indicazioni
01 | NESSUNA CONTUMACIA. La circolare del ministero della Giustizia chiarisce che la parte
istante non può mai essere assente al procedimento pena la mancata redazione dell'attestato di
conclusione del procedimento
02 | CONTROLLI RIGIDI. Il ministero della Giustizia dovrà provvedere a controlli sugli enti anche
per il rispetto di standard di qualità come la tempestività delle comunicazioni o il rispetto dei criteri
nell'assegnazione dei procedimenti
03 | INDENNITÀ A TAPPE. Oltre alla corresponsione delle spese di avvio del procedimento e a
quelle legate allo svolgimento dei diversi passaggi possibile il pagamento delle spese vive sostenute
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ITALIA OGGI
In una circolare le linee guida del ministero della giustizia sulla mediazione civile
Ai tirocinanti basta la presenza
Le attività spettano al mediatore titolare del procedimento
Per il mediatore in tirocinio basta la presenza alla controversia, senza l'obbligo di svolgere ulteriori
attività che spettano invece al mediatore titolare del procedimento. Mentre per il conteggio finale
delle 20 mediazioni seguite, è sufficiente anche la presenza a una singola fase del procedimento.
Sono solo alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare 20 dicembre 2011 del ministero della
giustizia, sull'interpretazione delle misure correttive al regolamento sulla mediazione obbligatoria
(dm n. 180/2010) introdotte dal decreto interministeriale n. 145/2011. Via Arenula, in particolare,
tenendo conto dei quesiti pervenuti e dei profili di incertezza del dm, ha messo a punto una
specifica linea interpretativa con l'indicazione di criteri direttivi da seguire, su temi come l'attività di
vigilanza, il tirocinio assistito, i criteri di assegnazione degli affari di mediazione, la chiusura del
procedimento e le modifiche in materia di indennità. Vediamo nel dettaglio.
L'attività di vigilanza. Sull'attività di vigilanza che esercita il ministero della giustizia, avvalendosi
dell'Ispettorato generale, sugli organismi di mediazione e gli enti formatori iscritti al registro, via
Arenula specifica nella circolare che l'amministrazione esercita il potere di vigilanza e di controllo,
«sia in fase preventiva, verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei
requisiti richiesti, sia successiva, verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e
dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie
nonché le direttive di questa amministrazione».
Il tirocinio assistito. Più problematica la questione del tirocinio assistito, introdotto proprio dal
decreto interministeriale n. 145/2011. Numerose, infatti, le richieste di chiarimento a cui ha dovuto
rispondere via Arenula. In primo luogo, sull'estensione della norma, se ha valenza quindi anche per
i mediatori da iscrivere oltre a quelli già iscritti. Secondo il ministero, l'obbligo riguarda solo i già
iscritti. Per quanto riguarda invece le modalità di partecipazione al tirocinio assistito, via Arenula
specifica che comporta solo la presenza del mediatore in tirocinio, senza compimento di ulteriore
attività che riguardi l'esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento. Per il
conteggio dei venti casi di mediazione cui il mediatore iscritto deve partecipare, invece, il ministero
chiarisce che non serve la presenza a un intero percorso di mediazione (quindi dalla prima sessione
a quella conclusiva di redazione del verbale), ma basta la partecipazione a una singola fase del
procedimento. Costituisce poi partecipazione valida, allo stato e tenuto conto del limitato numero di
mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza del mediatore in
tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata
partecipazione della controparte. Il tirocinio assistito deve infine essere rinnovato ogni due anni e la
determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta è
lasciata alla valutazione del responsabile dell'organismo, che terrà conto della natura dell'affare di
mediazione e della propria capacità organizzativa e strutturale.
I criteri di assegnazione. La circolare fa poi riferimento all'art. 4 del decreto 145/2011, che prevede
che l'organismo debba precisare, nel regolamento di procedura, i criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza
professionale del mediatore designato. In questo senso, nei singoli regolamenti non si potrà fare
generico rinvio alla previsione di cui all'art. 3 del decreto interministeriale, ma bisognerà
effettivamente indicare attraverso quali criteri il responsabile dell'organismo provvederà ad
assegnare tra i mediatori ora l'uno ora l'altro incarico. Tra i criteri, inoltre, assume particolare rilievo
la competenza professionale del mediatore, cioè le specifiche conoscenza acquisite in relazione al
percorso universitario svolto e, soprattutto, all'attività professionale esercitata.
La chiusura del procedimento e le indennità. Sulla chiusura del procedimento il ministero afferma
che «nei casi in cui vi è obbligatorietà del tentativo di conciliazione, è essenziale che l'invitante si
presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell'attestazione di
conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata
comparizione della controparte e la segreteria dell'organismo potrà rilasciare l'attestato di
conclusione del procedimento di mediazione».
Via Arenula, infine, affronta la questione delle modifiche in materia di indennità, specificando che:
le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa
autonome che, unitamente considerate, formano l'indennità complessiva; al verificarsi dei diversi
momenti che connotano l'espletamento del servizio di mediazione, entrambe devono essere
corrisposte; oltre all'importo di 40 euro dovuto per l'avvio del procedimento, dovranno essere
corrisposte, in aggiunta, anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell'art.16,
c. 3 e ssgg. del dm 180/2010, come modificati dall'art.5 del dm 145/2011; oltre alla suddetta
indennità complessiva dovranno essere corrisposte, altresì, le spese vive, purché documentate
dall'organismo di mediazione; in caso di sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio
a spese dello stato, ai sensi dell'art.76 del T.u. di cui al dpr 30 maggio 2002 n.115, tutti gli
organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere
pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell'erario o, in generale,
dell'amministrazione. Gabriele Ventura

Re: Regolamento procedura e requisiti mediatori. Chiarimenti

Inviato: gio dic 22, 2011 7:06 pm
da GiovaniAvvocati