Pagina 1 di 1

MEDIAZIONE E DECISIONE DEL GARANTE PRIVACY

Inviato: gio mag 05, 2011 5:21 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
In Gazzetta Ufficiale due provvedimenti del Garante completano il quadro normativo
Mediazione, la privacy dice sì
Gli organismi privati possono trattare i dati sensibili
Doppia autorizzazione privacy per la mediazione: gli organismi privati di conciliazione possono trattare dati sensibili; ministero della giustizia, organismi pubblici e privati, enti di formazione dei mediatori possono trattare i dati giudiziari.
Con due provvedimenti di autorizzazione generale (n.161 e 162 entrambi del 21 aprile 2011 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011) il Garante della privacy ha integrato il quadro normativo della media-conciliazione, eliminando un possibile impedimento al trattamento di dati delicati sul conto dei mediatori e delle parti della mediazione. In materia di dati sensibili e giudiziari sono già vigenti alcune autorizzazioni generali, ma il garante ha ravvisato la non completa applicabilità delle stesse, a causa della peculiarità del trattamento dei dati nell'attività di mediazione. In attesa che sulla complessiva vicenda della conciliazione si pronuncino la Corte costituzionale e gli organi giurisdizionali comunitari, gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e anche il ministero della giustizia non dovranno, dunque, chiedere una autorizzazione singola al Garante, potendo avvalersi di quelle generali. Naturalmente rimangono fermi gli altri adempimenti previsti dal codice della privacy (informativa, misure di sicurezza e consenso, se obbligatorio). Ma vediamo nel dettaglio i due provvedimenti.
DATI SENSIBILI
Per l'attività di mediazione da parte di organismi privati (associazioni o società) è possibile il trattamento di dati sensibili: si pensi, ad esempio, alla mediazione di una controversia relativa a una responsabilità medica. Mentre l'avvocato che segue le parti ha già una autorizzazione generale specifica, l'organismo di mediazione si trovava privo di copertura normativa.
Nel sistema del codice della privacy, infatti, un soggetto privato può trattare dati sensibili con il consenso scritto dell'interessato e con l'autorizzazione del Garante. Questa autorizzazione può essere anche generale e cioè riguardare una categoria di soggetti (titolari del trattamento) o di dati sensibili.
Il Garante ha dunque adottato una autorizzazione generale ad hoc (la n. 161) per gli organismi di mediazione, autorizzati a trattare dati sensibili. Ovviamente limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dell'attività tipica di mediazione: facilitare l'accordo tra le parti, formulare una proposta conciliativa, conservare i fascicoli delle pratiche ecc.
Nella autorizzazione il Garante richiama al principio della indispensabilità (bisogna trattare i dati indispensabili e non quelli eccedenti), anche se le caratteristiche «facilitative» della mediazione potranno far ritenere indispensabili notizie non strettamente inerenti la controversia, ma necessari per approfondire le ragioni di conflitto personale tra le parti sottostanti alla controversia.
L'autorizzazione individua un regime ristretto di comunicazione dei dati: si ricordi che il mediatore
è tenuto alla riservatezza sulle notizie che la parte non autorizza a rivelare alla controparte. Naturalmente è esclusa qualsiasi forma di diffusione dei dati sensibili.
Non viene specificato il termine massimo della conservazione dei dati, che deve essere congruo con quanto strettamente necessario a gestire la mediazione ed anche (si aggiunge) a comprovare la esatta prestazione da parte del mediatore o dell'organismo in caso di contestazioni.
Il garante richiama, inoltre, alla osservanza delle disposizioni che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, e gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali (il mediatore può essere un iscritto in albi con i conseguenti obblighi deontologici). L'autorizzazione avrà efficacia fino al 30/12/2012.
DATI GIUDIZIARI
Con la seconda autorizzazione (n. 162) il Garante ha dato il via al trattamento di dati giudiziari da parte di organismi di mediazione privati o pubblici, degli enti di formazione e del ministero della giustizia.
Si tratta del trattamento dei dati giudiziari necessari per l'accertamento dei requisiti di onorabilità dei mediatori e dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e dell'attività di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti da parte del ministero della giustizia.
Il controllo del requisito di onorabilità significa raccolta e verifica dei requisiti previsti dal dm n. 180/2010 (regolamento sulla mediazione) per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, e dei singoli mediatori: tutti questi soggetti non devono avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita.
Il regime di comunicazione dei dati è strettamente limitato alle finalità di controllo e vigilanza. I singoli enti non devono chiedere una autorizzazione singola, potendo fruire della autorizzazione generale che sarà vigente fino al fino al 30 giugno 2012. Antonio Ciccia








DIRITTO E GIUSTIZIA
La privacy entra nella mediaconciliazione, almeno fino al 30 giugno 2012
Con due diverse delibere del 21 aprile, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio, il Garante privacy autorizza, seppure provvisoriamente, il trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari correlati all’attività di mediaconcilizione nelle controversie civili e commerciali. In sintesi, si illustrano le principali novità.
Trattamento dati sensibili: chi sono i soggetti autorizzati. Gli organismi privati di mediazione, che assistono due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, sono autorizzati, anche senza richiesta, al trattamento dei dati sensibili.
Se i dati rivelano lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato. In particolare, il Garante precisa che il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia oggetto di conciliazione; mentre i dati sensibili relativi a soggetti terzi possono essere trattati soltanto se ciò sia strettamente indispensabile per l'attività di mediazione. Il trattamento può, dunque, riguardare i soli dati e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività di mediazione e rispetto ad attività che non possano essere svolte mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
I dati sensibili possono essere comunicati, se indispensabile, alle parti nel procedimento di mediazione, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dello specifico incarico conferito.
Sempre da verificare la pertinenza e la non eccedenza dei dati sensibili rispetto alla mediazione. I dati sensibili possono essere conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per la gestione dell'attività di mediazione.
Attenzione all'indispensabilità dei dati di soggetti terzi. Deve essere verificata, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, tranne che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
Trattamento dati giudiziari: chi sono i soggetti autorizzati. Sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari:
- gli organismi di mediazione costituiti da enti privati, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonché dei mediatori iscritti;
- gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti; - gli enti di formazione, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti.
Il Ministero della Giustizia vigila sull’onorabilità dei mediatori. Inoltre, il Garante Privacy precisa
che il Ministero della giustizia è autorizzato a trattare i dati giudiziari per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilità di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori. Ne deriva che il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori.
A chi comunicare i dati giudiziari. Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore può comunicare i dati giudiziari:
- agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti;
- agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata, sempre in relazione ai requisiti di onorabilità previsti per i mediatori individuati nei propri elenchi.
I soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi e compiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Sempre vietato rivelare notizie coperte dal segreto professionale. Restano fermi sia gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali, sia gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali. Autorizzazioni valide fino al 30 giugno 2012. Entrambe le autorizzazioni hanno efficacia fino al 30 giugno 2012, salvo eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di novità normative rilevanti in materia.

DIRITTO E GIUSTIZIA
Garante per la protezione dei dati personali, deliberazione 21 aprile 2011, n. 162; G.U. 3 maggio 2011, n. 101
Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, il quale individua i dati giudiziari; Visti gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili;
Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II del Codice e, in particolare, il Capo IV del Titolo IV nel quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Visto l'art. 22 del Codice, che enuncia i principi applicabili, in particolare, al trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice); Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e il d.m. del 18 ottobre 2010, n. 180 emanato ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto legislativo;
Considerato che il decreto legislativo n. 28/2010 e il d.m. n. 180/2010, prevedono che gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e il Ministero della giustizia trattino i dati giudiziari per l'accertamento dei requisiti di onorabilità dei mediatori nonché dei soci, associati, amministratori e rappresentanti dei predetti enti di natura privata e attribuiscono al Ministero della giustizia l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo in merito a tali requisiti;
Vista l'autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici che non contempla il predetto trattamento correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Ritenuto necessario, pertanto, prevedere una nuova autorizzazione al fine di consentirne il relativo trattamento; Considerato opportuno che anche tale nuova autorizzazione sia provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice; ritenuto congruo, in particolare, statuirne l'efficacia, nella fase di prima applicazione della disciplina normativa di cui al menzionato decreto legislativo n. 28/2010, fino al 30 giugno 2012, ciò in quanto entro tale periodo di tempo dovrebbero essere ultimati gli adempimenti necessari per
dare attuazione all'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 secondo i criteri indicati dall'art. 4 del d.m. n. 180/2010 con conseguente completamento del quadro normativo di riferimento;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice; Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero; Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
Autorizza
i trattamenti di dati giudiziari per le finalità di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli artt. 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione e finalità del trattamento.
a) Per il perseguimento della finalità di rilevante interesse pubblico individuata dall'art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) sono autorizzati, anche senza richiesta, a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge e regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali:
1. gli organismi di mediazione costituiti da enti privati di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti, nonchè dei mediatori iscritti;
2. gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai dati dei mediatori iscritti; 3. gli enti di formazione di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e art. 1, comma 1, lett. n) del d.m. n. 180/2010 con riferimento ai dati dei soci, associati, amministratori e rappresentanti;
b) Per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti), nonché dall'art. 67 (Attività di controllo e ispettive) il Ministero della giustizia è autorizzato a trattare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e integrazioni, nonché relative disposizioni attuative, per la gestione del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione e per la verifica dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. n. 180/2010 di soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori. 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati oggetto di trattamento.
Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti dal d.m. n. 180/2010 previsti per soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi di mediazione e degli enti di formazione di natura privata, nonché dei singoli mediatori («non avere riportato condanne definitive
per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza»).
3) Categorie di dati e operazioni di trattamento.
Il trattamento può riguardare i soli dati giudiziari e le sole operazioni che risultino indispensabili, pertinenti e non eccedenti in relazione alla specifica finalità perseguita, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamento. 4) Comunicazione dei dati.
Il Ministero della giustizia, nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli dalla normativa di settore può comunicare i dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del Codice:
agli organismi di mediazione e agli enti di formazione di natura privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 4, comma 2, lett. c) e 18, comma 2, lett. b), del d.m. n. 180/2010 per i propri soci, associati, amministratori e rappresentanti;
agli organismi di mediazione di natura pubblica e privata in relazione ai requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 3, lett. c), del d.m. n. 180/2010 per i mediatori individuati nei propri elenchi.
5) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i dati giudiziari possono essere conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario. I soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi e compiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
6) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
7) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali.
Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonchè gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle singole figure professionali.
8) Efficacia temporale.
La presente autorizzazione ha efficacia fino al 30 giugno 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Re: MEDIAZIONE E DECISIONE DEL GARANTE PRIVACY

Inviato: mer lug 13, 2011 11:07 am
da GiovaniAvvocati
DIRITTO E GIUSTIZIA
Mediazione, rinnovate le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili
In vigore le nuove autorizzazioni. Con la newsletter dell.8 luglio, il Garante Privacy ha rinnovato le autorizzazioni al trattamenti dei dati sensibili e giudiziari. Le nuove autorizzazioni generali, efficaci dal 1¡Æ luglio fino al 31 dicembre 2012 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non presentano significative differenze rispetto a quelle in scadenza. I sette provvedimenti riguardano i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e la vita sessuale, le associazioni e le fondazioni, i liberi professionisti, le attivita creditizie, assicurative e del settore turistico, l'elaborazione dei dati effettuata per conto terzi, gli investigatori privati e il trattamento dei dati di carattere giudiziario. Autorizzazione anche per i dati genetici. L'autorizzazione al trattamento dei dati genetici, rivolta in precedenza a medici, laboratori, organismi sanitari, istituti di ricerca e farmacisti, e stata estesa anche agli organismi di mediazione pubblici e privati, recentemente introdotti. Anche tali organismi, quindi, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in tutti i casi di trattamento di dati genetici, come ad esempio per procedimenti relativi al risarcimento dei danni derivante da responsabilita medica. Infine, con l'ultimo provvedimento i suddetti organismi sono esentati dal notificare il trattamento dei dati genetici effettuati nell'esercizio delle attivita di mediazione. Altre misure: sanzioni per il fax selvaggio. In arrivo pesanti sanzioni per le societa che hanno usato dati sensibili di migliaia di cittadini e imprese per inviare comunicazioni via fax. Il Garante Privacy ribadisce il principio per cui chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, email, sms o mms) e sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico e informato dei destinatari. Negli ultimi mesi sono stati emanati piu di 15 provvedimenti, volti a vietare l'uso di numerosi recapiti per l'invio di fax pubblicitari illeciti.
Progetto Maternita e occupazione: si allo scambio di dati tra Ministero e Regione Lombardia. Il Garante ha dato il via libera allo scambio di dati tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia: il progetto di ricerca ¡°Maternita e occupazione¡±, finanziato dalla Regione, ha come obiettivo l'analisi delle motivazioni che spingono le neomamme a lasciare il lavoro, e la creazione di uno sportello telematico che offra servizi informativi e interattivi. Per la realizzazione di tale progetto e necessario il flusso dei dati tra i due enti e l'Autorita ha, quindi, disposto che la Consigliera di Parita della Regione Lombardia possa acquisire i dati.
Piu tutele nelle nomine dei consiglieri delle Camere di Commercio. Procedure piu sicure, in ottica privacy, per la nomina di consiglieri e membri della giunta delle Camere del Commercio: il Garante ha dato parere positivo a uno schema di regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, che definisce tempi e modi per la designazione.