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DECRETO 6 luglio 2011 , n. 145

Inviato: dom ago 28, 2011 6:27 pm
da GiovaniAvvocati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 luglio 2011 , n. 145
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (11G0187)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
Udito il parere n. 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno
2011;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole
«nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o
con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il direttore
generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della
giustizia.».
2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «ovvero persona da lui
delegata con qualifica dirigenziale», e prima delle parole
«nell'ambito della direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «o
con qualifica di magistrato»;
b) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo: «Il
direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la
vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ".
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali.):
"Art. 16. Organismi di mediazione e registro. Elenco
dei formatori.
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di
serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire
organismi deputati, su istanza della parte interessata, a
gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui
all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono
essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro
per la trattazione degli affari che richiedono specifiche
competenze anche in materia di consumo e internazionali,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli
organismi sono disciplinati con appositi decreti del
Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla
materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo
economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione
extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e il codice etico,
comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento
devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti
privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo
17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal
Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione
per la trattazione degli affari in materia di consumo di
cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo
economico.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito,
con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di
formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e'
stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
all'attivita' di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a
legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e
il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di
rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'articolo 60 della legge 19
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile.):
"Art.60. Delega al Governo in materia di mediazione e
di conciliazione delle controversie civili e commerciali.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di
conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel
rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in
conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
3, realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla
conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti
disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi
professionali e indipendenti, stabilmente destinati
all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della
normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il
Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati
dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo
Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel
Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilita', per i consigli degli
ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento,
si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione
istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari
materie, la facolta' di istituire organismi di
conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui
alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione
iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di
mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie,
prevedere la facolta' del conciliatore di avvalersi di
esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti
presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai
decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma
1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennita' spettanti ai
conciliatori, da porre a carico delle parti, siano
stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il
cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della
possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di
agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al
contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti
derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere
dall'anno precedente l'introduzione della norma e
successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
chiude il processo corrisponda interamente al contenuto
dell'accordo proposto in sede di procedimento di
conciliazione, che il giudice possa escludere la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello
stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo
quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il
vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di
contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un
regime di incompatibilita' tale da garantire la
neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del
conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia
efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.".
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 3, comma 2, e 17,
comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione
dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del
registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei
formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle
indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo
16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.), come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 3. Registro.
1. (omissis).
2. Il registro e' tenuto presso il Ministero
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di
giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della
giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con
qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato
nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del
registro per la trattazione degli affari in materia di
rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C
e parte II), sezione C, il responsabile esercita i poteri
di cui al presente decreto sentito il Ministero dello
sviluppo economico.
3. - 6. (omissis)."
"Art. 17. Elenco degli enti di formazione.
1. (omissis).
2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
esistenti presso il Dipartimento per gli affari di
giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della
giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con
qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato
nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale
della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza,
si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia.
3. - 6. (omissis).".

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il possesso,
da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno
specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di
formazione in base all'articolo 18, nonche' la partecipazione, da
parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di
tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso
organismi iscritti;».


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3 del
citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del
2010, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 4. Criteri per l'iscrizione nel registro.
1. - 2. (omissis).
3. Il responsabile verifica altresi':
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i
quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al
diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in
alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio
professionale;
b) il possesso, da parte dei mediatori, di una
specifica formazione e di uno specifico aggiornamento
almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in
base all'articolo 18, nonche' la partecipazione, da parte
dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di
tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione
svolti presso organismi iscritti;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti
requisiti di onorabilita':
a. non avere riportato condanne definitive per delitti
non colposi o a pena detentiva non sospesa;
b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o
temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione
o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse
dall'avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le
conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che
intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3,
comma 3, parte i), sezione B e parte II), sezione B.
4. - 6. (omissis).".

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della
giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dopo la lettera c) sono aggiunte
le seguenti:
a) «d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante
anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e
la segreteria dell'organismo puo' rilasciare attestato di conclusione
del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione
della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal
mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo;»;
b) «e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di
mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza
professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia
di laurea universitaria posseduta.».


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5 del
citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del
2010, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 7. Regolamento di procedura.
1. - 4. (omissis).
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione puo' avere inizio
solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore
designato della dichiarazione di imparzialita' di cui
all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a
ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda
per la valutazione del servizio; il modello della scheda
deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa,
con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue
generalita', deve essere trasmessa per via telematica al
responsabile, con modalita' che assicurano la certezza
dell'avvenuto ricevimento;
c) la possibilita' di comune indicazione del mediatore
ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale
designazione da parte dell'organismo.
d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la
parte istante anche in mancanza di adesione della parte
chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo puo'
rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo
all'esito del verbale di mancata partecipazione della
medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal
mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo;
e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari
di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica
competenza professionale del mediatore designato, desunta
anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
6. - 8. (omissis).".

Art. 4

Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4.
L'organismo iscritto e' obbligato a consentire, gratuitamente e
disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera b)».


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 8. Obblighi degli iscritti.
1. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare
immediatamente al responsabile tutte le vicende
modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi
comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento
dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a
rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale
di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del
verbale medesimo.
3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la
proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi
dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
4. L'organismo iscritto e' obbligato a consentire,
gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il
tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
b).".

Art. 5

Modifiche all'articolo 16 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «un quarto»;
b) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «nelle
materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve
essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta'
per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del
presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli
previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla
lettera b) del presente comma»;
c) al comma 4, lettera e), le parole «deve essere ridotto di un
terzo» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere ridotto a euro
quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli
altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del
presente comma»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «Qualora il valore
risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di
riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle
parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il
valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e' dovuto secondo
il corrispondente scaglione di riferimento.»;
e) al comma 9, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il
regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere che le
indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio
del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono
rifiutarsi di svolgere la mediazione.»;
f) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: «14. Gli importi
minimi delle indennita' per ciascun scaglione di riferimento, come
determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto,
sono derogabili.».


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 16. Criteri di determinazione dell' indennita'.
1. - 3. (omissis).
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per
ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma
della medesima tabella A:
a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un
quinto tenuto conto della particolare importanza,
complessita' o difficolta' dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un
quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di
formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i
primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la
riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e
non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal
presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla
lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo
scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri
scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c)
del presente comma quando nessuna delle controparti di
quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al
procedimento;
5. - 7. (omissis).
8. Qualora il valore risulti indeterminato,
indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le
parti sulla stima, l'organismo decide il valore di
riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica
alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di
mediazione il valore risulta diverso, l'importo
dell'indennita' e' dovuto secondo il corrispondente
scaglione di riferimento;
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima
dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non
inferiore alla meta'. Il regolamento di procedura
dell'organismo puo' prevedere che le indennita' debbano
essere corrisposte per intero prima del rilascio del
verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo,
l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di
svolgere la mediazione;
10. - 13. (omissis).
14. Gli importi minimi delle indennita' per ciascun
scaglione di riferimento, come determinati a norma della
tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.".

Art. 6

Modifiche all'articolo 20 del decreto
del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18
ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «il responsabile» e prima delle
parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo
aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;
b) al comma 2, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono
sostituite con le seguenti: «dodici mesi»;
c) al comma 3, dopo le parole «il responsabile» e prima delle
parole «verifica il possesso», sono inserite le seguenti: «, dopo
aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,»;
d) al comma 4, le parole «sei mesi», ovunque presenti, sono
sostituite con le seguenti: «dodici mesi».


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto del Ministro della giustizia n. 180 del2010, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 20. Disciplina transitoria.
1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli
organismi gia' iscritti nel registro previsto dal decreto
del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo
quanto previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver
provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente,
verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti
previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le
eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se
l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale
ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta;
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera
presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti anche formativi in esso
previsti per l'esercizio della mediazione o, in
alternativa, attestare di aver svolto almeno venti
procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione
volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui
almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli
stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi di cui
al periodo precedente, possono continuare a esercitare
l'attivita' di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei
requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata
comunicazione al responsabile.
3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli
enti abilitati a tenere i corsi di formazione, gia'
accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo
quanto previsto dal comma 4, il responsabile, dopo aver
provveduto all'iscrizione di cui al periodo
precedente,verifica il possesso in capo a tali enti dei
requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi
le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente
ottempera alle richieste del responsabile entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si
intende confermata; in difetto di tale ottemperanza,
l'iscrizione si intende decaduta.
4. I formatori abilitati a prestare la loro attivita'
presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i requisiti di aggiornamento indicati
nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza
dei dodici mesi di cui al periodo precedente, possono
continuare a esercitare l'attivita' di formazione.
Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3
danno immediata comunicazione al responsabile.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 6 luglio 2011

Il Ministro della giustizia: Alfano

Il Ministro dello sviluppo economico: Romani

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 297

Re: DECRETO 6 luglio 2011 , n. 145

Inviato: mar set 06, 2011 10:03 am
da GiovaniAvvocati
SOLE 24 ORE 05-09-2011

Tariffe «liberalizzate» per spingere la mediazione





Gli organismi guadagnano autonomia sui minimi - L'OBIETTIVO - Una risposta all'esigenza di ridurre i costi nei casi in cui è necessario attivare la procedura prima di andare in giudizio lun. 5 - La mediazione spinge sulla concorrenza. Le ultime modifiche introdotte con il Dm 145/2011, infatti, vanno tutte nel senso della massima autonomia degli organismi nella scelta delle tariffe da applicare. E considerato il numero di enti accreditati, a oggi 443, è difficile immaginare la costituzione di "cartelli". Il ministero della Giustizia risponde così all'esigenza, da più parti espressa in questi mesi, di ridimensionare i costi della mediazione soprattutto nei casi in cui questa è condizione di procedibilità, vale a dire nei casi in cui è obbligatoria, e ancor di più quando al procedimento, destinato a concludersi con esito negativo, non partecipa anche la parte chiamata dall'istante in mediazione. La modifica più significativa attiene proprio all'ultima ipotesi indicata: infatti, in base alla nuova tariffa la parte istante dovrà corrispondere all'organismo di mediazione un importo di soli 40 euro (qualora il valore della controversia sia inferiore a mille euro) ovvero di 50 euro (qualora il valore della controversia ecceda il valore di mille euro). Questa modifica riduce drasticamente i previsti introiti per gli organismi di mediazione in quanto in precedenza la mancata partecipazione comportava soltanto la riduzione di un terzo delle spese di mediazione secondo i diversi scaglioni e, quindi, in base al valore della controversia (a questa riduzione si sommava quella di un'ulteriore quota di un terzo qualora ci si fosse trovati nel campo della mediazione obbligatoria). Le differenze sono sostanziali e lo sono soprattutto per le controversie di valore rilevante ove nonostante le riduzioni previste la parte istante in precedenza si trovava a dover versare somme non esigue pur nell'impossibilità di svolgimento della mediazione. Altre sono le correzioni apportate come, ad esempio, la possibilità di aumentare le spese di mediazione fino a un quarto (in precedenza fino a un quinto) nel caso in cui la mediazione si concluda con un accordo, la riduzione delle spese per la mediazione obbligatoria nella misura di un terzo per le liti di valore fino a 250mila euro e diviene della metà per quelle di valore superiore, viene eliminata la possibilità di applicare gli aumenti previsti per la formulazione della proposta di conciliazione o per la particolare complessità o difficoltà della controversia sempre nelle materie nelle quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Infine, si prevede che quando il valore della controversia sia indeterminato o indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, sarà l'organismo a decidere il valore di riferimento, ma sino al limite di valore di 250mila euro; si precisa altresì che se all'esito del procedimento il valore risulterà diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente valore di riferimento. In precedenza era comunque l'organismo a decidere il valore, ma non era posto alcun limite, in tal modo si evitano eccessive incertezze e discrezionalità e si rapporta al valore effettivo ed all'esito del procedimento il costo che graverà sulle parti per la mediazione svolta. Un ulteriore incentivo alla riduzione delle tariffe viene poi introdotto consentendo la derogabilità dei minimi tabellari previsti dal Dm 180/2010 anche per gli organismi costituiti da enti pubblici. Ciò dovrebbe garantire una piena concorrenza tra gli organismi pubblici e privati nella consapevolezza tuttavia che un'eccessiva riduzione dei costi potrebbe ostacolare il consolidarsi di servizi di mediazione qualitativamente adeguati. Marco Marinaro Le materie 01|MEDIAZIONE FACOLTATIVA. Controversie civili e commerciali che riguardano diritti disponibili 02|MEDIAZIONE GIÀ OBBLIGATORIA DAL 21 MARZO 2011 - Diritti reali; - divisione; - successioni ereditarie; - patti di famiglia; - locazione; - comodato; - affitto di aziende; - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; - risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; - contratti assicurativi, bancari e finanziari 03|MEDIAZIONE OBBLIGATORIA DAL 20 MARZO 2012 - Condominio; - risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti


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Adesione soddisfatta solo se c'è l'incontro





Lun. 5 - A distanza di pochi mesi dall'entrata a regime della mediazione civile e commerciale e quando ancora non è trascorso un anno dall'approvazione del decreto ministeriale 180/2010 attuativo del decreto legislativo 28/2010, il ministero della Giustizia (di concerto con lo Sviluppo economico) è intervenuto con una serie di modifiche e integrazioni al fine dichiarato di apportare correttivi utili a migliorare il funzionamento della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie. Il testo del decreto interministeriale del 6 luglio 2011 n. 145 era atteso ormai da alcuni mesi considerato che il parere del Consiglio di Stato è stato reso il 9 giugno 2011 (parere n. 2228), ma i tempi delle successive modifiche, e soprattutto della registrazione presso la Corte dei conti, ne hanno ritardato notevolmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale consentendone l'entrata in vigore soltanto con decorrenza dal 26 agosto scorso. Gli interventi del ministero appaiono brevi e chirurgici dal punto di vista della formulazione tecnica, ma la portata normativa è di indubbio rilievo venendo a modificare profondamente alcuni punti chiave della disciplina vigente. A parte le modifiche sul sistema delle tariffe e sui criteri inderogabili per l'assegnazione degli incarichi, rispettosi della specifica competenza del mediatore designato, per le quali si rimanda agli altri interventi in pagina, il decreto interviene in altri ambiti. Innanzitutto, si precisa ciò che già in via interpretativa era stato segnalato con la circolare del 4 aprile 2011 circa le modalità procedimentali attraverso le quali può dirsi espletata la mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale qualora la parte chiamata non aderisca al procedimento di mediazione. Al riguardo, il Dm 145 chiarisce che soltanto all'esito dell'incontro fissato per la mediazione si potrà ritenere esperita la stessa per poter adire il giudice. Infine, ma non ultima, la modifica che mira a rendere operativa l'attività di vigilanza del ministero della Giustizia consentendo di avvalersi per tali compiti dell'Ispettorato generale del ministero stesso. Si tratta quindi di un quadro complesso di modifiche che non mancherà di rinfocolare ulteriormente un dibattito mai sopito sui molteplici e complessi aspetti, non soltanto procedurali, sui quali il ministero è intervenuto modificando in alcuni casi radicalmente le scelte effettuate con il testo originario del regolamento.


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Assegnazione degli incarichi in base a laurea e competenze





IL TIROCINIO - Una sorta di praticantato inserito non nella fase iniziale dell'attività ma tra i doveri di aggiornamento biennale Lun. 5 - Anche il mediatore, e la sua professionalità, nel mirino delle modifiche del Dm 145. Infatti, se da un lato si introduce l'obbligo del tirocinio assistito, dall'altro si impone agli organismi la previsione di regole in grado di rendere trasparente il criterio di assegnazione degli incarichi. Quanto al tirocinio, da più parti si era segnalata l'esigenza di prevedere una forma di praticantato che potesse consentire al mediatore di acquisire esperienze utili. La modifica, pur accogliendo questa esigenza, non colloca però il conseguente obbligo – come sarebbe apparso naturale – nella fase che precede l'esercizio dell'attività di mediazione, ma quale ulteriore dovere di aggiornamento biennale che si affianca a quello formativo di 18 ore. A tale obbligo ne corrisponde uno ulteriore che viene posto a carico degli organismi di mediazione i quali dovranno consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito. Non pochi problemi si porranno per gli organismi e per i mediatori soprattutto nel primo biennio posto che il numero dei mediatori rapportato al numero delle controversie in mediazione potrebbe non consentire una adeguata distribuzione per la corretta attuazione del nuovo disposto. Di notevole interesse è la norma che impone agli organismi di mediazione di individuare criteri predeterminati e inderogabili in grado di consentire la designazione di mediatori in possesso delle «specifiche competenze professionali» all'uopo necessarie. A tal fine il decreto consente di desumere tali competenze «anche» dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. Una corretta interpretazione della norma non potrà trascurare che le specifiche competenze per la soluzione negoziale della lite che il mediatore dovrà possedere sono quelle proprie del mediatore stesso. Non si potrà stabilire un immediato parallelo tra laurea posseduta o professione esercitata dal mediatore e lite da dirimere, in quanto ciò non soltanto contrasterebbe con l'intero assetto normativo, ma rischierebbe di penalizzare la mediazione stessa ghettizzando le diverse professionalità in relazione alle diverse materie oggetto di controversia. Le specifiche competenze professionali del mediatore attengono infatti prioritariamente alla formazione e alle esperienze del mediatore in quanto tale e non in quanto professionista del diritto (avvocato), della medicina (medico), delle costruzioni (ingegnere) eccetera. Anche il bagaglio culturale e di esperienze della specifica attività professionale svolta da chi assume il ruolo di mediatore sarà tanto più utile quanto più concorrerà alla creazione di un buon mediatore, in grado cioè di facilitare la soluzione negoziale tra le parti della lite insorta e non in quanto «tecnico della materia».

Re: DECRETO 6 luglio 2011 , n. 145

Inviato: mar set 06, 2011 4:12 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
Snobbare la mediazione costa caro





Gli emendamenti in materia di giustizia approvati dalla commissione bilancio del senato Multa pari al contributo unificato per chi non si presenta Pugno di ferro su chi snobba la mediazione: rischia di pagare una multa pari al contributo dovuto per la causa. È quanto prevede un emendamento al decreto legge 138/2011 (manovra di Ferragosto), approvato dalla commissione bilancio del senato, che ritocca anche le disposizioni sul contributo unificato, novellate solo qualche mese dal decreto 98/2011. Tra l'altro si colmano alcune lacune di quel decreto: in particolare si fissa l'obbligo di nota di iscrizione a ruolo anche per il procedimento tributario e si determina l'importo dovuto in caso di mancata dichiarazione di valore del ricorso tributario. Ma vediamo il dettaglio dell'emendamento. Conciliazione. L'emendamento sanziona chi non si presenta alla seduta di mediazione. Stando alla modifica «il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio». Questo modifica la disciplina della mediazione nelle ipotesi di conciliazione obbligatoria (il citato articolo 5 comprende condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). L'assenza della parte alla seduta di mediazione, senza giustificato motivo, in generale, costituisce argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, comma secondo, del codice di procedura civile. Questo significa che l'assenza può essere liberamente valutata come elemento sfavorevole per l'assente. L'emendamento aggiunge qualche cosa in più: nelle materie di conciliazione obbligatoria l'assenza è sanzionata con il pagamento di una somma pari all'importo del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia. Poiché non vi sono indicazioni temporali, si ritiene che la disposizione sia applicabile subito, anche per quelle materie (condominio e sinistri stradali), per le quali la conciliazione diventerà condizione di procedibilità solo da marzo 2012. Quindi, se l'emendamento passerà definitivamente, bisognerà stare attenti a disertare le sedute di conciliazione. Contributo unificato/processo tributario. Innanzi tutto l'emendamento precisa l'importo del contributo unificato nel processo tributario dovuto per l'ipotesi in cui l'avvocato non abbia effettuato la dichiarazione di valore nel ricorso. In questo caso si paga il contributo nel più alto ammontare di 1.500,00 euro, in quanto si presume un valore superiore a 200 mila euro (e quindi lo scaglione più alto). Viene, poi, precisato in euro 120 l'importo dovuto per i ricorsi di valore indeterminabile proposti alle commissioni tributarie. L'emendamento esplicita l'obbligo di depositare all'atto della costituzione in giudizio la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. Viene, infine, esplicitato l'obbligo di inserire nel ricorso l'indirizzo pec del ricorrente (si noti del ricorrente non dell'avvocato), senza che ciò, però, comporti inammissibilità del ricorso. Contributo unificato/processo amministrativo. La manovra ha introdotto l'obbligo per gli avvocati di indicare negli atti introduttivi il proprio numero di fax e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Quest'obbligo è pesantemente sanzionato con l'incremento del contributo unificato della metà. L'emendamento precisa che il contributo unificato con relativo incremento è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. L'emendamento precisa che la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Quindi, se mancano fax e pec, si paga un aggiunta del 50% del contributo; l'emendamento aggiunge che il pagamento è dovuto da chi perde la causa e, quindi, al termine della stessa. Dovrà essere chiarito se lo stato aspetterà la conclusione della causa per addebitare il contributo unificato o se (come pare prevedibile) il contributo è versato dalla parte che incardina la causa presso l'ufficio giudiziario, salvo rivalsa del vincitore nei confronti del soccombente. Peraltro non si comprende perchè il soccombente debba subire un aggravio per negligenza della controparte. Contributo unificato/processo civile. Colmando una lacuna del decreto n. 98/2011 l'emendamento in esame sancisce espressamente che il difensore deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (nuovo articolo 125 codice di procedura civile). Questo vale per gli atti di citazione, ricorso, comparsa, controricorso e precetto. Tra l'altro l'avvenuta esplicitazione della regola rende possibile sanzionare la violazione (con l'incremento del contributo unificato della metà). Questo obbligo consentirà (indirettamente) agli uffici guidiziari di poter effettuare tutte le comunicazioni solo con il fax o con la pec (nuovo quarto comma dell'articolo 136, codice di procedura civile). Contributo unificato/entrata in vigore. Le novità sul contributo unificato valgono per i futuri processi. A tale proposito l'emendamento precisa che le disposizioni si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo, nonché ai ricorsi tributari notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 98/2011. Nella versione originaria si parlava di «controversie instaurate», con alcuni possibili dubbi applicativi. Efficienza del sistema giustizia. Con l'emendamento in esame slitta al 31 ottobre 2011 il termine per i capi degli uffici giudiziari previsto per la redazione del primo programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, con l'obiettivo di uno smaltimento delle pendenza arretrate. Antonio Ciccia

Re: DECRETO 6 luglio 2011 , n. 145

Inviato: lun set 12, 2011 5:39 pm
da GiovaniAvvocati
IL SOLE 24 ORE
La giustizia castiga chi perde tempo
Sanzioni disciplinari per la toga che non rispetta il calendario - «Tassa» per chi salta la mediazione
Lun. 12 - Tagli sui costi e processi più veloci. Insieme alla nuova cartina degli uffici giudiziari che
dovrebbe permettere di risparmiare più o meno 60 milioni di euro l'anno, la manovra di ferragosto
porta anche soluzioni per l'altra magagna della giustizia italiana, l'eccessiva lunghezza dei processi.
Alla delega per ridisegnare la geografia giudiziaria, che passa per l'azzeramento degli uffici di
dimensioni più piccole, e che richiede tempi lunghi di realizzazione, il maxiemendamento ha
affiancato infatti una serie di altre piccole misure, che hanno invece un impatto immediato, il cui
obiettivo è rendere più celeri i processi.
Due le direttrici lungo cui si dipana questa seconda tranche di interventi: da un lato il potenziamento
della mediazione quale canale privilegiato per chiudere le liti e deflazionare il contenzioso;
dall'altro il consolidamento del calendario del processo quale strumento organizzativo destinato ad
accorciare i tempi, anche di quei procedimenti che la mediazione non è riuscita a esaurire. Si tratta
di due passaggi chiave, due snodi essenziali della nuova impostazione data al processo civile, e non
solo, a partire dalla riforma dell'estate del 2009.
Come spesso è accaduto nel corso di questa legislatura, la strategia non è stata quella di individuare
solo ed esclusivamente misure processuali, interventi sul Codice di procedura civile, per togliere qui
un adempimento e accorciare di là un termine.
La strada ormai preferita, spesso la sola percorsa, è infatti quella di colpire gli atteggiamenti
ostruzionistici. E con conseguenze diverse, sul piano delle penalizzazioni, secondo il ruolo assunto
nella partita: giudice, difensore, consulente tecnico o parte in causa. E così, se a quest'ultima non è
possibile chiedere altro se non di mettere mano al portafogli, ai primi si fa il solletico con la
minaccia delle sanzioni disciplinari.
Quanto alla mediazione, non più di qualche settimana fa sono entrate in vigore alcune norme, di
rango regolamentare, che hanno risolto alcuni intoppi del meccanismo. Consapevoli che è
quantomeno irrazionale far pagare dazio pieno nei casi in cui non è possibile neanche sedersi
intorno a un tavolo perché la controparte non si presenta, si è allora deciso di ridurre al minimo i
costi in queste ipotesi. Oggi, la manovra di Ferragosto torna ancora su quelle norme e dice che il
giudice, nell'eventuale giudizio ordinario in controversie per cui la mediazione è obbligatoria, deve
condannare la parte che non abbia partecipato alla stessa mediazione a pagare il contributo unificato
dovuto per quel tipo di giudizio. Evidentemente, anche qualora dovesse vincere la causa.
Sull'altro versante, ci sono novità anche per chi veste la casacca del giudice, dell'avvocato o del
consulente tecnico. Infatti, se uno di questi soggetti non dovesse rispettare i termini fissati dal
calendario del processo – una sorta di cronoprogramma predisposto dal giudice – può essere
sottoposto a procedimento disciplinare.
Ora, la differenza tra i due trattamenti è più che evidente: al contributo unificato corrisponde una
somma in denaro certa e immediatamente quantificabile (tra 37 e 1.466 euro, ad esempio, per un
procedimento civile ordinario); quello disciplinare è invece un procedimento lungo e farraginoso,
che, secondo le statistiche, porta pochissime volte alla condanna. Ma non solo. Nel caso della
mediazione, il giudice «deve» condannare chi non vi abbia partecipato senza un giustificato motivo;
nel caso del calendario del processo, chi non lo abbia rispettato «può» essere assoggettato a
sanzione disciplinare.
Dove colpisce il maxiemendamento. La parte che si costituisce in un giudizio ordinario per una
controversia per cui la mediazione è condizione di procedibilità, se non ha partecipato alla
mediazione senza giustificato motivo, è condannata dal giudice al pagamento del contributo
unificato dovuto per il giudizio
LA «TASSA». Il contributo unificato dipende dal valore della causa e oscilla, per le cause
ordinarie, da 37 a 1.466 euro
Per dare qualche certezza ai tempi della giustizia è stato introdotto il cosiddetto «calendario del
processo». La manovra di Ferragosto, nell'intento di rendere più stringenti le relative norme, ha
stabilito che il mancato rispetto dei termini stabiliti nel cronoprogramma «può costituire violazione
disciplinare» e può essere considerato nelle valutazioni per gli eventuali avanzamenti di carriera
SANZIONI AI LEGALI…Sebbene in aumento, le cifre sull'attività disciplinare degli avvocati non
sono da capogiro. Nel 2009 le sanzioni sono state 140, con 62 sospensioni e 6 radiazioni
… E ALLE TOGHE. Anche per i magistrati attività disciplinare in aumento e numeri bassi. Nel
corso del 2009, ad esempio, sono state emesse 62 condanne contro le 33 del 2008