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Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: ven lug 22, 2011 5:02 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
Dati forniti dal ministero della giustizia relativi al mese di maggio 2011
Mediazione legata ai legali
La presenza è richiesta in quasi l'80% dei casi
Mediazione sì, ma senza rinunciare all'avvocato: secondo i dati del ministero della giustizia la presenza del legale è già da ora richiesta nell'80% dei casi. E questo senza e comunque prima che le ipotizzate modifiche alla vigente normativa vengano approvate, rendendo obbligatoria l'assistenza del professionista nella conciliazione.
I dati che ItaliaOggi può anticipare evidenziano come gli avvocati siano quasi sempre presenti nei procedimenti di mediazione: il 79,6% nel mese di maggio, migliorando la già elevata partecipazione dei mesi precedenti (si vedano le tabelle in pagina). Per Fabio Bartolomeo, direttore generale della statistica del ministero della giustizia, «i grafici dimostrano come sia diffusa l'assistenza dei legali di fiducia delle parti durante la mediazione, anche in assenza di una legge che la impone». Non solo. «Il dato è crescente nei primi due mesi di rilevazione», aggiunge Bartolomeo, confermando l'evidente esigenza del cittadino che aderisce al procedimento conciliativo di farsi accompagnare dal suo avvocato, a prescindere dall'imposizione normativa. Questa rilevazione, secondo gli osservatori, potrebbe e dovrebbe indurre il mondo forense ad allentare la morsa sulle richieste correzioni alla mediaconciliazione che prevederebbero la presenza imposta (e pagata, ovviamente) degli avvocati nelle mediazioni sulle materie cosiddette obbligatorie. Un risultato che in effetti sembra già raggiunto nei fatti.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: gio ago 04, 2011 8:53 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
LA LEGGE

Attuazione
Mediazione Nove paesi in mora
Giro di vite alla direttiva sulla mediazione. A soli due mesi dalla sua entrata in vigore. La Commissione europea in settimana ha richiamato ufficialmente (avviando una procedura d'infrazione che fa partire la lettera di costituzione in mora), ben nove paesi membri (tra cui Francia, Spagna e Regno Unito) per non aver ancora comunicato tutte le misure nazionale per attuare pienamente il provvedimento. Non ha precedenti la rapidità d'intervento dell'Esecutivo europeo, che a soli due mesi dallo scorso 21 maggio (data d'entrata in vigore del provvedimento), ha già sollecitato ufficialmente i paesi membri all'applicazione effettiva. La direttiva sulla mediazione si applica quando due parti coinvolte in una controversia transfrontaliera concordano volontariamente di risolvere la lite ricorrendo a un mediatore imparziale. I paesi interessati dalla procedura d'infrazione hanno due mesi di tempo per rispondere. E dunque garantire che gli accordi risultanti dalla mediazione possano essere resi esecutivi. Stando a un recente studio finanziato dall'Unione europea, non usare la mediazione fa aumentare i tempi medi di 331-446 giorni, con spese legali aggiuntive che vanno dai 12.471 ai 13.738 euro per causa. La mediazione può risolvere i problemi che sorgono tra imprese, datori di lavoro e dipendenti, locatori e locatari o tra familiari, consentendo al loro rapporto di continuare e perfino di rafforzarsi costruttivamente, risultato questo non sempre raggiungibile in via giudiziale. La risoluzione stragiudiziale permette ai sistemi giudiziari di risparmiare risorse e può potenzialmente ridurre le spese legali. Un elemento fondamentale della mediazione è la fiducia nella procedura, soprattutto quando le parti vengono da paesi diversi. Le norme Ue incoraggiano quindi gli stati membri a prevedere controlli della qualità, a elaborare codici di condotta e a fornire formazioni ai mediatori, in modo da garantire un sistema di mediazione efficace. A oggi tali norme comunitarie sono in vigore in 17 stati membri. La Danimarca ha scelto di non attuarle avvalendosi di una prerogativa stabilita da un protocollo allegato ai trattati Ue. E i nove paesi oggetto della procedura d'infrazione sono: Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Finlandia, Slovacchia e Regno Unito. In caso la Commissione non fosse soddisfatta delle risposte ricevute, potrebbe adire la Corte Ue di Giustizia.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: gio ago 04, 2011 9:01 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI
Alfano: avvocati, tanti saluti
A bocca asciutta. Ha lasciato così l'avvocatura l'ormai ex ministro della giustizia, Angelino Alfano, che aveva
promesso ai vertici della categoria un bel regalo prima di lasciare le redini del dicastero: un provvedimento
che intervenisse sull'obbligatorietà della mediazione, magari limitandola a un periodo di «prova» di trecinque
anni, e soprattutto introducesse l'assistenza tecnica legale obbligatoria in camera di conciliazione.
Tutto saltato? Non si sa. Pare che, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, il nodo siano le tariffe ad hoc degli
avvocati: quelle che ha in mente il ministero non sarebbero infatti state accettate dall'avvocatura perché
troppo basse. Certo è che il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, sulla buona riuscita
della trattativa aveva voluto metterci la faccia e non può permettersi un fallimento di fronte ai presidenti degli
ordini locali, che attendono con ansia sue novità. Sono passati infatti due mesi e mezzo da quando Alpa,
saputo che Alfano aveva intavolato una trattativa per modificare la normativa sulla mediazione solo con
alcuni ordini territoriali (Milano, Roma e Palermo), è intervenuto con decisione per porsi nei confronti del
ministro quale interlocutore privilegiato. Un dialogo che però al momento non ha portato a nulla, e con tutta
probabilità, ormai, se ne riparlerà a settembre con il nuovo guardasigilli, Francesco Nitto Palma. Che però
non è certo tenuto a dare conto degli impegni presi dal suo predecessore. La situazione, insomma, si fa
sempre più ingarbugliata, e in gioco c'è la leadership della categoria forense. Perché se la «linea Alpa»
dovesse portare a un binario morto, sarebbe un punto a favore dell'ormai «nemico in casa» Maurizio de Tilla,
alla guida dell'Organismo unitario dell'avvocatura, che ha da subito osteggiato qualsiasi trattativa con via
Arenula, puntando invece su una politica «di rottura» totale, con scioperi e manifestazioni contro il governo.
Una politica che però, a sua volta, non trova d'accordo una parte importante degli ordini territoriali. Che per
ora stanno a guardare, in attesa forse di prendere in mano proprio loro le redini di una categoria sempre più
in confusione.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: ven ago 12, 2011 8:19 pm
da GiovaniAvvocati
http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/ ... tp/415543/
Niente IVA per i proventi derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione per mediatori professionisti: è questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E/2011 alla presidente del consiglio di un Ordine forense, in materia di esenzione Iva. In particolare l’avvocato chiedeva di conoscere se le quote di iscrizione all’attività formativa per mediatori professionisti debbano scontare l’aliquota IVA ordinaria del 20% ovvero rientrino nel regime di esenzione. Per l’esenzione vanno soddisfatti due requisiti:


- le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- le stesse prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da P.A.





L’Agenzia precisa anche che:


- alla terminologia “istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione;
- l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica;
- il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare.





Pertanto, secondo le Entrate, per i corsi di formazione organizzati dalla “Camera arbitrale e di conciliazione” di un Ordine forense, finalizzati all’accesso alla professione di mediatore, viene soddisfatto il requisito del “riconoscimento” prescritto dalla legge, trattandosi di corsi autorizzati dal Ministero della Giustizia e, quindi, assoggettati alla attività di controllo e vigilanza dello stesso. Quest’interpretazione è avallata dallo stesso D.M. 18 ottobre 2010, che, oltre ad individuare e disciplinare i criteri per l’iscrizione degli enti abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori, considera iscritti di diritto, e dunque autorizzati, gli organismi già accreditati ai sensi del D.M. n. 222/2004. Pertanto, i proventi derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione per mediatori professionisti sono assoggettati al regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/1972.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mar set 20, 2011 11:21 am
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI SETTE
Guai a snobbare la mediazione
Lun. 19 - Fare cassa e dare gas alla mediazione obbligatoria che ancora stenta a decollare. È il
duplice risultato che può conseguire il ministero della giustizia con l'emendamento inserito nella
manovra bis approvata mercoledì scorso dalla camera (decreto legge n. 138/2011 convertito nella l.
148/2011) e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 settembre, che istituisce l'obbligo di pagare
una multa, pari al contributo dovuto per la causa, alla parte che non si presenta alla seduta di
mediazione quando questa costituisce condizione di procedibilità.
Sì perché da un lato dagli ultimi dati diffusi a fine luglio scorso da via Arenula sull'andamento del
nuovo strumento della mediazione obbligatoria emerge che nel 72% dei casi effettivamente una
parte non si presenta in camera di mediazione. E se questo trend non dovesse invertirsi nei prossimi
mesi, secondo quanto rielaborato da ItaliaOggi Sette, per lo stato si tradurrebbe in un gettito anche
superiore ai 100 milioni di euro l'anno. Dall'altro, sempre dalle ultime rilevazioni del ministero della
giustizia, se confrontate con le proiezioni date a maggio scorso, si nota chiaramente come gli effetti
del dlgs n. 28/2010 siano stati, per ora, decisamente al di sotto delle aspettative. Basti pensare che
se a maggio il ministero stimava in 280 mila i procedimenti di mediazione obbligatoria per il primo
anno di operatività, ora, secondo quanto risulta a ItaliaOggi Sette, la stima è scesa a 160 mila. Quasi
la metà. È chiaro quindi che sia necessario un incentivo per alimentare la cultura della mediazione.
E una multa per chi snobba il nuovo strumento legislativo dovrebbe avere appunto un effetto
decisivo in questo senso. Nel frattempo, però, lo stato può aggiungere una nuova casella nella voce
«entrate». Ecco a quanto può ammontare.
Il gettito per lo stato. Secondo l'emendamento inserito nella manovra bis il giudice, quando la
mediazione è condizione di procedibilità (cioè per le materie previste dall'art. 5 del dlgs n. 28/2010)
condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al
versamento all'entrata del bilancio dello stato «di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio». Per ipotizzare quindi quanto, in proiezione, potrebbe
entrare nelle casse dello stato da qui a un anno basta considerare che i procedimenti in cui una parte
non si presenta potrebbero essere stimati 115 mila l'anno (il 72% di 160 mila). E che il valore medio
di una lite è pari, sempre secondo i dati del ministero della giustizia, a circa 80 mila euro, a cui
corrisponde un contributo unificato (previsto dal testo unico delle spese di giustizia) di 660 euro,
che è anche il valore della multa. Risultato: 76 milioni di euro l'anno. Se poi si considera che la
norma dovrebbe essere applicabile subito anche per quelle materie per le quali la conciliazione
diventerà condizione di procedibilità solo da marzo 2012 (condominio e sinistri stradali, che
rappresentano più del 50% del totale delle liti), la somma potrebbe anche superare quota 100
milioni di euro. Detto questo, bisogna chiaramente tener conto del fatto che la sanzione farà
sicuramente da deterrente per chi oggi snobba il nuovo strumento, e quindi la percentuale calcolata
dal ministero a fine giugno è destinata a diminuire nei prossimi mesi. Ma intanto il gettito che ne
potrebbe derivare non è certo trascurabile.
La mediazione non decolla. Altro obiettivo della norma è, come detto, quello di diffondere la
cultura della mediazione. Soprattutto se si considera che questi primi mesi di operatività del dlgs n.
28/2010 non sono andati come il ministero della giustizia si aspettava. Le proiezioni di maggio
scorso, infatti, stimavano 12 mila procedimenti di mediazione nel mese di maggio e 21 mila a
giugno, per arrivare a un cumulato di 38 mila liti. I dati reali diffusi a fine luglio dal ministero di
grazie e giustizia, invece, disegnano un quadro decisamente diverso: le iscrizioni di mediazioni
civili a maggio sono state 5.735, mentre a giugno 7.333, per un cumulato, dal 21 marzo al 30
giugno, pari a poco più di 18 mila: esattamente la metà di quanto previsto. Di certo la strenua
opposizione dell'avvocatura sta contribuendo in modo decisivo alla bassa diffusione del nuovo
strumento normativo alternativo al processo. La voce insistente che circola tra gli addetti ai lavori è
infatti che gli avvocati consiglino ai loro assistiti di non presentarsi in camera di conciliazione. Se a
questo poi si somma il fatto che la normativa è sotto la lente della Corte costituzionale e, da
settimana scorsa, anche della Corte di giustizia europea, ecco che si capisce il perché i numeri siano
ancora così bassi, sebbene in crescita (a giugno le iscrizioni di mediazioni civili sono state il 28% in
più rispetto a maggio). Una crescita che il pugno di ferro contro chi diserta la mediazione dovrebbe
contribuire ad alimentare. Gabriele Ventura

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mer set 21, 2011 6:38 pm
da GiovaniAvvocati
Conciliazione ok per l'Ue

Una risoluzione del Parlamento europeo promuove la riforma italiana Obbligatorietà legittima se la giustizia è in panne Sì dall'Europa all'obbligatorietà della mediazione. Che però è una valida soluzione solo quando il sistema giustizia è congestionato, come in Italia. Mentre in linea generale la conciliazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa e facoltativa. Questo, in sostanza, il senso della risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre scorso sulla «attuazione della direttiva sulla mediazione negli stati membri impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali (2011/2026, Ini)». Un documento che da un lato avvalla lo strumento così come introdotto in Italia dal dlgs n. 28/2010, che ha previsto la mediazione civile e commerciale come condizione di procedibilità per una serie di materie, ma che dall'altro ne afferma l'eccezionalità, come soluzione, proprio per risolvere la situazione critica in cui si trovano i tribunali italiani. È quanto si evince chiaramente al punto 10, dove il Parlamento dell'Unione europea osserva che «nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali»; «ciononostante», sottolinea la risoluzione, «la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria». Importante, per le sorti del dlgs n. 28/2010, finito nel mirino dell'avvocatura e sotto la lente della Corte costituzionale e della Corte di giustizia europea, anche il punto 5, dove l'Assemblea parlamentare della Ue riconosce che l'art. 5, paragrafo 2, della direttiva «consente agli stati membri di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l'inizio della procedura giudiziaria, a condizione che ciò non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario». Il Parlamento Ue, poi, osserva anche che taluni stati membri «il cui sistema giudiziario è oberato hanno fatto ricorso a norme che rendono obbligatorio avvalersi della mediazione»; e nota che «in tali casi le cause non possono essere depositate in tribunale fino a quando le parti non avranno prima tentato di risolvere le questioni tramite la mediazione». L'esempio «più lampante», si legge ancora nella risoluzione», è proprio «il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani, notoriamente congestionati, riducendo i casi e il tempo medio di nove anni per risolvere un contenzioso in una causa civile». Il Parlamento sottolinea quindi che, «nonostante le polemiche (degli operatori, ndr), gli stati membri la cui legislazione nazionale va oltre i requisiti di base della direttiva sulla mediazione sembrano aver raggiunto risultati importanti nella promozione del trattamento non giudiziario delle controversie in materia civile e commerciale». A questo proposito, la risoluzione specifica, infine, «che i risultati raggiunti, in particolare in Italia, Bulgaria e Romania, dimostrano che la mediazione può contribuire a una soluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie attraverso procedure adeguate alle esigenze delle parti». Gabriele Ventura

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: dom ott 02, 2011 7:45 pm
da GiovaniAvvocati
ITALIA OGGI

Un protocollo d'intesa a Firenze tra associazioni e Camera di commercio

Mediatori per consumatori

Tariffe da 10 mila , soluzione in quattro mesi

Venti giorni al massimo tra il deposito della domanda e la fissazione dell'incontro di mediazione, quattro

mesi per la durata totale del procedimento e verbale di conciliazione come titolo esecutivo per avere il valore

di una sentenza.

Mediazione e consumerismo stringono un patto a Firenze teso a dare maggiore riconoscimento ai diritti del

consumatore: lo stabilisce il protocollo di intesa firmato il 23 giugno scorso da più associazioni di

consumatori con la Camera di commercio.

Il passo in avanti nel riconoscimento dei diritti del consumatore è avvenuto con la sottoscrizione del

Protocollo tra Camera di commercio, Industria artigianato e agricoltura di Firenze, Centro tecnico per il

consumo e l'Acu, Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Confconsumatori, Movimento consumatori, come

associazioni dei consumatori prime firmatarie.

La collaborazione sottoscritta in data 23 giugno 2011 intende promuovere attraverso la realizzazione di

iniziative l'utilizzo degli istituti stragiudiziali Adr – alternative dispute resolution per la soluzione delle

controversie alla luce del dlgs 4 marzo 2010, n. 28 e del dm 18 ottobre 2010, n. 180 che istituiscono il nuovo

istituto della mediazione e conciliazione. Si tratta di un protocollo di intesa con cui le associazioni dei

consumatori firmatarie e la Cciaa di Firenze si impegnano congiuntamente a favorire la

mediazione/conciliazione quale strumento per la risoluzione delle controversie tra consumatore e imprese.

In tal senso la Camera di commercio di Firenze, al fine di favorire un servizio sempre più utile e conveniente

al cittadino, stabilisce che per le liti fino a 10 mila saranno applicate le indennità minime dello scaglione

pubblicate sul sito www.fi.camcom.it. dalla stessa Cciaa. L'intenzione è quella di rendere prioritaria la

mediazione nei rapporti tra consumatori e imprese e tra impresa e impresa in modo che siano proprio le

Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e le Associazioni di categoria a stimolare il ricorso allo

strumento. E fino al 31 dicembre 2011, la Camera di commercio applica agli associati delle Organizzazioni

firmatarie dei protocolli, il minimo tariffario consentito dal decreto 180, limitatamente alle controversie fino

a 10 mila euro per i consumatori e fino a 50 mila euro per le imprese. Inoltre il Centro tecnico per il

consumo, attraverso il ruolo di coordinamento delle Associazioni socie firmatarie, promuoverà il servizio di

conciliazione camerale con ulteriori iniziative di informazione, formazione, ed educazione consapevole

contribuendo non solo a favorire la composizione delle liti quando siano già sorte ma soprattutto a tutelare i

diritti dei cittadini per orientarli a scelte consapevoli e per rendere più trasparente il funzionamento del

mercato sia per l'acquisto di beni che di servizi. Qualora poi non venga raggiunto un accordo, il giudice, in

un eventuale successivo giudizio, può tenere conto delle posizioni comunque assunte dalle parti nel corso del

tentativo di mediazione ai fini dei termini di prescrizione, la domanda di mediazione viene equiparata alla

domanda giudiziale. Ma quanto è efficace l'azione delle Camere di commercio nell'istituto? Secondo i dati di

Unioncamere diffusi nei primi due mesi di operatività della legge, le 105 Camere di commercio hanno

ricevuto oltre 5 mila richieste di conciliazione. Le 75 Camere già iscritte al Registro degli organismi di

mediazione del Ministero della giustizia ne hanno gestite quasi 4 mila, il 76% delle quali in materie per cui è

ora prevista l'obbligatorietà. In tutto i procedimenti già definiti risultano essere 1.633 pari al 43% delle

mediazioni depositate presso gli Organismi camerali riconosciuti, e nel 20% dei casi si è raggiunto un accordo tra le parti

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: mer ott 05, 2011 8:21 pm
da GiovaniAvvocati
IL SOLE 24 ORE
La manovra economica
Più difficile sottrarsi alla conciliazione
Il legislatore interviene per la prima volta per modificare il Dlgs 28/2010 in materia di mediazione
delle liti civili e commerciali. Per raggiungere lo scopo approfitta della manovra economica di
Ferragosto inserendo un comma (il 35-sexies dell'articolo 2) che segna una scelta destinata a
rafforzare l'assetto coercitivo nei confronti delle parti, al [me di condurle al tavolo della mediazione.
È innegabile che le scelte normative operate in materia di mediazione delle controversie siano state
improntate dal legislatore italiano a schemi decisamente invasivi della libera determinazione delle
parti contendenti in ordine all'opportunità di avviare un tentativo di soluzione conciliativa. È altresì
chiaro che tale determinazione costituisce la necessaria conseguenza di un apparato giudiziario
ormai alle corde, che sollecita l'attuazione di strumenti alternativi in grado di concorrere a un
consistente effetto deflattivo e alla riduzione del tasso di litigiosità, consentendo di giungere il più
rapidamente possibile a un riequilibrio fisiologico del complesso sistema della giustizia civile.
Per cui se da un canto la forzosa determinazione al tentativo di conciliazione costituisce un vulnus
per uno strumento che attinge linfa dall'autonomia privata, dall'altro sarebbe stato davvero debole
un sistema di mediazione che avesse lasciato alla libera determinazione delle parti l'accesso alla
stessa. Sarebbe occorso un periodo di tempo estremamente lungo per la diffusione e la promozione
della mediazione sul piano culturale e proprio il tempo costituiva l'unica risorsa ormai in quantità
assolutamente limitata nella disponibilità del legislatore per adottare soluzioni utili a un
complessivo riassetto del processo civile.
Ed è proprio questa la prospettiva dalla quale occorre osservare le scelte che il legislatore ha
compiuto con l'adozione di un meccanismo di estesa obbligatorietà della mediazione. Le numerose
materie indicate dal Dlgs 28/2010 (articolo 5, comma 1), in ordine alle quali è necessario esperire
preventivamente un procedimento di mediazione, in tal modo condizionando l'accesso al giudice
civile, costituiscono quindi un'inequivoca determinazione circa l'esigenza di allargare gli spazi nei
quali le parti possono confrontarsi per comporre le liti in sede negoziale. Un'opportunità forzosa,
dettata da una situazione di emergenza che vede l'Italia al 157° posto su 183 Paesi per la durata dei
processi civili (graduatoria World Bank, 2011).
Ma la norma che prevede l'obbligatorietà della mediazione (attraverso una condizione di
procedibilità dell'azione giudiziaria) è in grado di condurre al tavolo negoziale soltanto la parte
istante, per cui il legislatore doveva apprestare ulteriori meccanismi utili a sortire effetto analogo
anche nei confronti della parte chiamata. E per ottenere la partecipazione anche della parte o
delle altre parti evocate in mediazione dalla parte istante, il Dlgs 28/2010 (articolo 8, comma 5) ha
previsto che il giudice - nel successivo giudizio derivante dalla mancata conciliazione - possa
desumere argomenti di prova (ai sensi dell'articolo 116, comma 2, dei Codice di procedura civile)
«dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione».
Tale disposizione, che ha tipizzato il contegno della parte in mediazione (e in particolare l'assenza
ingiustificata) consentendo che la stessa potesse assurgere a elemento sussidiario del quadro
probatorio ai fini del convincimento del giudizio, è apparsa subito alquanto debole. Tant'é
che i dati del ministero della Giustizia (aggiornati al 30 giugno 20U) evidenziano come la parte
chiamata abbia aderito all'istanza di mediazione soltanto nel 27,76% dei casi. Un segnale da non
trascurare, che richiedeva ulteriori strumenti normativi per condurre al tavolo delle mediazioni in
particolari modo le parti chiamate. Se la mediazione non deve divenire un ulteriore lacciuolo
burocratizzato che ritarda l'accesso alla giurisdizione e una volta intrapresa la strada che mira a
responsabilizzare le parti all' effettivo svolgimento del tentativo di conciliazione era necessario
introdurre altre norme a sostegno di tale obiettivo.
E così il maxi emendamento introduce un ulteriore periodo all'ultimo comma dell'articolo 8 del
Dlgs 28/2010, in base al quale «il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per giudizio». La partecipazione alla mediazione, pur non costituendo un vero e proprio
obbligo, diviene un comportamento al quale le parti devono essere responsabilizzate in
attuazione di un interesse pubblico al corretto funzionamento del sistema giustizia e al ripristino di
un tasso di litigiosità fisiologico. Ciascuna parte chiamata in mediazione non potrà così sottrarsi
senza un giustificato motivo. Il costo sociale dell'ingiustificata partecipazione sarà sanzionato e
compensato mediante il versamento di una somma all'erario pari al costo (contributo unificato) del
giudizio intrapreso successivamente al mancato tentativo di mediazione.
Per espressa previsione normativa tale sanzione non è applicabile alla mediazione facoltativa e cioè
ai procedimenti avviati liberamente per iniziativa di una delle parti senza rispondere a un obbligo
previsto dalla legge, ovvero a un patto contenuto nel contratto o anche all'esito dell'invito formulato
dal giudice al quale abbia fatto seguito l'adesione delle stesse parti.
La risoluzione 2011/2026 (Ini) adottata il 13 settembre 2011 dal Parlamento europeo ha, in
particolare, preso atto delle scelte effettuate da alcuni Stati membri (Italia, Bulgaria e Romania)
nell'attuazione della direttiva 2008/52/CE, evidenziando come la legislazione italiana si distingua per
la previsione dell'obbligatorietà determinata dalla congestione dei tribunali. Al riguardo il
Parlamento europeo' ha osservato che «nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria
sembra raggiungere l'obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali». Ciononostante, sottolinea
che «la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a
basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria».
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IL SOLE 24 ORE
In attesa di un doppio verdetto
Mediazione tra due fuochi, della Corte costituzionale e degli eurogiudici, In attesa del giudizio della
Consulta, il tribunale di Palermo ha chiesto alla Corte Ue un giudizio sulla compatibilità del
modello italiano con la direttiva 2008/52/CE.
Nel mirino la mancanza di specifiche competenze giuridiche del mediatore, la competenza
territoriale e la possibilità di chiudere il procedimento senza proposta da parte del mediatore.
La Corte dovrà indicare anzitutto se le disposizioni Ue su efficacia e competenza del mediatore
possano interpretarsi nel senso di richiedere che il mediatore sia dotato anche di competenze
giuridiche e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell'organismo debba avvenire in
considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze in relazione alla materia oggetto di
controversia. Se possano interpretarsi nel senso di richiedere criteri di competenza territoriale degli
organismi di mediazione che mirino a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle
controversie e a promuovere la composizione amichevole delle medesime. E infine se possano
interpretarsi nel senso che, quando l'accordo amichevole e spontaneo non è raggiunto, il mediatore
possa formulare una proposta di conciliazione salvo che le parti non gli chiedano congiuntamente di
non farlo (poiché ritengono di dover porre fine al procedimento di mediazione).
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IL SOLE 24 ORE
La manovra economica
I tribunali fanno i conti con il nuovo istituto
Con l'entrata in vigore della mediazione delle liti civili e commerciali il 20 marzo 2010 e, ancor di
più, all'esito dell'entrata in vigore di una estesa obbligatorietà in molte materie (dai diritti reali alle
locazioni, dai contratti assicurativi al risarcimento danni derivante da responsabilità medica), era
chiaro che molti nodi interpretativi sarebbero venuti al pettine in sede giudiziale. I complessi
rapporti tra mediazione e processo elaborati dal legislatore al fine di costruire un sistema
conciliativo preventivo con funzione deflattiva sono infatti sempre più spesso oggetto di decisioni
giurisprudenziali che avviano percorsi interpretativi necessari a superare dubbi e incertezze. In tale
prospettiva appare utile segnalare alcune delle pronunce più significative.
Consulenza tecnica preventiva. Secondo il Tribunale di Varese (sezione I, decreto 21 aprile 2011),
consulenza tecnica preventiva e mediazione perseguono la medesima finalità, introducendo
entrambi un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro
alternativi. Pertanto, in caso di Ctu preventiva, non sussistono le condizioni di procedibilità di cui
all'articolo 5 del Dlgs 28/2010 e il difensore non è obbligato alla comunicazione di cui all'articolo 4.
Rilascio di immobili occupati.La domanda di rilascio dell'immobile occupato sine titulo - ha spiegato il
Tribunale di Modena con l'ordinanza del 5 maggio scorso - trae spunto da un rapporto analogo a
una locazione e pertanto deve essere attivata la preventiva e obbligatoria procedura di mediazione. ,
Informativa dell'avvocato. Sempre il Tribunale di Varese (ordinanza 6 maggio 2011) ha poi ricordato
come l'obbligo dell'avvocato di informare l'assistito della possibilità di avvalersi della mediazione
non sia soddisfatto da una mera dichiarazione generica della parte annessa nel mandato alle liti. E
nel caso di omessa informativa, ben può il giudice subordinare la comparizione della parte alla
spontanea allegazione dell'informativa da parte del difensore, onde evitare un rallentamento del
processo e un danno indiretto a tutte le altre cause pendenti sul ruolo, posto che l'incombente,
inevitabilmente, può "appesantire" il calendario dei processi del giudice.
Costituzionalità . E toccato invece al tribunale di Lamezia Terme', con l'ordinanza del 1°agosto
scorso, dare un giudizio di costituzionalità sull'istituto: il procedimento di mediazione obbligatorio
non preclude la tutela cautelare e la trascrizione della domanda giudiziale; produce, sulla decadenza
e sulla prescrizione, effetti simili a quelli propri della domanda giudiziale. Il sacrificio in termini di
tempo e i costi imposti dalla mediazione obbligatoria, inoltre, sono potenzialmente giustificati e resi
ragionevoli dal "vantaggio" che può ottenersi in caso di esito positivo della procedura. Il fatto che il
Dlgs 28/2010 non preveda la necessaria assistenza di un difensore, infatti, non significa che alla
parte sia vietato avvalersi di un avvocato. Infine, non sembra profilarsi neppure il denunciato
eccesso di delega. L'articolo 60 della legge 69/2009 nulla, infatti, ha previsto in ordine alla
facoltatività od obbligatorietà del preventivo ricorso alla mediazione e la scelta della obbligatorietà
fatta dal legislatore non è una scelta irragionevole, in quanto non si pone fuori dalla tradizione
processuale italiana, che conosce, come noto, varie ipotesi di tentativi obbligatori di conciliazione.
La costituzionalità della normativa citata permette di affermarne anche la compatibilità con il
diritto comunitario, per come evincibile anche dalla sentenza del 18 marzo 2010 della Corte dì
giustizia dell'Unione europea, pronunciatasi (nelle cause riunite C-317 08, C-318 08, C-319 08 e C-
320 08) proprio sulla previsione, da parte dello Stato italiano, di un tentativo obbligatorio di
conciliazione in materia di telecomunicazioni. Marco Marinaro

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: ven ott 07, 2011 7:16 pm
da GiovaniAvvocati
IL SOLE 24 ORE
Usucapione, mediazione limitata
L'accordo rimuove l'incertezza sui presupposti
Non si può trascrivere, nei registri immobiliari, il verbale di conciliazione – sottoscritto in un organismo di
mediazione – nel quale si accerti l'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale di
godimento. Lo ha sancito il Tribunale di Roma (sezione quinta civile) con decreto in camera di consiglio n.
6563/2011, depositato il 22 luglio scorso.
Le controversie inerenti diritti reali rientrano tra quelle per le quali il decreto legislativo 28/2010, con finalità
deflative del contenzioso, prevede l'obbligatorietà della mediazione, configurandola quale condizione di
procedibilità della domanda giudiziale e, quindi, quale presupposto per accedere alla tutela giurisdizionale.
A questo riguardo, l'articolo 11 del decreto del 2010 dispone che il verbale di conciliazione sia trascritto nei
registri immobiliari qualora la mediazione si risolva in un accordo che abbia come effetto il trasferimento
della proprietà immobiliare oppure la costituzione, la modifica o l'estinzione di diritti reali immobiliari.
Evidentemente, l'usucapione, quale modo di acquisto del diritto di proprietà e dei diritti reali immobiliari,
rientra nel novero delle controversie soggette alla mediazione obbligatoria.
Ci si deve, però porre il tema se sia trascrivibile nei registri immobiliari anche l'accordo, intervenuto in sede
di conciliazione, con il quale i contraenti convengono di accertare la verifica di una usucapione.
La risposta del Tribunale di Roma – coinvolto su questo tema a causa dei dubbi sollevati dalla Conservatoria
dei registri immobiliari, cui era stato richiesto di effettuare la trascrizione di tale accordo – è stata negativa.
Questo perchè l'accordo non realizza alcun effetto costitutivo, modificativo o estintivo di diritti reali ma
consiste in un negozio di mero accertamento, diretto a rimuovere l'incertezza circa la verifica dei presupposti
in base ai quali l'usucapione matura. Tra l'altro, secondo il Tribunale capitolino, consentire la trascrizione del
verbale di conciliazione minerebbe quella certezza dei rapporti giuridici cui l'istituto della trascrizione è
preordinato, nel caso in cui l'accordo conciliativo sia utilizzato non tanto per dirimere una controversia
quanto per dissimulare vere e proprie operazioni negoziali.
Riceve, pertanto, un crisma giurisprudenziale il forte dubbio, già espresso da molti studiosi, che l'accordo
conciliativo possa concretizzarsi in un negozio di accertamento volontario (nel caso specifico: l'avvenuta
usucapione di un bene), poichè tale accordo non sarebbe idoneo a fornire una certezza assoluta e oggettiva
sulla proprietà di un dato bene, ma servirebbe solo a determinare una certezza "soggettiva" (limitata ai
contraenti "conciliati") e, come tale, non modificativa del pregresso stato delle situazioni giuridiche.Solo
qualora vi sia una sentenza dichiarativa dell'usucapione, chi se ne avvale (quale acquirente a titolo originario)
prevale sugli aventi causa, a titolo derivativo, dell'usucapito, compresi creditori ipotecari e pignoratizi che
nel frattempo hanno iscritto o trascritto. Ma l'attore in usucapione che effettua una procedura conciliativa con
il convenuto, non può considerarsi acquirente a titolo originario, e quindi non può prevalere sui terzi, poiché
il suo acquisto è a titolo derivativo e non originario, essendo conseguenza di un accordo negoziale.
In pratica, se fosse effettuata la pubblicazione di questo accordo nei registri, potrebbe indurre a collegare al
negozio di accertamento quegli stessi effetti che, invece, sono propri solo della sentenza che accerta
l'usucapione, ingenerando effetti "inesistenti", che solo dalla pubblicità della sentenza stessa di accertamento
possono derivare. Allo stesso tempo, non consentirebbe a chi usucapisce di essere sufficientemente tutelato
nel conflitto con aventi causa dal proprietario apparente che nel frattempo avessero effettuato trascrizioni nei
registri.

Re: SPECIALE SULLA MEDIAZIONE CIVILE

Inviato: lun ott 10, 2011 8:02 pm
da GiovaniAvvocati
IL SOLE 24ORE – Plus
La mediazione legale arriva alla Corte Costituzionale
Gli alti costi e i tempi lunghi scoraggiano il consumatore
sab. 8 - Da qualche giorno la Corte Costituzionale è arrivata un'ordinanza del Tar del Lazio (sezione prima) con la quale si chiede di pronunciarsi sull'incostituzionalità della mediazione delle liti civili e commerciali. La pronuncia della Corte deve intervenire in un ambito, quello della mediazione, che dalla sua entrata in vigore ha creato non pochi dibattiti.
Si deve ricorrere alla mediazione anche per le cause che toccano i rapporti tra investitori e intermediari. Questo vuol dire che si inserisce in liti dove una certa competenza, per chi deve esaminare, sembra indispensabile. Da ultimo, come è noto, il maxi emendamento alla manovra finanziaria bis d'agosto ha previsto l'introduzione di una sanzione a carico della parte che non partecipa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo. La sanzione (pari all'importo del corrispondente contributo unificato dovuto per il giudizio), viene comminata dal giudice nel successivo processo e versata in favore dello Stato. Sempre più spesso quell'efficienza della mediazione tanto auspicata si scontra, in particolare per le liti che hanno ad oggetto cause che richiedono competenze specifiche, proprio con la mancanza di preparazione tecnica dei mediatori. E soprattutto accade che con la mediazione la parte (il risparmiatore) spende di più di prima e deve attendere più tempo. Per esempio a Milano, Roma e Perugia solo per aderire, se il valore della causa è di 20mila euro si spendono almeno 400 euro «che il più delle volte – ricorda un avvocato di Perugia – non risolvono nulla perché le banche ci chiamano in anticipo e ci comunicano che al tavolo del mediatore non arriveranno mai. Una follia. «La proliferazione degli organismi non sembra contribuire al buon funzionamento della mediazione – spiega l'avvocato Luca Zitiello di Milano – i costi di accesso spesso sono molto elevati. Con l'introduzione della sanzione siamo così arrivati al paradosso che in alcuni casi costa meno non aderire alla mediazione, che pagare la "sanzione" pari al contributo unificato. Non mi sembra che questo rispetti la logica per la quale è stata pensata perché invece di favorire il consumatore in molti casi vi è un aggravio di costi e un allungamento dei tempi della risoluzione delle controversie. In media rispetto all'iter classico nelle cause che hanno ad oggetto materie di natura finanziaria e bancaria assistiamo a una dilatazione dei tempi che va dai sei agli otto mesi».