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Costituzionale ed “eurocompatibile” la mediaconciliazione

Inviato: mar ago 30, 2011 11:59 am
da GiovaniAvvocati
ORDINANZA del Tribunale di Lamezia Terme ( sentenza 18.3.2010 della Corte di Giustizia dell'UE): Costituzionale ed “eurocompatibile” la mediaconciliazione. E l’instaurazione scatta con la notifica.
Il sacrificio di tempo e denaro imposto alla parte è compensato in caso di esito positivo dell’iter.

La mediaconciliazione? Abile e arruolata. La procedura ex d.lgs 28/2010 è conforme alla costituzione e l’assoluta legittimità dell’iter autorizza ad affermare anche la compatibilità con il diritto comunitario. E l’instaurazione non può che coincidere con il perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio. È quanto emerge da un’ordinanza emessa di recente dal tribunale calabrese di Lamezia Terme.
Le norme di cui al d.lgs. 28/2010 superano il primo esame di legittimità affidato al giudice del merito. L’accesso alla giustizia è un diritto costituzionalmente garantito ma l’azione non deve necessariamente essere immediata: la legge può ben imporre oneri e dilazioni a patto che siano finalizzati a salvaguardare «interessi generali». E la normativa che ha introdotto la mediaconciliazione è in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento giudiziario: il procedimento obbligatorio non può durare più di quattro mesi né preclude la tutela cautelare e la trascrizione della domanda giudiziale; sulla decadenza e sulla prescrizione l’iter produce effetti simili a quelli propri della domanda giudiziale. Ancora: il sacrificio in termini di tempi e costi imposto dalla mediazione obbligatoria è potenzialmente giustificato e reso ragionevole dal “vantaggio” che può ottenersi in caso di esito positivo della procedura, in considerazione dei tempi e dei costi che nel contesto attuale inevitabilmente si legano al processo civile.
La costituzionalità della normativa citata permette di affermarne anche la compatibilità con il diritto comunitario, per come evincibile anche dalla sentenza del 18 marzo 2010 della Corte di Giustizia dell’Unione europea, pronunciatasi (nelle cause riunite C-317 08, C-318 08, C-319 08 e C-320 08) proprio sulla previsione, da parte dello Stato italiano, di un tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni. La Corte di Lussemburgo, infatti, ha affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale, quale diritto fondamentale dell’individuo, può anche soggiacere a restrizioni, purché le stesse risultino proporzionate e funzionali al soddisfacimento di interessi generali, quali, appunto, il decongestionamento dei Tribunali o la definizione più spedita e meno onerosa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche. Le norme sulla condizione di procedibilità si applicano ai processi instaurati dopo diciotto mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 28/2010: instaurazione che non può che coincidere con il perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio e non anche, quindi, con la data di spedizione della citazione.