Messaggioda Angelo Castorelli » gio gen 08, 2015 8:14 pm
Ad essere precisi, composi la tesi universitaria sul tentativo obbligatorio di conciliazione nell'estate del 2010 ed essa fu discussa dalla studentessa interessata il 30 novembre di quell'anno.
Era quindi proprio l'anno in cui il D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28, aveva introdotto l'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione fornendo determinate definizioni, tratteggiate nell'articolo 1 di quel decreto, che vengono più volte richiamate in tutto il decreto, anche sulla scorta di quanto previsto nella direttiva comunitaria 2008/52/CE. Definizioni che sono riprodotte e completate nel D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 (regolamento di attuazione).
La mediazione finalizzata alla conciliazione (un istituto che mira a rendere operativo il modello ultranazionale del "multi-door court house", un'idea dunque di giustizia che sia a più porte e che si adatti alle esigenze di volta in volta presenti in capo a ogni soggetto, attribuendo alla stessa strumenti diversi per bisogni specifici, accogliendo l'importante sfida di ampliare concretamente e in modo efficiente i canali di accesso alla giustizia, sul monito comunitario del "better access to justice") era operativa a partire-come disegnato appunto dal decreto 28/2010- dal marzo di quell'anno, e dunque a partire da tale data ogni persona poteva rivolgersi a un organismo di mediazione per intraprendere un percorso negoziale ispirato al confronto e al dialogo, in presenza di determinati presupposti: in caso di ricorso volontario alla mediazione; in presenza di tentativo di mediazione all'interno di una clausola inserita in uno statuto, atto costitutivo,contratto di un ente; in presenza di un rinvio fatto dal giudice nel corso di un processo già iniziato. A partire dal 20 marzo 2011 tale operatività si è arricchita con la previsione, contenuta nell'art. 5, comma 1, decreto 28/2010, a mente della quale il tentativo di mediazione era obbligatorio ed era condizione di procedibilità (andava dunque esperito necessariamente prima di andare in causa),per determinate materie (per altre si era rinviato al marzo 2012). Successivamente, come sappiamo, con l'intervento della Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre-6 dicembre 2012, n. 272 (G.U. 12 dicembre 2012, n. 49, prima serie speciale),è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5,comma 1, D.Lgs. 28/2010. Nell'intento di valorizzare le caratteristiche della mediazione e la sua centralità all'interno del sistema di amministrazione della giustizia, si è quindi inserito il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che agli artt. 84 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) e 84-bis (Modifica all'articolo 2643 del codice civile) ha dato un contributo significativo per dare nuova linfa all'istituto e continuare il lavoro svolto fino a questo momento dal legislatore e dal Ministero, riconfigurando un sistema che prevede quattro differenti canali di accesso alla mediazione, quale strumento di strumento stragiudiziale delle dispute (tentativo volontario di mediazione in tutte le controversie civili e amministrative vertenti su diritti disponibili, ai sensi dell'art. 2; tentativo obbligatorio di mediazione, in tutte le materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, come introdotto dal Decreto del Fare così come convertito in legge, il quale è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; disposizione da parte del giudice, anche in sede di giudizio di appello, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione della causa, di esperire il procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; clausola di mediazione o conciliazione inserita all'interno di un contratto, statuto ovvero atto costitutivo di un ente).
Erano, per la mia vita personale, quelli dell'estate del 2010, e di tutta la vicenda legata a quella studentessa laureanda, momenti per me molto, molto tristi.