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Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mer ott 12, 2011 3:58 pm
da GiovaniAvvocati
top legal
Conciliare non è da tutti
Si moltiplicano gli enti di formazione accreditati dal ministero della Giustizia
A fronte della moltitudine di procedimenti che arriveranno nelle camere di conciliazione, in questi mesi l’attività di formazione, svolta dagli enti accreditati dal ministero della Giustizia, si è notevolmente intensificata. Una delle maggiori preoccupazioni, sollevate anche dall’Oua, riguarda proprio la preparazione dei mediatori e la capacità di gestire situazioni attinenti a vari ambiti. Diventare mediatore, non è complesso, ma è importante non trascurare nessun passaggio e non sottovalutare alcun aspetto. Oltre alle tradizionali competenze, infatti, al mediatore è richiesta la capacità di utilizzare strumenti di comunicazione, di negoziazione efficace e di problem solving.
«Un mediatore», spiega Ferdinando Carbone, presidente di Bridge Mediation Italia «oltre ad essere preparato, grazie a un’adeguata formazione, deve essere un esperto della materia trattata e avere forti capacità psicologiche e comunicative, possedere le tecniche di mediazione, avere anche un sostrato giuridico non indifferente, oppure farsi affiancare da un giurista, specialmente al momento di redigere il verbale di accordo».
Per diventare mediatore, si deve frequentare un corso base di 36 ore più 4 di valutazione, i cui contenuti sono indicati nel decreto ministeriale 222/04 che contiene i regolamenti attuativi della norma in tema di conciliazione societaria. Nel corso della valutazione, poi, si attua una simulazione per vedere le tecniche acquisite dal futuro mediatore.
«Per essere mediatore», spiega Marcella Caradonna, direttore della scuola di formazione in mediazione e arbitrato presso la Fondazione dottori commercialisti di Milano, «è necessario conoscere bene le dinamiche dei conflitti:per aiutare le parti a oggettivizzare la lite scindendo il fatto dalla valutazione della persona. Non è detto, infatti, che dietro un’azione scorretta ci sia una persona scorretta. Per far questo», continua Caradonna, «è necessario comprendere i perché dei comportamenti e come da avversari ci si possa trasformare in alleati alla ricerca di una soluzione. Il percorso del mediatore ha un inizio, ma non una fine, oltre al corso base richiesto dalla legge, infatti, sono previsti percorsi per sviluppare la creatività, per gestire al meglio la leadership, per usare con efficacia la comunicazione verbale e non verbale e così via».
Alessandro Bruni, socio fondatore e consigliere di amministrazione di Concilia, all’interno del libro “La mediazione Conviene” descrive così l’identikit del mediatore: «Deve avere, la pazienza di Giobbe; la sincerità di un inglese; l’ingegno di un irlandese; la resistenza fisica di un maratoneta; l’abilità di dribblare di un giocatore di calcio; l’astuzia di Machiavelli; l’attitudine di uno psichiatra nel riconoscere la personalità; la capacità di un muto di guadagnarsi la fiducia; la pelle di un rinoceronte; la saggezza di Salomone». (a.d.c.) TL

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: gio ott 20, 2011 5:36 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
Un conciliatore psicologo
Il conflitto può essere una risorsa per le parti
Il mediatore come psicologo. In quanto terzo imparziale, il mediatore si trova in una posizione unica nel tenere e trattenere una prospettiva generale su ciò che accade all'interno del conflitto tra le parti. Tale posizione equidistante rappresenta sicuramente un vantaggio ai fini di una soluzione positiva e di comune soddisfazione per le parti stesse.
Il mediatore, infatti, quale professionista preparato al riconoscimento e alla gestione dei conflitti, è capace di percepire l'opportunità di aiutare le parti a muoversi e, in un certo senso, a trasformare i propri atteggiamenti, passando da uno stato di rabbia e di debolezza a uno di forza e di sensibilità nei confronti della controparte. Il conflitto, in sede di mediazione, offre al mediatore l'opportunità di incidere sul modo con cui le parti si trattano a vicenda nelle loro relazioni umane, aiutandole a trovare modi nuovi per agire e interagire tra loro e per sperimentare nuove strade per la gestione delle proprie dispute.
Quando v'è una lite in corso tra due o più soggetti (sia che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche) si tende a pensare che ci sia una frattura insanabile che divide le stesse parti irreversibilmente; è per questo che si crede che l'unica via d'uscita possibile sia quella di affidare la questione a un legale di fiducia al fine di ottenere giustizia. Potrà sembrare strano ma, contrariamente a quello che si pensa, il conflitto, la lite, il diverbio più o meno acceso tra le parti, legano le stesse l'una all'altra più di quanto non sia stato in grado di fare il contratto stipulato o il rapporto che le univa e che nel momento dell'insorgenza del conflitto si è incrinato.
Il conflitto è, infatti, una risorsa enorme per i rapporti interpersonali di ogni tipo e natura e perciò non va imbrigliato o ghettizzato in maniera tale da farlo risultare il «male» da sconfiggere.
Quello che deve sconfiggersi è piuttosto l'indifferenza delle parti in conflitto, la freddezza dei rapporti, il pretendere ragione a tutti i costi, la volontà di «distruggersi» in un'aula di tribunale, sebbene ci siano i presupposti per continuare a collaborare. Il conflitto di per sé non è né positivo né negativo; vero è invece, che esistono aspetti negativi del conflitto gestito in maniera sbagliata! Secondo alcuni autori la comunicazione e il conflitto assomigliano ad un «phàrmacon», in quanto sarebbero, per così dire, neutri o meglio ambivalenti, nel senso che potenzialmente sarebbero sia «patologia» che «cura» nelle relazioni interpersonali e sociali. Se, come del resto siamo abituati a fare, consideriamo il conflitto come un'entità negativa e da sconfiggere, allora la migliore soluzione da perseguire si avrà necessariamente nelle vie giudiziarie classiche: un giudice cui sarà affidato il caso presentato da un legale di fiducia che si relazionerà con l'autorità giudicante, e con l'avvocato di controparte. Se, quindi, il conflitto è male, l'unica via di salvezza che si può percorrere quando in esso ci si trovi coinvolti, è quella di ricorrere allo stato (e per esso all'autorità giudiziaria) che ha il compito di proteggerci, sviluppando una decisione (sentenza) che metterà fine al nefasto accadimento. Questo risulta essere, solitamente, l'atteggiamento psicologico e culturale che la
nostra società manifesta all'atto dell'approccio al fenomeno del conflitto. Il processo ordinario, però, sebbene il giudice che lo dirige sia un soggetto neutrale, autorevole e autoritario, non riavvicina le parti in conflitto e non ristabilisce un'efficace comunicazione tra le stesse ma, al contrario, rafforza necessariamente la contrapposizione, individuando vincitori e vinti.
Il conflitto, quindi, viene a essere considerato alla stregua di un evento di tipo patologico, un reale problema da risolvere in modo squisitamente tecnico a opera di chi è stato istruito a farlo, nell'ambito di una procedura a contenuti altamente formalizzati, quale è il giudizio di tribunale.
Se, invece, provassimo a considerare il conflitto come «risorsa» e anche «positiva», e non come limite, allora si potrà comprendere come lo stesso conflitto costituisca un'importante opportunità di confronto con la controparte. E infatti, rendere il conflitto una opportunità significa sfruttare in maniera superlativa l'utilità derivante dallo stesso, partecipando come attore alla soluzione della controversia e non rimanendo a osservare inerte la decisione presa da altri sulla propria posizione.
Il nostro ordinamento non ammette ingerenze private e autocomposizioni di controversie di natura penale che necessariamente debbono essere risolte nelle sedi istituzionalmente preposte a ciò (le aule di giustizia). Anche nell'ambito del diritto civile, alcuni tipi di controversie, si pensi per esempio a quelle vertenti sui diritti c.d. indisponibili, hanno necessità di essere composte esclusivamente dinnanzi a un giudice. Per tutte le altre ipotesi di controversie, però, il nostro ordinamento tollera che i privati cittadini, in qualunque forma di aggregazione (individuale, societaria, istituzionale ecc.), possano risolverle anche autonomamente. Perché, allora non cogliere tale possibilità, anche alla luce del fatto che il conflitto può avere effetti positivi?

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: ven ott 28, 2011 9:11 pm
da GiovaniAvvocati
GUIDA AL DIRITTO
Mediazione civile: per uscire dall’impasse
“colpo di acceleratore” sugli sgravi fiscali
di Marina Castellaneta
La partita sulla mediazione si gioca su più tavoli e, soprattutto, nelle aule di giustizia. Da un lato, infatti, il tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria (si veda per la decisione pagina 18 di questo numero), ha chiamato in aiuto la Corte di giustizia dell’Unione europea che dovrà chiarire alcune disposizioni della direttiva n. 2008/52/Ce del 21 maggio 2008 su taluni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, recepitata in Italia con Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010, dall’altro lato il tribunale di Roma, con decreto del 22 luglio, ha direttamente risolto alcuni nodi applicativi del Dlgs 28/2010. Passando per il tribunale di Lamezia Terme che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale escludendo così il rinvio alla Consulta (deciso invece dal Tar del Lazio con ordinanza del 12 aprile 2011).
La “parola” passa a Lussemburgo- I riflettori sono però puntati soprattutto su Lussemburgo, anche tenendo conto dell’obbligo del giudice nazionale di disapplicare il diritto interno contrario agli atti Ue e di interpretare le norme interne in modo conforme al diritto comunitario. Sarà proprio la Corte Ue a fornire gli elementi utili per chiarire se la mediazione obbligatoria prevista nel nostro ordinamento come conseguenza dell’adozione del Dlgs 28/2010 garantisca il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, la Corte di giustizia dovrà accertare se le sanzioni di carattere processuale messe in campo dal Dlgs 28/2010 per la parte che si rifiuta di partecipare alla mediazione siano in linea con la direttiva Ue. Senza dimenticare che il giudice di pace di Mercato San Severino (si veda per il testo http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore. com), con l’ordinanza del 21 settembre scorso, ha già presentato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo chiedendo, tra l’altro, di verificare se la formulazione di una proposta di conciliazione senza accordo delle parti effettuata del mediatore possa essere compatibile con il carattere volontario della disciplina. Un quadro completato dal rinvio del tribunale di Palermo che vuole sapere se l’atto comunitario richieda che il mediatore abbia competenze giuridiche e se l’organismo debba scegliere il mediatore tenendo conto dell’oggetto della causa, indirizzandosi verso un professionista con competenze nel settore; se l’organismo di mediazione debba avere alcuni requisiti di competenza territoriale e, in ultimo, se la proposta di accordo da parte del mediatore possa arrivare sul tavolo del giudice senza richiesta delle parti. Ma non è solo la Corte di giustizia, le cui risposte possono rimettere in discussione l’impianto italiano, a occuparsi della mediazione. Il 13 settembre, infatti, il Parlamento
europeo ha approvato una risoluzione relativa all’incidenza della mediazione tra gli Stati membri e la sua adozione nei tribunali interni (2011/2026; per il testo della risoluzione si veda http://www.guidaaldiritto. ilsole24ore.com). A ciò si aggiunga che il Parlamento ha anche reso noto uno studio sulla posizione dei giudici nell’attuazione della direttiva sulla mediazione (studioPE453.169) dal quale risulta che i maggiori ostacoli nello sviluppo di questo strumento derivano da problemi organizzativi, dovuti anche alle difficoltà di accreditamento dei mediatori. Non va dimenticato, d’altra parte, che la direttiva lascia ampia flessibilità agli Stati con ciò attenuando il processo di armonizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri e la costituzione di un quadro legislativo prevedibile identico in tutta l’Unione europea, anche perché la struttura riguardante l’effettivo funzionamento della mediazione è demandata in larga parte alle autorità nazionali.
Lo studio, poi, sottolinea che la stessa direttiva presenta alcune lacune. È il caso della circostanza che essa non si occupa del ruolo degli avvocati, lasciando molto più spazio ai giudici che possono interloquire direttamente con le parti a una controversia.
«L’esperienza - precisa lo studio - mostra che l’assenza di un avvocato nella mediazione è in via generale una cattiva idea, anche se è essenziale che le parti stesse siano presenti nel corso delle fasi della mediazione». Aspetti sui quali potrebbe riflettere la Commissione europea che, nel 2013, dovrà presentare la comunicazione sull’attuazione della direttiva negli Stati membri, che potrebbe costituire una base di partenza per alcune modifiche.
La risoluzione del Parlameto europeo - Passando ad analizzare il contenuto della risoluzione, occorre rilevare che, prima di tutto, gli eurodeputati hanno incasellato la mediazione nel quadro generale del sistema giustizia, considerandola come uno strumento in grado di agevolare l’accesso alla giustizia che non va considerato come mera possibilità di rivolgersi a un tribunale, ma come possibilità per gli individui di avvalersi di «un adeguato processo di composizione delle controversie per gli individui e le imprese», qualificazione che implica il diritto alla composizione di una controversia in termini ragionevoli.
Recepita in quasi tutti gli Stati Ue anche se - sottolinea il Parlamento - Repubblica Ceca, Austria, Finlandia, e Svezia non hanno indicato le modalità interne di attuazione, la direttiva ha posto però taluni problemi sul fronte della confidenzialità.
A tal proposito, gli eurodeputati, con riferimento all’Italia, hanno osservato che il decreto legislativo ha seguito «un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità della procedura di mediazione», al contrario di una posizione meno condivisibile della Svezia che lascia aperta la questione della confidenzialità rimettendo la scelta a un accordo tra le parti. Ci sembra, d’altra parte, che la stessa direttiva consenta un certo margine di manovra agli Stati. In particolare, l’articolo 7, pur affermando la necessità che venga garantita la riservatezza nel corso della mediazione e che «né i mediatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso», fa salva la possibilità che le parti decidano diversamente e prevede altresì che le indicate garanzie di segretezza vengano meno nei casi in cui: «a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato» con particolare riguardo all’esigenza di tutelare gli interessi superiori dei minori o «per scongiurare un danno all’integrità fisica o psicologica di una persona...». Il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico attribuisce ampia discrezionalità agli Stati con il rischio che la segretezza si possa trasformare in “una parola vuota”. A tal proposito, nello studio sulla posizione dei giudici riguardo alla mediazione, si evidenzia che le autorità giudiziarie si attendono che la segretezza sia più ampia di quella prevista nella direttiva.
I problemi derivanti dall’obbligatorietà del ricorso alla mediazione - L’articolo 5 della direttiva riconosce come regola generale che il giudice nazionale investito di una causa, «se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, può invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia», così come può invitare le parti a partecipare a una sessione informativa sul ricorso alla mediazione. Stabilito che la regola generale è quella della facoltà delle parti di ricorrere alla mediazione, il paragrafo 2 dell’articolo 5 consente agli Stati di rendere obbligatoria la mediazione «o di sottoporla a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l’inizio della procedura giudiziaria», ma questo solo se è garantito alle parti il pieno diritto di accesso al sistema giudiziario nazionale.
La lettura di questa norma è quindi guidata dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, divenuta vincolante con il trattato di Lisbona, che tutela il diritto di accesso alla giustizia al pari della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (si veda la sentenza della Corte di giustizia Ue depositata il 18 marzo 2010, causa C-317/08, Alassini).
Sulla questione dell’obbligatorietà del ricorso alla mediazione perseguita da alcuni Stati, tra i quali l’Italia, il Parlamento europeo rivela una posizione ibrida, mostrando di non volersi schierare a vantaggio o contro questa possibilità. E invero nella stessa risoluzione, in alcuni punti traspare un certo favore verso la scelta italiana, mentre in altri passaggi gli eurodeputati esprimono perplessità sulla questione dell’obbligatorietà. Preso atto delle numerose polemiche suscitate tra gli operatori giuridici in relazione a questa nuova disciplina, ad avviso degli eurodeputati, si deve evidenziare che sono stati raggiunti risultati importanti «nel trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale», con la possibilità di contribuire alla soluzione extragiudiziale «conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti». Nel sistema giuridico italiano - precisa il Parlamento - «la mediazione obbligatoria, applicabile ad alcuni settori e in modo graduale, sembra raggiungere l’obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali», anche se «la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria». Si tratta, d’altra parte, di un’affermazione che non fa altro che riprendere il contenuto dell’articolo 5 della direttiva n. 2008/52 che persegue, in linea generale, l’utilizzo facoltativo della mediazione, ma che ammette la possibilità, per gli Stati membri, di considerarla come obbligatoria.
Non c’è dubbio, poi, che se le parti decidono di propria iniziativa di ricorrere a uno strumento alternativo coopereranno con maggiore facilità consentendo il raggiungimento di una composizione amichevole. Inoltre, la mediazione fondata sulla cooperazione tra le parti e sul rilievo della volontà delle stesse, «ha il vantaggio aggiuntivo di preservare le relazioni che le parti avevano prima della controversia, elemento di particolare importanza nelle questioni familiari che coinvolgono i bambini». D’altra parte, anche nel citato studio del Parlamento europeo, che traccia la posizione dei giudici in relazione alla mediazione, si evidenzia che la cosiddetta mediazione convenzionale ossia quella non ordinata dal giudice funziona meglio di altri sistemi, mentre la mediazione giudiziaria è guardata con poca fiducia in molti ordinamenti nazionali, inclusi quelli di common law dove si è posta la questione della compatibilità con il diritto di ricorrere alla giustizia per far valere i propri diritti. Non solo. Un ulteriore rischio deriva dalla possibilità che la mediazione obbligatoria sia vista come una mera formalità da adempiere prima di ricorrere in sede giurisdizionale che - si legge nel rapporto - potrebbe andare a beneficio unicamente degli avvocati.
È’ opportuno sottolineare che altri Paesi, come Bulgaria, Romania e Ungheria, alle prese con analoga congestione dei tribunali, hanno scelto, per favorire la mediazione, la strada degli incentivi economici. In particolare, la Bulgaria prevede che le parti ricevano un rimborso del 50%dell’imposta statale versata al momento del deposito della causa in tribunale se essa è risolta con successo attraverso la mediazione. In una situazione analoga, la Romania prevede il rimborso totale della tassa giudiziaria, al pari dell’Ungheria. Incentivi finanziari sono poi previsti anche in Italia tenendo conto che gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse.
Per quanto riguarda l’esecutività degli accordi conseguenza della mediazione quasi tutti gli Stati membri hanno una procedura idonea a conferire all’accordo carattere vincolante o attraverso l’autenticazione di un notaio o mediante la presentazione dell’atto conclusivo della mediazione in tribunale (in questa direzione Grecia e Slovenia, mentre nei Paesi Bassi e in Germania «gli accordi possono acquisire carattere esecutivo come atti notarili», al pari dell’Austria). In Italia, l’articolo 12 del Dlgs 28/2010 dispone che il verbale di accordo, su richiesta di una delle parti, è omologato con decreto del presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l’organismo (l’ente pubblico o
privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto), a patto che non sia contrario all’ordine pubblico o a norme imperative. Per le controversie transfrontaliere la competenza è affidata al presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione. In seguito all’adempimento di questa procedura, il verbale ha titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Per garantire un livello elevato del sistema di mediazione e tutelare le parti che vi ricorrono, gli eurodeputati puntano all’adozione di norme comuni per l’accesso alla professione di mediatore sia per favorire un livello alto dal punto di vista qualitativo, sia per «assicurare standard di formazione professionale elevati» con un sistema di accreditamento dei mediatori che possa valere in tutta l’Unione europea.
Necessario, poi, un codice di condotta con un controllo costante della deontologia e della qualità delle prestazioni. Il Consiglio nazionale forense, intanto, con circolare del 23 settembre 2011ha introdotto norme ad hoc sulla mediazione nel Codice deontologico forense (si veda per l’analisi degli articoli del Cdf pagina 38).

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: lun ott 31, 2011 7:50 pm
da GiovaniAvvocati
IL CORRIERE ECONOMIA
Riforme. Il 60 % dei casi si conclude positivamente e nella stragrande maggioranza con la presenza degli avvocati
Giustizia. Chi media sulla mediazione
Molti Ordini cominciano a gestire le conciliazioni. Ma non tutti ci stanno…
In tempi di manifesti e ricette per il rilancio dell'economia, forse non farebbe male dare un'occhiata alla nuova edizione del rapporto «Doing Business 2012» (fonte World Bank), che classifica dall'Afghanistan allo Zimbabwe 183 economie sulla base del grado di facilità o difficoltà di fare impresa per le piccole e medie aziende. In questa speciale classifica l'Italia è scivolata di 4 posti rispetto al 2011 (dall'83° all'87°). Ma esiste anche un' altra classifica in cui la posizione italiana è di gran lunga peggiore: si tratta dell'«Enforcing Contract», un ranking che tende a misurare, l'efficienza della giustizia civile e le sue ripercussioni sul mondo economico. In questo caso l'Italia si ritrova all'ultimo posto tra i 183 paesi analizzati. «Ma l'aspetto peggiore non e nemmeno questo - fa notare Leonardo D'Urso, mediatore co-fondatore di Adr Center. Ciò che ci deve sbalordire è di "quanto" siamo ultimi tra i Paesi più sviluppati. L’Italia ancora una volta si assesta al 158°posto tra i 183 Paesi, con la distanza abissale di 64 posizioni rispetto a Israele, il penultimo paese nell'area Ocse. E’ come se in una finale olimpionica dei cento metri si arrivasse ultimi con un minuto di ritardo rispetto al penultimo».
Giustizia lenta. Nel dibattito attuale sulle riforme e liberalizzazioni utili a favorire lo sviluppo economico l'efficienza della giustizia civile è indicata da più parti come un fondamentale propulsore. «Occorre però essere chiari - osserva D'Urso - nell'individuare il motivo principale dell'inefficienza della giustizia civile che fa perdere competitività al sistema Italia: noi paghiamo il numero esorbitante di processi che non ha uguali al mondo». .
Ma proprio il metodo di lotta al fenomeno della giustizia lenta ha aperto una profonda contrapposizione tra i sostenitori delle mediazione civile e il mondo dell'avvocatura che invece ritiene lo strumento come incostituzionale e inadatto. «Il ricorso al tentativo di conciliazione - spiega D'Urso - co me condizione di procedibilità in alcuni settori del contenzioso civile introdotto nel marzo scorso sta già iniziando a dare ottimi risultati: circa il 60% degli incontri svolti si chiude positivamente con un accordo. Negli oltre 500 organismi di mediazione accreditati, oltre il 70% delle mediazioni sono svolte in presenza degli avvocati di parte».
Il contrasto. Rimane però la contrapposizione insanabile con il mondo dell'avvocatura che chiede la soppressione dell' obbligatorietà della mediazione causa incostituzionalità. «Ultimamente la contrapposizione non è così diffusa. Molti Ordini degli avvocati, superate le perplessità iniziali, con i loro organismi di mediazione stanno gestendo da protagonisti molte procedure. L'organismo dell' Ordine di Roma, ad esempio, ha avuto oltre 1500 istanze. Il ricorso alla mediazione sta avendo anche un effetto indiretto tramite l'incremento dei negoziati diretti tra avvocati per la chiusura delle liti. Basti pensare che al tribunale di Roma le cause civili sono calate del 30% rispetto all'anno scorso per effetto della mediazione. E’ questo il vero dato clamoroso della riforma». Anche Unioncamere ha di recente diffuso dati (in sei mesi 80 milioni di euro risparmiati dagli italiani grazie alla mediazione) considerati trionfali dai mediatori e fallimentari da parte degli avvocati. «Per la modernizzazione della giustizia - ribadisce Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua - la proposta è semplice: Patto per la giustizia e per i cittadini, sottoscritto da tutti gli operatori del settore, in testa Oua e Associazione nazionale magistrati, con obiettivi chiari: più magistrati, estensione delle prassi positive che già esistono nel nostro Paese, come l'innovazione tecnologica e la managerialità nella gestione degli uffici. Così si risparmia, si eliminano gli sprechi, non si danneggiano i cittadini e si recupera competitività per il Paese. Serve un urgente tavolo di confronto con le rappresentanze dell' avvocatura, in primis con l'Oua e il Cnf nonché con il Coordinamento Nazionale Ordini Forensi Minori». Un altro tavolo, mentre il paese resta in fondo alle classifiche. Isidoro Trovato
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IL SOLE 24 ORE
Mediazioni a quota 9mila nelle Cdc
Sab. 29 - Dal 21 marzo (data in cui è entrata in vigore la mediazione obbligatoria), al 30 settembre 2011 le richieste di mediazione depositate presso gli uffici delle Camere di commercio sono state 8.709, il 73% delle quali già definite al 30 settembre. A segnalarlo è l'osservatorio di Unioncamere sulla conciliazione.
La durata media è di 43 giorni lavorativi, con un costo medio di circa il 3,5% del valore della controversia. Una giustizia più rapida che ha prodotto in 6 mesi, secondo Unioncamere, un risparmio complessivo di circa 80 milioni di euro.
«Una giustizia rapida, poco costosa, e al tempo stesso rispettosa dei diritti delle parti è possibile», ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. Entro la fine dell'anno si prevede che alle Camere di commercio giungano circa 13mila richieste che, sommate a quelle pervenute nei primi tre mesi, portano il totale atteso a circa 20mila procedimenti per l'intero 2011. Tra le tematiche più ricorrenti i contratti bancari (8,8%) e assicurativi (7,5%). Dei 6.319 procedimenti definiti, nel 39% dei casi è stato raggiunto un accordo positivo. In media – calcola l'Osservatorio – ogni conciliazione costa quasi 10 volte di meno di una causa che finisca in tribunale. Considerando che il valore medio delle conciliazioni gestite dalle Camere di commercio nel periodo in esame è stato pari a 73.700 euro, si può concludere che il ricorso alla conciliazione presso le Camere abbia generato un risparmio effettivo di oltre 21 milioni. Applicando gli stessi parametri all'intero mercato delle mediazioni del periodo che il ministero della Giustizia indica in 33.685 procedimenti, dall'entrata in vigore della mediazione obbligatoria, si può stimare che il risparmio realizzato si avvicini agli 80 milioni di euro.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mer nov 02, 2011 7:57 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
Felice ruscetta (cndcec) fa un primo bilancio
Commercialisti mediatori a quota 7 mila
Sempre più iscritti all'albo unico si specializzano nella conciliazione delle liti
I dottori commercialisti superano quota 7 mila mediatori. Con oltre 50 ordini locali che si sono accreditati al ministero della giustizia come organismi di conciliazione, e altri 20 in coda che attendono il benestare di via Arenula entro fine anno. Questo un primo bilancio, a sette mesi dall'entrata in vigore della mediazione obbligatoria, il 21 marzo scorso (dlgs n. 28/2010), della categoria impegnata a cavalcare l'onda del nuovo istituto.
Il prossimo passo sarà infatti quello di avviare una campagna su tutto il territorio per informare cittadini e imprese sulla possibilità di rivolgersi agli organismi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, spesso accreditati in sinergia con altre categorie (avvocati, notai, ingegneri) o con le camere di commercio. Un progetto, quello di sensibilizzazione, che parte dalla Fondazione Adr commercialisti, che sta svolgendo un importante compito di guida e assistenza agli ordini territoriali che vogliono lanciarsi nella sfida della mediazione. Per fare un esempio, sta realizzando il libretto del tirocinante, da distribuire a tutti gli organismi di categoria, affinché venga aggiornato ogni volta che il mediatore partecipa a un tirocinio assistito. Ha illustrato a ItaliaOggi l'attività e i prossimi obiettivi della Fondazione il presidente del Consiglio direttivo, Felice Ruscetta (Cndcec).
Domanda. Sono passati i fatidici sei mesi dall'entrata in vigore della mediazione obbligatoria. Come procede l'attività della Fondazione? Risposta. Siamo ancora in fase organizzativa. Stanno infatti aumentando giorno per giorno il numero degli organismi iscritti al registro del ministero della giustizia. È stata superata quota 50 e continuano ad arrivare dagli ordini locali richieste di assistenza per accreditarsi. Contiamo quindi, con l'inizio del nuovo anno, di avere circa 70 organismi iscritti.
D. Riguardo invece l'attività degli organismi? Stanno arrivando richieste di conciliazione? R. Sì, dipende anche dall'attività del presidente dell'Ordine locale. Alcuni stanno infatti siglando delle convenzioni e questo certamente porta più lavoro. Come numeri assoluti a occhio siamo bassi ma potremo essere più precisi entro fine anno dato che, come Fondazione, abbiamo acquistato un software che ci dà la possibilità di interloquire e avere dati sintetici da tutti gli ordini territoriali. In ogni caso, ritengo che a livello locale siano molto importanti le sinergie, con altri ordini o camere di commercio, in modo tale da dare risposte più professionali e adeguate alle richieste del mercato.
D. Quanti commercialisti, a oggi, sono accreditati come mediatori? R. Abbiamo superato quota 7 mila. Una cifra notevole anche se in questo momento la richiesta di partecipazione ai corsi di formazione sta rallentando. È più gettonata l'attività formativa specialistica. Dopo il corso molti professionisti chiedono infatti di specializzarsi.
D. Da un'indagine dell'Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti è emerso che il 22% dei professionisti è anche mediatore. Come legge questo dato? R. È un dato significativo e positivo, perché significa che buona parte della categoria, e mi riferisco in particolare i giovani, è interessata a portare avanti il discorso della mediazione e della formazione. La conciliazione è uno strumento culturale e come tale necessita dei suoi tempi per attecchire a fondo, ma è molto importante che i giovani siano già sensibili a questa nuova opportunità.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: ven nov 04, 2011 7:30 pm
da GiovaniAvvocati
Cause lumaca, legge Pinto addio: chi è danneggiato riavrà al massimo il contributo unificato
Mediazione obbligatoria subito
Si parte anche per le liti condominiali e i sinistri stradali
Mediazione obbligatoria subito. Anche per liti condominiali e sinistri stradali. Non si dovrà aspettare marzo 2012 per passare necessariamente dall'organismo di mediazione anche per queste controversie prima di poter iniziare una causa in tribunale. Lo prevede il maxiemendamento al ddl Stabilità tra le misure finalizzate all'efficientamento e allo snellimento della giustizia. E tra queste spicca anche la abrogazione della Legge Pinto. Basta indennizzi per cause troppo lunghe: chi subisce danni dalla giustizia lenta al massimo avrà indietro il contributo unificato. Anche per i procedimenti pendenti.
Mediazione. L'articolo 2, comma 16 decies del decreto legge 225/2010 aveva stabilito una doppia velocità per la mediazione obbligatoria. Due materie di grande impatto (liti condominiali e risarcimento danni da sinistri) sono state rinviate al 20 marzo 2012. Il maxiemendamento al disegno di legge Stabilità fa retromarcia e dispone che queste controversie siano sottoposte a conciliazione obbligatoria (e cioè mediazione quale condizione di procedibiltà dell'azione giudiziaria) da subito senza attendere il 2012. Si tratta di un'anticipazione che comporta una deflazione dell'attività dei tribunali e un prevedibile boom delle procedure di mediazione. Peraltro la mediazione obbligatoria è ancora in attesa della sentenza della corte costituzionale chiamata a verificarne la legittimità, anche su sollecitazione degli avvocati. Nel frattempo la scelta del legislatore vuol favorire la conciliazione stragiudiziale: di recente è stato stabilito, per incentivare la mediazione, che non essere presenti alla seduta di mediazione può costare molto in termini di accollo di spese processuali nel giudizio in tribunale.
Legge Pinto. Abrogata, sostanzialmente, la legge Pinto (89/2001) sull'indennizzo dovuto dallo stato per i processi di durata irragionevole. Il maxiemendamento assegna a chi ha subito un processo eccessivamente lungo solo il rimborso di una somma pari al contributo unificato. Oggi di solito vengono riconosciuti indennizzi intorno ai mille euro/anno. Ma con il nuovo sistema potrà darsi che le cifre saranno e di molto calmierate. Insomma si tratterà davvero di pochi soldi, che potranno essere richiesti direttamente all'agenzia delle entrate, senza attivare il giudizio in corte di appello. Si tratta di un colpo di spugna che riguarderà anche i processi pendenti. La norma determina in due anni la durata ragionevole per ogni grado di giudizio e in un anno per i giudizio di rinvio dopo la cassazione. Insomma solo se si superano i termini si potrà chiedere il rimborso del contributo unificato: davvero pochi euro per indennizzare i danni da giustizi-lumaca.
Posta elettronica certificata. La Pec diventa lo strumento principale, se non unico, per le comunicazioni tra uffici giudiziari e avvocati. Si precisa che l'avvocato negli atti giudiziari deve indicare non una pec qualsiasi, ma quella comunicata al proprio consiglio dell'ordine. Per le comunicazioni di cancelleria la regola è la pec e solo in seconda battuta si può ricorrere a fax o notifica. Lo stesso vale per le comunicazioni da parte della corte di cassazione. L'avvocato può citare i testimoni del procedsso civile con pec. Con pec l'ufficiale giudiziario può trasmettere il
verbale di pignoramento. Gli avvocati potranno notificare in proprio con la posta elettronica certificata (legge 53/1994). Gli ordini e collegi professionali potranno essere sciolti o commissariati se non pubblicano l'elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, dei dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (articolo 16 del decreto legge 185/2008).
Rottamazione liti di cassazione e in appello. Le parti dovranno confermare il loro interesse a definire i procedimenti pendenti in cassazione contro pronunce pronunce emesse prima del luglio 2009 e quelli pendenti in corte d'appello da oltre due anni. Lo strumento scelto è la necessità di presentare una istanza di trattazione del procedimento: chi non la presenta si considererà come se avesse rinunciato alla causa e il giudice pronuncerà l'estinzione del giudizio.
Cause previdenziali. Sono inappellabili le sentenze in materia previdenziali rese ai sensi dell'articolo 445 bis cpc.
Sentenze on demand. Anche le sentenze civili potrano essere rese con lettura de dispositivo e delle motivazioni succinte in udienza. Ma se la parte soccombente vuol fare appello può chiedere le motivazioni formulate per esteso. Attenzione, la sentenza per esteso si avrà solo a precisa richiesta. Chi fa la richiesta di motivazione deve anche versare il contributo unificato per l'appello (che tra l'altro è aumentato della metà). Se nessuno fa richiesta di motivazioni la sentenza diventa definitiva.
Contributo unificato. È aumentato della metà per i giudizi di appello ed è raddoppiato per i giudizi in cassazione.
Giudici ausiliari. Infornata di giudici ausiliari per eliminare entro il 2015 l'arretrato civile. Saranno scelti tra avvocati dello stato e magistrati a riposo, che non abbiano superato i 75 anni. Esclusi gli avvocati. Saranno pagati a gettone (200 euro a sentenza).

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: ven nov 04, 2011 7:39 pm
da GiovaniAvvocati
Conciliazione a largo raggio
Risarcimenti minimi per i processi-lumaca: istanza all'agenzia delle Entrate - COSTI PIÙ ELEVATI - Il contributo unificato cresce del 50% per le cause in appello e raddoppia per quelle in Cassazione
Un misto di déjà vu e di disposizioni inedite.
Il pacchetto giustizia cui sta lavorando il Governo per farlo confluire nel maxiemendamento resuscita da una parte norme che nel corso dei mesi passati erano state accantonate a vario titolo (è il caso, per esempio, degli ausiliari del giudice, dell'estinzione delle impugnazioni senza un esplicito interesse delle parti, della motivazione breve della sentenza) e ne fa debuttare altre. Tra queste la previsione dell'inappellabilità delle controversie in materia di invalidità, la riduzione del risarcimento da legge Pinto al solo contributo unificato versato dalla parte lesa, l'esordio anticipato della conciliazione obbligatoria anche in materia di condominio e di risarcimento danni da incidente stradale. Ma tra le misure trova posto anche l'aumento del contributo unificato per le impugnazioni, il rafforzamento dei vincoli all'utilizzo della posta certificata per gli avvocati e un insieme di disposizioni sulle carceri.
A fare da filo conduttore alle diverse norme, la necessità di tagliare i tempi della giustizia civile, ma anche la certezza di un muro contro muro con l'avvocatura e, per certi versi, anche con la magistratura. Non piacerà certamente ai primi l'anticipazione, adesso la scadenza è a fine marzo, del tentativo di mediazione obbligatoria anche nelle controversie in materia di condominio e di danni da incidente stradale. Ma i legali non saranno certo convinti dal nuovo aumento della tassazione sulla giustizia: il contributo unificato crescerà della metà per i giudizi di appello, mentre scatterà il raddoppio per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Un maggior gettito, stimato in circa 12 milioni di euro, che servirà al pagamento dei giudici ausiliari che saranno reclutati tra avvocati dello Stato e magistrati a riposo per smaltire l'arretrato civile e che opereranno sino al 31 dicembre 2015 (200 euro a sentenza, ma non più di 20mila euro lordi annui). La parte eccedente e tutta la somma a partire dal 2016 servirà invece ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari.
Stretta sui risarcimenti poi per chi è stato vittima dell'eccessiva lunghezza dei processi. Secondo la norma chi ha subito un danno per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ha diritto a un indennizzo di entità pari a quella del contributo unificato che ha versato per il procedimento in cui si è verificata la violazione. E «nessuna ulteriore somma è dovuta dallo Stato».
Una nuova disciplina che, spiegano gli addetti ai lavori, farebbe scendere drasticamente i risarcimenti: attualmente il contributo unificato oscilla tra un minimo di 37 euro a un massimo di 1.466 euro per le cause di maggior valore; molto meno dei 1.000-1.500 euro per ogni anno di ritardo che oggi vengono riconosciuti dalla giurisprudenza della Cassazione ma soprattutto della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
Nessun procedimento giudiziale poi per ottenere il risarcimento se il giudizio è durato più di sei anni (due per il primo grado, due per l'appello, due per la Cassazione): l'istanza di pagamento
dell'indennizzo va presentata all'Agenzia delle entrate entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio in cui la violazione si è verificata.
Spazio poi alla necessità di presentare un'istanza di trattazione del procedimento per i procedimenti pendenti in Cassazione prima dell'estate 2009 e per gli appelli in corso da almeno due anni. In sua assenza, le impugnazioni si devono intendere come rinunciate.
Le novità
Per le cause pendenti in Cassazione o in Appello da oltre due anni, i ricorsi vanno presentati entro sei mesi, altrimenti le impugnazioni già presentate decadranno. Le cause in materia di previdenza perdono un grado di giudizio, non sono più appellabili ma ricorribili solo in Cassazione
Giudici ausiliari saranno reclutati tra avvocati dello Stato e magistrati a riposo per smaltire gli arretrati. Le risorse per pagarli saranno recuperate con l'aumento del contributo unificato che cresce del 50% per i giudizi in appello e del 100% per quelli in Cassazione
Il risarcimento in caso di processi che hanno violato il termine di «ragionevole durata» si limiterà all'importo del contributo unificato versato per il procedimento. La richiesta andrà presentata all'agenzia delle Entrate che pagherà entro 18 mesi
Anticipata l'entrata in vigore della conciliazione obbligatoria per le cause relative al condominio e al risarcimento danni a seguito di incidenti stradali e della navigazione. Non si dovrà quindi aspettare fino al 20 marzo 2012

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: gio nov 17, 2011 7:57 pm
da GiovaniAvvocati
SOLE 24 ORE
La conciliazione segna il passo
Nel 70% dei casi una parte sceglie di restare contumace
Il meno che si possa dire è che la conciliazione non è partita con il botto. I dati sui primi sei mesi di applicazione del tentativo obbligatorio di mediazione sono eloquenti: 33.808 i procedimenti iscritti (alcuni relativi peraltro a materie che ancora non rientrano nell'obbligatorietà) e 19.388 quelli definiti. Ma, attenzione, questi ultimi sono stati in larghissima parte sì definiti, ma con il fallimento del tentativo. La mediazione non è cioè andata a buon fine quasi nel 70% di quei 19mila procedimenti (per l'esattezza nel 69,38%). Perché? Perché la parte non si è neppure presentata preferendo rimanere contumace.
Si è invece presentata solo nel 30,62% dei casi. Di questo 30% il 52% è andato a buon fine; nel rimanente l'accordo non è stato raggiunto. Morale? Un po' a spanne circa 3.000 sono state le cause che si sono concluse con un'intesa secondo quanto auspicato dal progetto fortemente caldeggiato dal ministero della Giustizia. Un risultato non certo esaltante e forse anche deludente. È vero che i dati sono relativi al periodo 21 marzo-30 settembre, cioè a poco più di 6 mesi di applicazione del nuovo meccanismo. Però gli obiettivi erano certo più ambiziosi. Tanto da fare parlare di oltre 280mila cause interessate. Invece gli stessi procedimenti iscritti sono stati appunto 33.808. Pochi anche qui, pure se mancano all'appello materie a elevato tasso di litigiosità come il condominio e il risarcimento danni da incidente stradale che saranno soggette al tentativo obbligatorio solo dalla primavera del 2012, essendo tramontato il colpo di mano, previsto da una prima versione del maxiemendamento alla legge di stabilità, di anticiparne già a quest'anno il debutto.
L'andamento dei procedimenti iscritti è stato oscillante, passando dal vertice di giugno, con 7.333, ai 2.534 di agosto, per poi risalire a settembre a 6.819. Il valore medio della lite che finisce soggetta alla conciliazione è di 93.000 euro, ma lo scaglione più gettonato è quello tra i 1.000 e i 5.000 euro con il 20,38% delle controversie. Quanto alle materie, quelle più presenti sono i diritti reali e le locazioni. Significativi poi i dati relativi alla presenza dell'avvocato, che si differenziano molto a seconda della parte interessata. Se si tratta del proponente il legale è presente nell'84% dei casi, ma se si tratta invece dell'aderente allora il legale è presente solo nel 20 per cento.
Insomma, le difficoltà sono evidenti, anche se manca ancora la rilevazione sull'effetto deflattivo, di riduzione del totale dei nuovi procedimenti di cognizione iscritti in primo grado. Tentativi di aggiustamento sono già stati fatti, disponendo la penalizzazione della parte contumace, obbligata a pagare una sanzione pari al contributo unificato, ma altri potrebbero ancora essere messi in opera. In attesa dei verdetti della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea (la causa relativa è stata introdotta la scorsa settimana), il nuovo ministro Paola Severino potrebbe riflettere se dare seguito a quella intesa abbozzata dal suo predecessore Angelino Alfano, che prevedeva l'obbligatorietà dell'assistenza legale nel corso di tutto il procedimento di mediazione.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mar dic 20, 2011 7:24 pm
da GiovaniAvvocati
IMPORTANTE SULLA MEDIACONCILIAZIONE.LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA INNANZI AL TAR LAZIO , in relazione all'entrata in vigore della mediazione per il 21.03 p.v. , è stata rigettata e quindi in attesa del giudizio di merito, C'E' IL VIA LIBERA DEFINITIVO alla mediazione ANCHE PER RC AUTO E CONDOMINI http://www.facebook.com/permalink.php?s ... 6207124912

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mer dic 21, 2011 7:34 pm
da GiovaniAvvocati
IL SOLE 24 ORE
Conciliazione. No alle Camere civili
Il Tar del Lazio respinge la sospensiva
MILANO. Il Tar Lazio ha respinto l'istanza di sospensiva sulla conciliazione obbligatoria. La richiesta era stata avanzata dall'Unione delle camere civili facendo valere le numerose (sostenute) incongruenze e vere e proprie illegittimità cui darebbe luogo la normativa in vigore dal 21 marzo scorso. I giudici amministrativi non sono però stati di questo parere e a questo punto la partita decisiva si giocherà alla Corte costituzionale e, con tempi ancora tutti da verificare, davanti alla Corte di giustizia europea.
Davanti alla Consulta è infatti pendente il giudizio sulla legittimità di alcuni punti cruciali della mediazione obbligatoria. Il Tar Lazio ha infatti chiamato in causa i giudici costituzionali su aspetti chiave: vengono infatti censurati la previsione del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità e l'affidamento a enti pubblici e privati della costituzione di organismi di mediazione. Sotto esame finisce anche la corrispondenza tra le misure del decreto legislativo e quelle stabilite dalla delega contenuta nella legge n. 69 del 2009 (articolo 60). A essere messo in discussione è però l'impianto stesso della conciliazione imposta come passaggio obbligatorio prima del processo: i cittadini, infatti, nella lettura del Tar, potrebbero vedere influenzato il percorso davanti all'autorità giudiziaria da quanto invece avvenuto nel corso del tentativo di conciliazione. Il rinvio alla Corte costituzionale è poi, stato deciso, nel corso delle settimane che hanno seguito l'entrata in vigore di marzo anche da tribunali come quello di Genova. Alla Corte europea si è invece rivolto il tribunale di Palermo chiedendo la verifica di compatibilità con la direttiva comunitaria che disciplina le controversie tranfrontaliere ma fa da punto di riferimento anche per le cause nazionali. Uno stillicidio di ricorsi che hanno gettato nell'incertezza la normativa. Incertezza tanto più grave se si tiene conto che a marzo 2012 la conciliazione obbligatoria entrerà in vigore in due materie centrali nel contenzioso civile come il condominio e il risarcimento danni da incidente stradale. Il Governo non ha intenzione di fare marcia indietro e, anzi, nel decreto legge appena approvato dal Consiglio dei ministri e ancora in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale», ha preso due decisioni significative in materia; da una parte ha infatti chiesto ai capi degli uffici giudiziari di dare il maggior impulso alla mediazione delegata, nell'ambito del programma di smaltimento dell'arretrato, comunicando anche gli esiti al Consiglio superiore della magistratura; dall'altra ha stabilito che la sanzione (pari al valore del contributo unificato) alla parte contumace che non si è presentata al tentativo di conciliazione sarà inflitta alla prima udienza di comparizione nel successivo processo e non al termine, con la sentenza che definisce la lite. G. Ne.
01 | IL VERDETTO. Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dall'Unione delle camere civili per bloccare il tentativo obbligatorio di conciliazione
02 | LE PROSSIME TAPPE. Davanti alla Corte costituzionale è stata rinviata da più tribunali e anche dallo stesso Tar Lazio la questione di legittimità su aspetti cruciali della conciliazione obbligatoria dal 21 marzo scorso
03 | IL GOVERNO RESISTE. Nel decreto legge appena approvato dal Governo si punta a rafforzare la mediazione