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Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mar giu 07, 2011 11:24 am
da GiovaniAvvocati
SOLE 24 ORE Sulla mediazione controffensiva delle imprese
G.Ne.
Rischia di farsi pieno di spigoli il tavolo di confronto tra il ministro della Giustizia Angelino Alfano e gli avvocati sulle correzioni alla conciliazione. Perché adesso arriva la controffensiva delle imprese che, in una lettera indirizzata allo stesso Alfano, sottolineano la loro netta contrarietà a ipotesi di intervento in corso d'opera e chiedono comunque di potere dire la loro in sede ufficiale. Tutto questo mentre una parte consistente dei legali conferma l'irriducibilità della protesta chiamando all'astensione dalle udienze per il prossimo 23 giugno.
Ieri è arrivata sul tavolo del ministro una lettera firmata dai presidenti di Confindustria, di Unioncamere, di Confapi, di Rete imprese, di Confagricoltura e del consiglio nazionale degli architetti, con un esordio nel segno della «viva preoccupazione per alcuni dei contenuti delle proposte avanzate (al tavolo di confronto, ndr), che potrebbero snaturare le caratteristiche qualificanti della mediazione, finendo per disincentivarne l'utilizzo e vanificare la reale efficacia dell'istituto, anche in termini di deflazione del contenzioso».
Una discesa in campo che le associazioni imprenditoriali motivano anche nel dettaglio perché a preoccupare è innanzitutto la proposta di stabilire un limite di valore per l'obbligatorietà della mediazione, si è parlato di 5mila euro. Limite che, se tradotto in norma, avrebbe come immediato effetto quello escludere dall'applicazione della mediazione la stragrande maggioranza delle controversie tra imprese. La conciliazione, si legge ancora nella lettera, per le imprese è un servizio rivolto alla crescita della competitività, alla diminuzione dei costi, alla crescita della fiducia nel mercato e alla garanzia della certezza del diritto.
Ma a non convincere le imprese c'è anche un altro punto, quello sul quale l'intesa sembra ormai raggiunta, la necessità dell'assistenza legale nel corso di tutta la procedura di conciliazione. I costi inizierebbero subito a salire per tutti gli utenti. E senza grandi giustificazioni, visto che l'attività di mediazione, nel giudizio degli imprenditori, non richiede particolari competenze tecniche, quanto piuttosto la capacità di favorire la composizione amichevole delle liti.
Le associazioni ammettono però che un confronto con l'avvocatura è opportuno, visto che «il coinvolgimento degli avvocati è un elemento importante ai fini del successo del nuovo istituto». Ben vengano, quindi, soluzioni che permettano di superare il clima di forte contrapposizione che vede sulle barricate, con sfumature diverse, buona parte dei legali ma senza arrivare a stravolgimenti di una disciplina che è operativa solo da poco più di 2 mesi. In ogni caso, al tavolo aperto al ministero dovrebbero essere chiamate anche le imprese, non fosse altro che come riconoscimento per gli sforzi messi in atto da tempo per consentire il decollo della conciliazione.
Intanto, l'ala più dura dell'avvocatura, rappresentata dall'Oua, conferma la protesta e lo sciopero del 23 giugno precisando che non è dalla conciliazione che potranno arrivare misure soddisfacenti per la cancellazione dell'arretrato, tanto più che le disposizioni su cui punta il governo prestano anche il fianco a possibili speculazioni, dal momento che sono oltre 400 le società di capitali iscritte al registro degli organismi di mediazione e formazione.
Le osservazioni
01|LE RICHIESTE
In una lettera firmata, tra gli altri, da Confindustria e Unioncamere, le imprese chiedono al ministro della Giustizia, Angelino Alfano, di intervenire per evitare stravolgimenti alla disciplina della conciliazione dopo il confronto con l'avvocatura
02|I PUNTI CRITICI
Da parte delle imprese viene espressa assoluta contrarietà a misure che limitino l'obbligatorietà, introducendo, per esempio, paletti per valore della controversia. Quanto all'obbligo di assistenza legale, viene fatto notare che la conseguenza sarà l'innalzamento dei costi

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mar giu 07, 2011 6:38 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
Unioncamere scrive al ministro Alfano
Mediazione, no a colpi di spugna
Camere di commercio contro l'accordo Alfano-Avvocatura sulla mediazione obbligatoria. Che prevede, secondo quanto annunciato dallo stesso ministro della giustizia dieci giorni fa a un convegno ad hoc organizzato da via Arenula, l'assistenza necessaria di un legale nel procedimento di mediazione. Si tratta di una modifica al dlgs n. 28/2010, entrato in vigore il 21 marzo scorso, che dovrebbe vedere la luce entro giugno tramite decreto legge. Unioncamere, però, attraverso una lettera inviata allo stesso Guardasigilli ha espresso sia la propria contrarietà a modifiche in corsa della disciplina senza il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati sia «viva preoccupazione» per i contenuti delle proposte avanzate. «Riteniamo positiva l'apertura di un confronto con la categoria forense», scrive Unioncamere nella lettera inviata al Guardasigilli, «allo stesso tempo però le esprimiamo viva preoccupazione per alcuni dei contenuti delle proposte avanzate, che potrebbero snaturare le caratteristiche qualificanti della mediazione, finendo per disincentivarne l'utilizzo e vanificare la reale efficacia dell'istituto, anche in termini di deflazione del contenzioso». In particolare, le Camere di commercio ritengono che limitando l'obbligatorietà dello strumento «la stragrande maggioranza delle controversie tra imprese sarebbe esclusa dall'applicazione dell'istituto». «Preoccupa inoltre», continua Unioncamere, «l'impatto che la previsione dell'assistenza necessaria di un legale, specie se generalizzata, potrebbe avere in termini di costi per gli utilizzatori della mediazione. Peraltro, l'attività di mediazione non necessariamente richiede particolari competenze giuridiche, bensì a capacità di favorire la composizione amichevole della lite». «Riteniamo non opportuno», concludono le Camere di commercio, «modificare in corsa le regole che disciplinano l'utilizzo della mediazione senza prima coinvolgere tutti i soggetti interessati».
Un altro soggetto che si è opposto fin dall'inizio alla trattativa Alfano-avvocatura, ma perché ritiene le eventuali modifiche troppo «blande», è l'Organismo unitario dell'avvocatura. Che con un deliberato approvato il 2 giugno scorso ha confermato lo stato di agitazione dell'avvocatura e proclamato l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie e da ogni attività giudiziaria per il prossimo 23 giugno. Gabriele Ventura

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mer giu 08, 2011 4:20 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
Oggi nuovo step
La riforma forense non riparte
Salta il primo appuntamento per la riforma forense. Ieri, infatti, la commissione Giustizia della camera, nonostante fosse in calendario, non ha ripreso i lavori su un provvedimento ormai bloccato da due mesi. Tutto rimandato a oggi, quindi, con il prossimo passo che dovrebbe essere l'adozione di un testo unificato, e cioè il disegno di legge approvato dal senato in prima lettura a novembre 2010. Occhi puntati su Montecitorio da parte della categoria forense. «La riforma dell'avvocatura, che mira a una sua maggiore qualificazione, deve procedere di pari passo con la riforma costituzionale della giustizia», ha sottolineato il segretario del Cnf, Andrea Mascherin. Mentre per Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, «è necessario far ripartire il dibattito alla camera dei deputati e fare le necessarie modifiche al ddl». Mario Valdo

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: gio giu 09, 2011 3:17 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
I primi dati sono stati diffusi nel corso di un convegno al Palazzo di giustizia di Milano
Mediazione, funziona 7 volte su 10
Ma le mancate comparizioni superano il 60% dei tentativi
Due mesi dopo, tre argomenti sul tavolo: la scarsa affluenza, l'assistenza obbligatoria degli avvocati e, per contro, il buon tasso di successi di chi partecipa. Il dato più appariscente è infatti la poca partecipazione, posto che le mancate comparizioni sono oltre il 60%.
Significa che la maggior parte dei soggetti chiamati dalla controparte a conciliare davanti all'apposito mediatore negli scorsi due mesi non si è presentato, comportando l'esaurimento infruttuoso della procedura conciliativa.
Con aggravio di tempi e costi. Per contro, tra coloro che ci hanno creduto e ci hanno quindi provato, il procedimento conciliativo ha registrato un discreto successo e oltre il 70% è tornata a casa con una soluzione in mano.
Terzo punto, la posizione degli avvocati, perplessi sin dalla genesi della normativa.
Questi i principali punti emersi al Convegno tenutosi il 7 giugno al Palazzo di giustizia di Milano, oggetto «Chi ha paura della conciliazione?» . Tra i presenti, relatori e pubblico, c'erano avvocati, magistrati, politici e tecnici, ciascuno portatore della propria opinione, tanto da causare una breve ma sintomatica bagarre in aula. Da una parte, il ministero di giustizia rappresentato da Augusta Iannini, capo dell'Ufficio legislativo. Soddisfatta dal dato che riporta il successo delle conciliazioni andate in porto, ha sottolineato anche il recente riconoscimento ottenuto a livello europeo su questa innovatrice normativa, prima e unica e in Europa.
Ha però lamentato il problema dell'ancora decisamente scarsa partecipazione dei chiamati a conciliare, addebitandolo all'inadeguata informazione e riproponendosi di stimolare efficacemente sul punto i due canali, media e avvocati, preposti alla diffusione delle corrette caratteristiche dello strumento.
Sul fronte opposto, le preoccupazioni dei legali, rinnovate dall'avv. Paolo Giuggioli, presidente dell'Ordine di Milano, a nome dell'intera categoria, già oggetto dell'ormai nota ipotesi di illegittimità costituzionale in attesa, a breve, di definizione.
Ribadite le consuete richieste degli avvocati: maggiore coinvolgimento dei legali e migliore preparazione dei conciliatori.
E proprio ai legali la Iannini ha proposto il recente problema delle tariffe, libere per gli avvocati e fisse per i mediatori: come può un'avvocato, incaricato in una mediazione obbligatoria, essere pagato più di un mediatore? Ed è proprio qui che hanno reagito alcuni avvocati presenti al Convegno. Non è stata data risposta alla domanda, ma anche questo problema è adesso ben evidente sul tavolo. Donatella C. Marino

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: gio giu 09, 2011 3:32 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
Presso il ministero accreditati 177 enti formatori
Sono 321 gli organismi iscritti
Dal marzo 2010 (data di approvazione del dlgs 28/2010) la mediazione ha visto l'attivazione libera e spontanea dei professionisti (in particolar modo avvocati e commercialisti) che si sono formati nei corsi obbligatori (con il dm 180, numero minimo di ore 50 con una durata media di 2 mesi). Parimenti, è cresciuto negli anni in modo vertiginoso il numero degli organismi di mediazione iscritti presso il ministero (costituiti da avvocati, commercialisti e altri professionisti) presso il registro ministeriale. Ad oggi, gli organismi iscritti sono 321; sono articolati in più sedi dislocate sul territorio nazionale tali da garantire la presenza in oltre 700 città. Gli enti formatori accreditati al ministero per il corsi abilitanti sono 177.
I corsi per la formazione dei mediatori hanno creato un «esercito» di mediatori la cui professionalità è testimoniata dall'appartenenza agli Albi professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici).
Parlamento, governo, ministero della sono diventati «sponsor» della mediazione vista quale innovazione che ci mette al passo con l'Europa e il mondo e che offre una valida alternativa alla giustizia con importanti finalità deflattive del contenzioso civile. Anche i rappresentanti di importanti tribunali (Milano, Roma ecc.) hanno espresso interesse per la mediazione che vedono quale strumento complementare al procedimento giudiziale in grado di dare respiro alle aule dei tribunali. Marco Carbone

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: lun giu 13, 2011 5:21 pm
da GiovaniAvvocati
Il fronte del no «È costosa e rischiosa»





Guerre. Gli avvocati continuano la protesta: non risolve i problemi della giustizia. E preparano un altro sciopero Alpa: «Non può essere obbligatoria. E bisogna garantire a chi la sceglie assistenza professionale» Lun. 13 - Ribadiscono il no e non arretrano di un passo. Gli avvocati sono i grandi nemici di questa riforma. Il nuovo sciopero proclamato per il 23 giugno spiega bene quale sia il livello di opposizione dell'avvocatura. I nodi. Eppure un tavolo di trattative era stato aperto tra il ministro della Giustizia Angelino Alfano e il Consiglio nazionale forense. C'è ancora la piena disponibilità del ministero di rendere obbligatoria la presenza degli avvocati anche durante la fase di mediazione e sembra che questo potesse essere il passo che apriva la strada a un accordo. Invece il nodo insormontabile rimane ancora quello dell'obbligatorietà: inaccettabile secondo l'avvocatura e irrinunciabile secondo il ministero (che ricorda che tutte le volte in cui la via alternativa al tribunale è rimasta facoltativa, gli esperimenti si sono rivelati fallimentari). «Il Consiglio nazionale forense- spiega il presidente Guido Alpa - non è contrario al sistema dei centri di mediazione ma ha sempre opposto profonde perplessità sulla normativa chiedendo soprattutto l'abolizione dell'obbligatorietà e l'introduzione della difesa tecnica da parte dell'avvocato. Sul tema mediazione, la scorsa settimana la Commissione giustizia del Senato ha ascoltato tutte le componenti dell'avvocatura trovando un fronte compatto contro la mediazione obbligatoria. «Chiediamo di sospendere la mediazione obbligatoria - conferma Maurizio de Tilla, presidente Oua, l'organismo politico dell' avvocatura -ma anche di puntare sulla modernizzazione e sul rilancio della nostra giustizia anche costruendo, insieme agli avvocati, un diverso efficace sistema alternativo di mediazione. L'obiettivo è quello di ridurre così la lunghezza dei processi e recuperare l'1% di Pil che l'Italia perde proprio a causa dei cronici malfunzionamenti della macchina giudiziaria». Il punto è che il ministero la soluzione alle lungaggini dei processi civili l'ha individuata proprio nella mediazione e la ritiene lo strumento più efficace. Definizione contestata e negata dal mondo dell'avvocatura. «Chi vuole far passare per epocale questa riforma - afferma il segretario generale dell'Associazione nazionale Forense, Ester Perifano - ha il dovere innanzitutto di spiegare che la mediazione sarà un percorso accidentato, dove ad ogni passaggio il cittadino dovrà mettere mano al portafoglio, senza avere tuttavia la garanzia di non arrivare in Tribunale. Tentare di camuffare questa riforma come la panacea per liberare i Tribunali dall'ingorgo delle cause significa non essere a conoscenza di dati fondamentali. La durata media di un processo è di poco più di mille giorni, e il 56% delle cause civili non arriva a sentenza per una rinuncia o per un accordo tra parti». In Parlamento. Anche in Parlamento si delineano gli schieramenti (trasversali) tra chi è a favore e chi contro. Due senatori, Domenico Benedetti Valentini (Pdl) e Silvia Della Monica (Pd) hanno già presentato un disegno di legge in cui chiedono l'abrogazione dell'obbligatorietà della mediazione e l'introduzione della presenza tecnica (obbligatoria) degli avvocati. La sensazione è che il destino della mediazione sarà deciso da una prova di forza e non di ragionevolezza. Isidoro Trovato


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Mediazione civile. Come risparmiare evitando i tribunali





La diagnosi è chiara. La cura un po’ meno, La giustizia civile italiana è troppo lenta. L’ultimo, in ordine di tempo, a ricordalo è stato il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi che ha ribadito quanto costi al paese una giustizia al rallentatore: almeno un punto percentuale di Pil. Da marzo però è entrata in vigore la mediazione civile, un’innovazione che potrebbe rivoluzionare l’intero sistema giudiziario italiano. L’obiettivo dichiarato è velocizzare i tempi e smaltire gli arrettati. A giugno 2010 infatti erano 5 milioni e 600 mila le cause pendenti senza contare che un contenzioso civile attualmente ha la prospettiva di arrivare a sentenza di primo grado dopo 845 giorni (circa due anni e 4 mesi) e alla Coste suprema dopo 1.195 giorni. Chi riguarda. Solo per quest’anno sono escluse le controversie che riguardano liti condominiali e quelle per incidenti stradali. Per tutto il resto (proprietà, locazione, contratti assicurativi risarcimento danni da responsabilità medica, contratti finanziari e bancari, patti di famiglia, diffamazione a mezzo stampa) si potrà evitare di entrare in tribunale e si dovrà prima (obbligatoriamente) provare una mediazione. Come si avvia. Una delle parti sceglie un organismo (pubblico o privato) riconosciuto dal ministero e deposita Un’istanza il responsabile dell’organismo nomina il mediatore, contatta la controparte e fissa l’incontro entro i quindici giorni dal deposito dell’istanza. Se la controparte non si presenta, il mediatore emette verbale di mancata partecipazioni. Se l’assenza è ingiustificata, quando si passa in Tribunale, il giudice può desumere elementi di prova nel giudizio successivo. Se la controparte accetta e ‘si presenta, inizia la procedura di mediazione. Come si svolge. Il mediatore contatta le parli e i loro avvocati per Una raccolta preliminare delle informazioni La prima è una sessione congiunta durante la quale il mediatore può condurre la trattativa nel modo che ritiene più idoneo (in conformità al regolamento interno dell’organismo) tenendo in considerazione la volontà delle parti e cercando la soluzione più rapida possibile alla lite. Quando la sessione congiunta non è più produttiva, il mediatore avvia una serie di incontri separati che servono a cercare spunti per valutare la soluzione della lite, Finite le audizioni separate ci si riunisce per la sessione finale. Gli esiti. Il tempo massimo per completare l’iter della conciliazione è di quattro mesi dalla presentazione dell’istanza. Entro questo tempo limite si va alla conclusione: in caso di successo della conciliazione si deposita il verbale di accordo tra le parti presso l’organismo competente. Il testo controfirmato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore può comunque inviare una proposta scritta di composizione della lite, I contendenti avranno sette giorni per accettarla o rifiutarla. Se accettano si compila un verbale che viene firmato e depositato. La mancata risposta entro i sette giorni equivale a un rifiuto, Il mediatore compila comunque un verbale in cui attesta il fallimento del tentativo. Ma (solo in alcuni casi) se il giudice, in Tribunale, dovesse attuare una soluzione che ricalchi la proposta del mediatore, la parte che si è opposta all’accordo dovrà sostenere le spese della mancata conciliazione. Proprio quello delle spese è un argomento controverso: il costo di una mediazione è sicuramente inferiore a quello di una causa in tribunale della durata di qualche anno ed è proporzionato al valore della lite (vedi grafico accanto): per esempio, per una causa che vale da mille a 5 mila euro (le più diffuse) si spendono circa 90 euro. Ma se la mediazione fallisce? I costi inevitabilmente lievitano. Bilanci e previsioni. La direzione generale di statistica del ministero della Giustizia ha calcolato quale potrà essere l’impatto della mediazione a un anno dalla sua introduzione: considerato che ad aprile (a un mese dall’entrata in vigore della riforma) si sono registrate 5.070 mediazioni, il ministero prevede per marzo 2012 più di 30 mila conciliazioni al mese per un totale di circa 300 mila l’anno. Una cifra che dovrebbe salire a 600/700 mila con l’introduzione, l’anno prossimo, delle -materie relate al condominio e al risarcimento danni per incidenti stradali. In questo primo scorcio sperimentale la conciliazione ha accusato un alto numero di mancate adesioni (il 76% delle volte la parte convocata non si è presentata). In compenso però, quando i contendenti hanno accettato di sedersi attorno a un tavolo per confrontarsi con un mediatore l’accordo si è raggiunto nel 70% dei casi. Dunque la cura ai malanni della giustizia è già iniziata, per capirne l’efficacia c’è bisogno di tempo, A meno che qualcuno non decida di cambiare la cura.

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In soli tre mesi la banca mi ha ridato gli interessi





Il caso. La controversia sull’anatocismo Lun. 13 - Prima che il ministro Alfano conducesse in porto la legge che rende obbligatoria la mediazione civile, l’imprenditrice Auto- nella Clarich amministratore unico di Promo Consult, l’aveva già scelta per risolvere vecchie questioni bancarie riguardanti un’altra sua società. «Appena sono venuta a conoscenza del decreto legislativo del 4 marzo 2010, ho pensato di utilizzare la mediazione per il mio caso» spiega Clarich. La controversia si è svolta nell’estate dell’anno scorso. Riguardava l’anatocismo (cioè l’applicazione degli interessi sugli interessi). E si è risolta in tre mesi. <(Sono bastate tre sedute al tavolo del mediatore da giugno a settembre, per sistemare tutto aggiunge Clarich. C’è voluto un po’ di tempo perché la persona che ha rappresentato la banca nella mediazione doveva discutere le decisioni con gli organi dell’istituto In altri casi, quando entrambe le parti hanno potere decisionale assoluto, può bastare un unico incontro». Ma il lieto fine non è sempre scontato.

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Gli imprenditori: non toccate la riforma





La lettera L’hanno firmata tutti. La lettera in difesa della mediazione, indirizzata al ministro Alfano, è stata sottoscritta da Emma Marcegaglia a nome di CONFINDUSTRIA e da Ferruccio Dardanello a nome di Unioncamere ma ci sono anche i presidenti di Rete imprese Italia, Coldiretti, Confcooperative, Confagricoltura, Confapi e poi il Consiglio nazionale degli ingegneri, quello dei dottori commercialisti e quello degli architetti. E’ compatto anche il fronte del sì della riforma. Caro Ministro, abbiamo appreso di recenti incontri con rappresentanti dell’Avvocatura, nel corso dei quali sarebbero state discusse possibili proposte di modifica della disciplina della mediazione. Riteniamo positiva l’apertura di un confronto con la categoria forense, in quanto il coinvolgimento degli avvocati è un elemento importante ai fini del successo del nuovo istituto. Allo stesso tempo, però, le esprimiamo viva preoccupazione per alcuni dei contenuti delle proposte avanzate, che potrebbero snaturare le caratteristiche qualificanti della mediazione, finendo per disincentivarne l’utilizzo e vanificare la-reale efficacia dell’istituto, anche in termini di deflazione del contenzioso. In particolare ci, riferiamo alla ventilata proposta di stabilire un limite di valore per l’obbligatorietà della mediazione. In questo modo la stragrande maggioranza delle controversie tra imprese sarebbe esclusa dall’applicazione dell’istituto. La mediazione è infatti per noi un servizio rivolto soprattutto alle imprese per aiutarle ad essere più competitive. Per diminuire i costi e soprattutto per far crescere la loro fiducia nel mercato e garantire la certezza del diritto. Preoccupa in oltre l’impatto che la previsione dell’assistenza necessaria di un legale, specie se generalizzata, potrebbe avere in termini di costi per gli utilizzatori della mediazione. Peraltro, l’attività di mediazione non necessariamente richiede particolari competenze giuridiche, bensì la capacità assicurata dei mediatori di favorire la composizione amichevole della lite. Ci rendiamo tuttavia conto dell’esigenza di individuare soluzioni superare le forti contrapposizioni, che rischiano di pregiudicare il successo di questa importante riforma. Riteniamo, però, non opportuno modificare le regole che disciplinano l’utilizzo della mediazione, senza prima coinvolgere tutti i soggetti interessati. In considerazione dell’impegno che le nostre organizzazioni hanno finora dimostrato e degli sforzi messi in campo per favorire la massima diffusione del nuovo strumento, siamo a sua disposizione per partecipare ai lavori che porteranno a possibili revisioni del testo normativo.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: lun giu 20, 2011 4:21 pm
da GiovaniAvvocati
IL SOLE 24 ORE
Sulla conciliazione gli Ordini all'attacco
Alle camere di commercio 5mila richieste nei primi 2 mesi
sab. 18 - Conciliatori e professionisti all'offensiva contro le modifiche alla mediazione obbligatoria. A scendere in campo per mettere paletti rigidi al confronto tra avvocatura e ministero della Giustizia e "Sistema conciliazione", l'associazione tra promotori di attivita soluzione stragiudiziale delle controversie (cui aderiscono i consigli nazionali degli ordini dei dottori commercialisti degli ingegneri e dei geometri, Adr notariato, il conciliatore bancario, Unioncamere e il Cnf). In una lettera inviata al ministro della Giustizia, Angelino Alfano, l'associazione esprime innanzitutto un timore e cioe che alla normativa sulla mediazione possano essere apportate modifiche sostanziali, che produrrebbero áun notevole ridimensionamento della sua portata deflattivaâ. Modifiche che, secondo Sistema conciliazione, riguarderebbero proprio gli aspetti della riforma che piu avevano indotto la maggior parte delle categorie economiche a sostenerne l'introduzione.
Forti le perplessita soprattutto sulle ipotesi di introduzione di un limite di valore per l'obbligatorieta della mediazione e sul vincolo che si profila per l'assistenza legale. áE importante ribadire . scrive Sistema Conciliazione . che l'aver introdotto la condizione di procedibilita individuando come parametro gli ambiti di applicazione della norma invece che il valore della lite, e stata una decisione strategica per il conseguimento di una riduzione strutturale del contenziosoâ.
Infine, áappare piu che coerente la scelta di lasciare alle parti la liberta di decidere se essere assistiti o meno da un consulente. Una diversa previsione, oltre a gravare di costi uno strumento nato con i criteri di economicita, puo risultare controproducente perche puo indurre chi si avvicina alla mediazione a considerare questo percorso come una forma di giudizio e creare delle barriere o delle riserve di utilizzoâ.
E ieri sono stati resi noti i dati sui primi due mesi di operativita della riforma nelle 105 Camere di commercio: sono state ricevute oltre 5mila richieste di conciliazione. Di queste, le 75 Camere gia iscritte al Registro degli Organismi di mediazione del ministero della Giustizia ne hanno gestite quasi 4mila, il 76% delle quali in materie per cui e ora prevista l'obbligatorieta. Complessivamente, sottolinea Unioncamere in una nota, i procedimenti gia definiti risultano 1.633, pari al 43% delle mediazioni depositate presso gli Organismi camerali riconosciuti, e nel 20% dei casi si e raggiunto un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
In una circolare, datata 13 giugno, il ministero della Giustizia ha invece precisato le conseguenze del silenzio assenso per quanto riguarda le comunicazioni delle modifiche dei dati sul numero e il profilo dei mediatori e dei formatori e piu in generale sul peso da dare alle numerose dichiarazioni autocertificate che sono previste dalle misure applicative. Con l'avvertenza che il ministero, in un momento successivo potra comunque tornare sui suoi passi e procedere ad accertamenti piu penetranti. Ma la circolare fornisce anche qualche indicazione, in sintonia con il regolamento dell'autunno
scorso, sulla compilazione della modulistica per l'iscrizione degli enti ai registri di riferimento. Cosi, quanto alla sede dell'ente si sottolinea che dovra essere specificato il titolo di godimento, in caso non sia di proprieta; il capitale poi dovra essere effettivamente disponibile, visto che il riferimento a quanto stabilito dal Codice civile per le Srl e puramente indicativo. Ancora sui requisiti dei mediatori la circolare conferma la necessita almeno della laurea triennale oppure l'iscirzione a un ordine o collegio professionale (con esclusione quindi di qualsiasi tipologia di albi ed elenchi).
Indicazioni circostanziate arrivano poi per le pubblicazioni che devono corroborare la preparazione scientifica dei formatori e l'esperienza reale maturata sul campo dai conciliatori.
Il bilancio
5.000 - LE RICHIESTE. Il numero di domande di conciliazione presentato alle 75 Camere di commercio
76% - LE MATERIE. La percentuale di richieste gestite nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria
1.633 - LE DEFINIZIONI. I procedimenti gia definiti dalle Camere di commercio dal 21 marzo scorso
20% - IL SUCCESSO. Nel 20% delle controversie e stato raggiunto un accordo attraverso mediatore
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IL SOLE 24 ORE
Nei sistemi stranieri niente obbligatorieta
sab. 18 - L'obbligatorieta della mediazione e un'anomalia tutta italiana, che ápotrebbe decretarne il fallimentoâ. A dirlo, all'unisono, sono i rappresentanti degli Ordini degli avvocati gemellati con quello di Milano. áIn Francia . ha spiegato Thierry Bonnet dell'Ordine degli avvocati di Lione . la legge che regolamenta la mediazione sta per essere approvata: non prevedera alcun tentativo di mediazione obbligatoria, visto che siamo convinti, e lo e anche il legislatore, che le parti possono trovare un accordo solo se scelgono liberamente di rivolgersi a un mediatoreâ.
Stessa convinzione in Germania, dove dopo una sperimentazione di alcuni anni (che imponeva l'obbligo di conciliare per tutte le cause civili fino ai 5mila euro) si e decretato il fallimento dell'automatismo. In Spagna la norma nazionale in arrivo . che dovra poi conciliarsi con le legislazioni regionali vigenti . imporra l'obbligo, ma solo riferito a un incontro preliminare in cui viene presentata alle parti questa soluzione alternativa al giudizio.
La mediazione e prevista anche in Senegal, dove si applica sia al diritto civile, sia al diritto amministrativo sia al diritto penale. áTentare una mediazione in ambito penale . ha spiegato l'avvocato Moussa Sarr . ci aiuta a non ingolfare i tribunali e anche a evitare il sovraffollamento delle carceriâ.
E in Italia? áLa nostra speranza . ha sottolineato il presidente dell'Ordine di Milano, Paolo Giuggioli . e quella di un ripensamento sull'obbligatorieta della conciliazione, sul quale tanto abbiamo insistito con il ministroâ. Al ministero il presidente ha chiesto anche di velocizzare la procedura di approvazione per i nuovi mediatori, vista la mole di istanze arrivate all'organismo di conciliazione: 500 nei primi cinque mesi del 2011, di cui il 96% presentato dal 20 marzo in poi. áOggi . dice Giuggioli . il ministero ci impiega un anno per accertare la qualifica di mediatore. Troppo, considerato l'enorme carico di lavoroâ. Delle istanze presentate dall'inizio del 2011, l'84% riguarda mediazioni obbligatorie (in prevalenza riguardanti controversie su locazione 18%, responsabilita medica 14%, contratti assicurativi 13%, successioni ereditarie 11%).
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ITALIA OGGI
Ordini professionali e Camere di commercio tornano alla carica con il ministro della giustizia
Mediazione, no a stravolgimenti
Prima delle modifiche occorre un adeguato periodo di prova
sab. 18 - No a stravolgimenti della mediazione obbligatoria. Ordini professionali e camere di commercio tornano alla carica contro il ministro della giustizia, Angelino Alfano, che ha avviato un mese fa un canale di dialogo con l'avvocatura, che potrebbe portare, nei prossimi giorni, a modifiche sostanziali del dlgs n. 28/2010: su tutte, l'assistenza legale obbligatoria nei procedimenti di mediazione.
Con una lettera Sistema conciliazione, associazione tra gli enti promotori di attivita di soluzioni alternative delle controversie, chiede infatti al guardasigilli di modificare eventualmente la normativa dopo un adeguato periodo di prova. Intanto, Unioncamere ha diramato ieri i nuovi dati sull'andamento dell'istituto, aggiornati a due mesi dalla sua entrata in vigore, le domande ricevute dalle camere di commercio hanno superato quota cinque mila.
La lettera. Dopo la lettera inviata nei giorni scorsi al Guardasigilli da alcuni ordini, da Unioncamere e da associazioni imprenditoriali, e la volta di Sistema conciliazione, che si rivolge ad Alfano con una nuova missiva. L'associazione (cui aderiscono Adr notariato, i consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ingegneri e dei geometri, Conciliatore bancario finanziario, Unioncamere e Consiglio nazionale forense, che pero non ha sottoscritto la lettera) teme modifiche sostanziali che produrrebbero áun notevole ridimensionamento della portata deflattivaâ della normativa sulla mediazione obbligatoria. Modifiche che, secondo Sistema conciliazione, riguarderebbero proprio gli aspetti della riforma áche piu avevano indotto la maggior parte delle categorie economiche a sostenerne l'introduzioneâ. L'associazione, inoltre, consapevole del fatto che la normativa sara comunque destinata a ricevere dei correttivi, chiede che ásiano individuati solo dopo un periodo congruo di applicazione della norma ed elaborati con l'intento di accrescere l'efficienza dello strumento piu che tutelare le istanze di questa o quella categoria professionale, in coerenza con quella volonta di cambiamento in piu contesti da ella sottolineataâ. In questo senso, Sistema conciliazione chiede di creare un osservatorio interprofessionale áche recepisca le differenti esperienze e competenze e verifichi sul campo le reali difficolta operative che potranno generarsi con la riformaâ. Per il momento, comunque, via Arenula si e limitata a puntualizzare e restringere le regole per garantire la qualita dei conciliatori e dei formatori, tramite una circolare del 13 giugno scorso (si veda ItaliaOggi di ieri). Che ribadisce la necessita, per diventare mediatore, di possedere un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale, o, in alternativa, essere iscritti a un ordine o collegio professionale. Sono esclusi tutti i professionisti iscritti presso albi o elenchi di diversa natura, e cioe le associazioni non ordinistiche.
I numeri delle Camere di commercio. In poco piu di due mesi di operativita della riforma, le 105 camere di commercio, rende noto Unioncamere, hanno ricevuto oltre 5 mila richieste di conciliazione. In particolare, dal 21 marzo al 31 maggio 2011, le 75 camere gia iscritte al registro degli organismi di mediazione del ministero della giustizia ne hanno gestite quasi 4 mila, il 76% delle quali in materie per cui e ora prevista l'obbligatorieta. Complessivamente, i procedimenti gia definiti risultano 1.633, pari al 43% delle mediazioni depositate presso gli organismi camerali riconosciuti, e nel 20% dei casi si e raggiunto un accordo. Nel dettaglio, le mediazioni obbligatorie tra imprese si sono concluse mediamente in 66 giorni. Quelle relative a rapporti di consumo ne hanno invece richiesti, sempre mediamente, 64. Il valore medio nei due casi e stato, rispettivamente, di circa 155 mila euro nelle procedure tra imprese e di 23 mila euro circa in quelle aventi per oggetto controversie in materia di consumo. Delle 3.832 mediazioni gestite dagli organismi camerali, il 33% si e svolto nel Nordest; 27% Nordovest: 25% Centro; e 15% nelle regioni del Sud e nelle Isole. Gabriele Ventura
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Mediatori laureati o iscritti agli ordini, organismi ed enti formatori: la stretta del Ministero Giustizia
Sab. 18 - Il Ministero della Giustizia informa gli organismi e gli enti di formazione iscritti. In particolare, per quel che riguarda le comunicazioni sulle modifiche dei requisiti, dei dati e del numero dei mediatori o dei formatori inoltrate dagli stessi enti al ministero, se entro 30 giorni non viene adottato il provvedimento di autorizzazione, si applica la disciplina del silenzio assenso.
Attenzione alla modulistica. Tuttavia, l'amministrazione puo intervenire in un secondo momento áo in via di auto-annullamento o, comunque, attivando quei poteri che sono da porre in relazione alla propria funzione di vigilanzaâ. A tal fine, nella circolare vengono evidenziate alcune ipotesi applicative, in cui si rende necessario richiedere particolare attenzione nella redazione della modulistica.
Va indicata la sede dell'ente. Occorre che sia specificatamente indicato il titolo del godimento nonche, nel caso in cui l'immobile sia in godimento per locazione o comodato, che sia specificamente indicata la data di registrazione dell'atto.
10mila euro di capitale. Il capitale deve essere effettivamente nella disponibilita dell'ente.
Mediatori laureati o iscritti a ordini o collegi professionali. I mediatori devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti in un ordine o collegio professionale. Con riferimento a questo ultimo requisito viene precisato che ánon puo darsi analogo effetto all'iscrizione presso albi o elenchi (di diversa natura)â.
Formatori: tra pratici e teorici. I formatori, invece, devono attestare di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); di avere operato, in qualita di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici). In entrambi i casi ádevono attestare di avere svolto attivita di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, universita pubbliche o private, nazionali o straniereâ.
Non sono considerate valide le pubblicazioni online. Il contributo dei formatori deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico-giuridico, della materia in esame. Inoltre, l'oggetto della pubblicazione deve riguardare specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Per quel che riguarda la pubblicazione dello scritto, deve trattarsi di:
- pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice Isbn per i libri e Issn per le pubblicazioni in serie;
- pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici.
Come dimostrare di aver svolto lfattivita di mediatore? Al riguardo, la circolare e chiara: ánon puo assumere rilievo qualunque attivita compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualita di mediatore, cioe, quale terzo imparziale al fine di assistere due o piu soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia, rimanendo, comunque, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizioâ. E necessario che la suddetta attivita di mediatore sia compiuta nei casi in cui il legislatore ha espressamente inteso fornire una specifica regolamentazione, sotto il profilo sia soggettivo, prevedendosi che leattivita di mediazione debba necessariamente svolgersi presso un certo soggetto (organismo) cui e demandato il compito di procedere alleattivita di mediazione; che oggettivo, prevedendosi che in caso di conclusione positiva della conciliazione, il verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore ha valore di titolo esecutivo.
Non basta una semplice affermazione. In conclusione, l'istante non puo limitarsi ad una generica affermazione, ma deve specificamente indicare, nell'ambito della modulistica approvata, quale specifica attivita di mediazione lo stesso ha svolto, presso quale organismo, quando, nonche il numero del procedimento.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: lun giu 27, 2011 4:41 pm
da GiovaniAvvocati
DIRITTO E GIUSTIZIA
Parere favorevole del Consiglio di Stato alle modifiche sulla mediaconciliazione
Nella seduta del 9 giugno scorso, il Consiglio di Stato ha fornito un parere positivo sulle modifiche al regolamento del Ministro della Giustizia n. 180/2010, in materia di mediaconciliazione, che il Governo sta cercando di introdurre a seguito delle proteste dell’Avvocatura. Le modifiche riguardano i criteri e le modalità di iscrizione e la tenuta del registro degli organismi di mediazione.
Permane lo spettro del giudizio di costituzionalità. Il Consiglio di Stato rileva, preliminarmente, che sul complesso della disciplina della mediazione il Tar del Lazio ha sollevato questione di costituzionalità, con riferimento agli articoli 5, comma 1 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, rispetto agli articoli 24 e 77 Cost. ciò, tuttavia, non incide sulla legittimità delle modifiche regolamentari in esame.
L’intervento irrobustisce la professionalità del mediatore. In particolare, «lo schema di regolamento in esame, nelle more del giudizio di costituzionalità, si propone intanto di intervenire con l’intento di irrobustire la professionalità del mediatore».
Esso, infatti, incrementa il supporto amministrativo dell’autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e l’aggiornamento formativo biennale dei mediatori; proroga i termini per l’adeguamento dei mediatori e formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa; interviene, infine, su alcuni punti critici, col fine di contenere i costi nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e contumaciale. Dubbi sul possibile aumento delle indennità del mediatore in caso di successo. Sempre nell’ottica del contenimento dei costi, il Consiglio di Stato invita a valutare l’opportunità di rendere lecito l’aumento di un terzo, e non di un quinto come previsto originariamente, delle «indennità del mediatore in caso di successo della mediazione, in quanto ciò potrebbe tradursi in un obiettivo aumento dei costi sostenuti dai cittadini per il servizio in un periodo di crisi economica».

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DIRITTO E GIUSTIZIA
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza del 9 giugno 2011, N. della Sezione: 201102228 Presidente Faberi – Estensore Montedoro
OGGETTO: Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.
Criteri e modalità di iscrizione, registro organismi di mediazione, elenco formatori per la mediazione, indennità spettanti agli organismi. modifiche dm 180/2010;
Premesso e considerato:
Con relazione pervenuta il 1 giugno 2011 il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
L’art. 16 del citato decreto legislativo prevede che “la formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo ed internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministero della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico”.
Lo schema di regolamento risolve alcune delle criticità emerse in sede di prima applicazione della disciplina. In particolare esso:
1) incrementa il supporto amministrativo dell’autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione, così da consentirne l’effettività;
2) incrementa l’aggiornamento formativo biennale dei mediatori;
3) incrementa le facoltà regolamentari degli organismi di mediazione, così da consentirne l’idonea completezza, in specie imponendo ai predetti regolamenti criteri predeterminati per l’assegnazione degli affari di mediazione, che siano rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia della laurea in ipotesi posseduta;
4) risolve alcune criticità della disciplina delle indennità in specie contenendone i costi nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e contumaciale;
5) proroga i termini per l’adeguamento dei mediatori e formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa.
Come è noto, ma ciò non incide sulla legittimità delle modifiche regolamentari in esame, sul
complesso della disciplina della mediazione il Tar del Lazio ha sollevato questione di costituzionalità sugli articoli 5, comma 1 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con riferimento agli articoli 24 e 77 della Cost.
In particolare lo schema di regolamento in esame, nelle more del giudizio di costituzionalità, si propone intanto di intervenire con l’intento di irrobustire la professionalità del mediatore. Lo schema di regolamento merita parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) in relazione all’art. 3 - che modifica, integrandolo, l’art. 7 comma 5 del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 - alla lettera b) – che introduce la lettera e) al citato art. 7 , comma 5 – dopo la parola i criteri andrebbe opportunamente aggiunto l’aggettivo “inderogabili”;
b) in relazione all’art. 5 dello schema di regolamento - che modifica l’art. 16 del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 – pur dovendosi apprezzare l’innovazione introdotta alla lettera b) tesa a stimolare la professionalità dei mediatori , si valuti, sul piano dell’opportunità, se confermare la regola che rende possibile aumentare di un terzo e non di un quinto le indennità del mediatore in caso di successo della mediazione, in quanto ciò potrebbe tradursi in un obiettivo aumento dei costi sostenuti dai cittadini per il servizio in un periodo di crisi economica; c) in relazione all’art. 5 lett. d) si valuti se per i primi due scaglioni della tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 - non sia più opportuno portare la riduzione ad euro quaranta.
Per il resto nulla da osservare.
P.Q.M.
Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in parte motiva

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mer lug 13, 2011 7:49 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
In arrivo il regolamento ministeriale che contiene una stretta per i professionisti
Mediazione non per tutti
Serviranno tirocinio e formazione continua
Tirocinio obbligatorio e formazione continua per i mediatori. Che, per poter operare, dovranno partecipare, assistiti, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti al registro del ministero della giustizia. E sottoporsi a una specifica formazione e a un periodo di aggiornamento almeno biennale presso gli enti di formazione.
In più, gli organismi dovranno prevedere criteri inderogabili per l'assegnazione delle liti ai mediatori, determinati a seconda della competenza professionale, ricavata in particolare dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. Quindi, un laureato in architettura non potrà occuparsi di controversie nate in ambito medico. Sono queste le principali novità contenute nel regolamento di modifica del precedente decreto ministeriale n. 180/2010, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta e che ItaliaOggi è in grado di anticipare. Nessuna sorpresa, quindi, rispetto alle modifiche annunciate settimana scorsa (si veda ItaliaOggi del 7 luglio). E in particolare non c'è traccia, nel dm, né dell'ipotesi circolata in questi giorni sull'introduzione di un limite temporale di tre-cinque anni all'obbligatorietà della mediazione, né dell'assistenza tecnica legale obbligatoria, promessa dall'ex ministro della giustizia. Le modifiche al regolamento di attuazione del dlgs n. 28/2010, emanate dal ministro della giustizia di concerto con lo Sviluppo economico, intervengono quindi mettendo nuovi paletti ai requisiti dei mediatori e stringendo le maglie sulla vigilanza del ministero sugli organismi di conciliazione e sugli enti di formazione, coinvolgendo l'Ispettorato generale di via Arenula. Ma vediamo le novità in dettaglio. Oltre, alla modifica dell'art. 4 sui criteri per l'iscrizione nel registro (i mediatori dovranno dimostrare il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale e partecipare, in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione; per i mediatori già abilitati, invece, il regolamento proroga a un anno, anziché sei mesi, il periodo entro il quale acquisire i requisiti formativi previsti per l'esercizio della mediazione) si interviene anche all'art. 7, dove si deve prevedere che il mediatore deve svolgere l'incontro con la parte istante «anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo». Infine, il dm interviene sui criteri di determinazione dell'indennità (art. 16 del dm n. 180/10) prevedendo, tra l'altro, che l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione debba essere aumentato in misura non superiore a un quarto (anziché un quinto) in caso di successo della mediazione.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: gio lug 14, 2011 11:18 pm
da GiovaniAvvocati
http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07 ... pu/141520/

Mediatori civili, alla fine spunta Cepu
Una domenica mattina, su un treno diretto a Roma, una signora ormai fuori dall’età scolare ha attirato la mia attenzione ripetendo a mezza voce quella che doveva evidentemente essere una lezione da fissare a memoria. All’arrivo in stazione, un’occhiata al libro mi ha permesso di riconoscere un testo destinato ai mediatori-conciliatori. E siccome da settimane mi pareva fosse aumentato il bombardamento pubblicitario (soprattutto in rete) di corsi di formazione per mediatori-conciliatori, non restava che andare a curiosare un po’ più a fondo sull’argomento.

Molti di voi sanno che il 21 marzo 2011 è entrato in vigore, per legge, l’obbligo di tentare la conciliazione attraverso un “mediatore”, pena l’impossibilità di andare a giudizio. Bisogna passare da un “mediatore” per le cause che riguardano i diritti reali, le eredità, le locazioni, la responsabilità medica e a mezzo stampa, i contratti assicurativi e bancari. Dall’anno prossimo, l’obbligo sarà esteso anche alle Rc auto e alle liti condominiali.

Non ci interessa ora ragionare sulla validità complessiva dello strumento, di cui si parlerà a lungo in altre occasioni (ricordiamo soltanto che ha scatenato fortissime proteste da parte degli avvocati). Piuttosto, ci sembra il caso di approfondire l’inizio, l’attacco, come si dice in gergo giornalistico.

Chi sono e come vengono formati questi benedetti “mediatori” che dovrebbero risolvere tutti i problemi dell’arretrato civile italiano ed eliminare la litigiosità futura?

La prima scoperta è che, per diventarlo, basta una qualsiasi laurea triennale, compresa quella in ingegneria. Se avete qualche minuto di tempo, provate a scorrere gli elenchi dei “promossi” o in attesa di promozione nei siti dei vari organismi autorizzati ad “arruolarli” dopo averli formati. Molto gentilmente, il responsabile di uno di questi organismi (che non si nomina per non fargli pubblicità gratuita), ci ha spiegato che, gira e rigira, alla fine il 60% di quanti si iscrivono ai corsi da mediatore proviene da una facoltà di giurisprudenza. Tuttavia, come si è detto, il decreto 180/2010 non esclude alcuna disciplina di partenza.

Qualcuno dirà che un ingegnere (o un’ostetrica) possono diventare migliori valutatori in una causa per danni da rottura dell’impianto idraulico (o per danni da parto) di un leguleio ferrato soltanto nelle procedure. Perché no?

Andiamo avanti. L’entrata in vigore dell’obbligo, ha scatenato la concorrenza tra i vari “formatori”.

A prima vista, sembra una concorrenza al ribasso.

Il già citato decreto 180 mette nei fatti un limite alla qualità della formazione nel momento in cui fissa a 50 ore il tempo necessario (e sufficiente) minimo per diventare un bravo mediatore. Come, cinquanta ore? Sì, avete capito bene. Ma non sono pochine per imparare una professione complessa come quella del “pacificatore” in campo giuridico civile? Secondo il ministero della giustizia, bastano. Il risultato, spiega il nostro interlocutore, è che “un corso con un maggior numero di ore diventa fuori mercato”.

Eh, già. Ecco allora piovere sul web le offerte di corsi tra le 50 e le 52 ore con tanto di programma (imposto dal decreto) che nella stragrande maggioranza dei casi è un copia-incolla dal testo ministeriale stesso. Il costo medio varia tra i 1300 (a Catanzaro) e i 1500 euro (a Milano e Roma). Le lezioni si svolgono di solito in una settimana, con punte di frequenza giornaliera di 10 ore e, quasi sempre, esame finale la domenica. Il che ci spiega la povera signora che ripassava a tappe forzate, proprio la domenica, il testo per l’esame.

Ognuno di voi, potenziale utente di questi futuri mediatori, decida se queste modalità sembrano garantirgli un interlocutore convincente.

La ricerca ha poi portato alcune ulteriori informazioni.

Nel grande affare della formazione dei “pacificatori” è entrata anche e-Campus, l’università telematica molto amata da Berlusconi. Basta una telefonata per essere informati che questo tipo di corsi, a Roma, vengono tenuti nella sede di Cepu e che costano intorno ai 3.300 euro. I corsi sono poi sponsorizzati da un’Associazione Mediatori Conciliatori Italiani che ha sede a Perugia, ha un numero di fax, fornisce l’Iban per i versamenti dell’iscrizione, ma non ha un sito esaustivo (ad esempio non mette a disposizione né statuto né regolamento). Naturalmente, né Cepu né la sua università telematica sono accreditati al ministero come enti formatori. Lo è invece Cesd, altra sigla sempre riferibile al gruppo, che ha sede legale in via del Tritone 169, a Roma, e cioè la sede di Cepu.

Per chiudere, una ripassata ai numeri.

Si suppone che un ente si accrediti come formatore presso il ministero con lo scopo di organizzare corsi. Gli enti accreditati sono 199. Per molti di loro, i corsi si tengono una volta al mese, di media, in almeno 4-5 città italiane. Ad ogni corso partecipano fino a 30 iscritti. Fatevi i conti e vedrete che, nel giro di un anno o due, i mediatori professionisti toccheranno quote vertiginose. Un esercito, con relative aspettative di guadagno che probabilmente non arriveranno mai.