Messaggioda GiovaniAvvocati » gio mar 08, 2012 7:48 pm
ITALIA OGGI
Passato un lungo periodo di rodaggio, il sistema obbligatorio entra adesso a regime
La mediazione amplia il raggio
Dal 20 marzo si parte per liti condominiali e sinistri
Ai nastri di partenza la mediazione obbligatoria per le liti condominiali e per i sinistri.
Il 20 marzo 2012 è la data fissata per l'operatività di quella particolare forma di mediazione che
deve essere necessariamente espletata, altrimenti non si può fare la causa davanti al giudice.
La materia è regolata dall'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010.
Si prevede, a questo punto, che la mediazione entri nel vivo, una volta passato un lungo periodo di
rodaggio.
Attualmente la mediazione può essere volontaria o obbligatoria per alcune materie, ovviamente
diverse dalle liti condominiali e da quelle sui sinistri. Anche se, va ricordato, si è in attesa della
decisione della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi anche sulla legittimazione della
mediazione obbligatoria.
Il legislatore, comunque, va avanti spedito, premendo l'acceleratore sulla mediazione e contrastando
i tentativi di depotenziare l'istituto.
Ma cerchiamo di capire che succederà dal 20 marzo 2012.
Si prenda l'esempio di un sinistro stradale che non viene definito mediante trattative stragiudiziali
con l'assicurazione o di una lite per l'uso del cortile dello stabile condominiale.
L'interessato non potrà citare la compagnia o il condominio, ma deve obbligatoriamente rivolgersi a
un organismo di conciliazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è, come dice il
decreto 28/2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se si inizia la causa, senza
passare dal mediatore, l'avvocato della controparte potrà eccepire l'improcedibilità; ma potrà essere
lo stesso giudice, autonomamente, anche senza istanza di parte, a rilevare che è stato saltato un
passaggio: dovrà farlo non oltre la prima udienza. Se, invece, la mediazione è già iniziata, ma non si
è conclusa, il giudice deve fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro
mesi, fissato dalla legge per la conclusione della mediazione.
Tra l'altro il favore per la mediazione deriva anche dalla regola per cui, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle
parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.
In ogni caso lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei
provvedimenti urgenti e cautelari.
Attenzione, poi, a trascurare la mediazione avviata: si rischia di pagare forti somme davanti al
giudice.
Il decreto 138/2011, infatti, ha modificato l'articolo 8 del decreto 28/2010 e ha previsto che, proprio
nei casi di conciliazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L'assenza è punita
anche con una sanzione processuale: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai
sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile: non è la riproduzione della
regola per cui l'assente ha torto, ma rischia di somigliarci moltio.
Per riepilogare la situazione, va ricordato che la conciliazione obbligatoria deve essre esperita per
tutte le azioni in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'avvocato dovrà
porre particolare attenzione a queste materie. In generale il legale deve informare il cliente della
procedura di mediazione, mettendo in risalto anche i benefici fiscali. L'informativa deve essere
firmata dal cliente e il documento dovrà essere allegato agli atti di causa (se la mediazione fallisce).
Prima di iniziare la causa deve proporre l'istanza a un organismo di mediazione e deve presenziare
alle sedute. Se la controparte non si presenta l'avvocato si procurerà la copia del verbale in cui si
attesta l'assenza dell'altra parte senza giustificato motivo.
Se, invece, un cliente chiede all'avvocato come comportarsi dopo avere ricevuto la convocazione
davanti all'organimo di conciliazione, a legislazione vigente, il legale farà bene a consigliare di
partecipare alla seduta e di non tenere una condotta ostruzionistica.
Così come bisogna stare bene attenti a rifiutare una proposta di conciliazione: se il provvedimento
che definisce il giudizio corrisponderà interamente al contenuto della proposta emersa durante la
mediazione, il giudice esclude il rimborso delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato
la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa; non solo il guidice
condannerà chi vince al rimborso delle spese sostenute dal chi perde relative allo stesso periodo,
oltre al versamento all'entrata del bilancio dello stato di un'ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto. Antonio Ciccia
ITALIA OGGI
Viaggio nella prassi della conciliazione
Intervento chirurgico sbagliato? La soluzione si trova
Mediaconciliazione in azione anche nella sanità. Nel viaggio sulla prassi che si è formata in questi
mesi (si veda ItaliaOggi del 23 febbraio scorso) ecco un caso di mediazione su un intervento di
chirurgia ricostruttiva mediato dall'avvocato Alessandro Bruni, mediatore professionista per
CONCILIA e docente di «Mediazione e conciliazione» all'Accademia Internazionale delle Scienze
della Pace di Roma.
I FATTI - Dopo un incidente stradale la sig.ra Mina (i nomi sono di fantasia) viene sottoposta a un
intervento ricostruttivo della mano sinistra dal Prof. Benedetti, famoso chirurgo plastico.
L'intervento, a detta della paziente, non è riuscito pienamente, perché non è in grado di recuperare
la piena funzionalità della mano. Di parere diverso il medico, per il quale piccoli fastidi sono dovuti
al normale decorso della degenza. Non convinta, Mina interpella un luminare in materia e ottiene
conferma sull'origine delle sue «fastidiose» sensazioni: l'intervento non è stato perfetto. A questo
punto si rivolge a un legale per far valere le sue ragioni. L'assicurazione offre un risarcimento di
93.000 euro a fronte della richiesta di 250.000 da parte della donna. Le trattative si arenano e la
signora si rivolge alla mediazione.
LA MEDIAZIONE - Solo a partire dal 1994, a seguito di alcune pronunce della Suprema Corte, è
stato esteso il concetto di danno risarcibile da trattamento sanitario, fino a ritenere presunta la colpa
«in tutti quei casi in cui a fronte di una prestazione medica che non presenti il carattere della
speciale difficoltà, nell'accezione accolta dall'art. 2236, si verifichi un evento sfavorevole, idoneo a
determinare un peggioramento delle condizioni del paziente» (Cass., 8470/1994). Oggi, quindi, il
medico ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c., è chiamato
a rispondere per colpa lieve, nelle ipotesi di danni arrecati per omessa diligenza e preparazione
professionale inadeguata. Potrà essere chiamato a rispondere solo di colpa grave, o di dolo, qualora
la prestazione implichi per la particolare complessità del caso da trattare, la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà. Nel nostro caso le prove sembrano tutte a favore di Mina che avrebbe
potuto anche rifiutare ogni accordo con il medico e l'assicurazione. Ma in che tempi, se del caso,
potrebbe avere tutela? E con che risultati? Questa riflessione, considerando la necessità di ottenere
in via immediata la soddisfazione sperata, e cioè la completa funzionalità della mano, viene tenuta
in alta considerazione, soprattutto perché con la mediazione si prospetta per la sig.ra Mina una
nuova possibilità, tentare di gestire la controversia direttamente con il medico che l'aveva operata,
capendo cosa il medico stesso avrebbe potuto (o dovuto) fare per soddisfare i suoi bisogni.
I VANTAGGI PER LA CONTROPARTE - Il medico, molto conosciuto nell'ambiente, ha la
necessità di capire come poter salvaguardare la propria immagine, considerando che – in caso di
rifiuto almeno a tentare un accordo – Mina potuto potrebbe intaccare, in qualsiasi maniera
(legittima), la sua integrità professionale.
Al termine di vari incontri privati, con l'insostituibile ausilio del mediatore, entrambe le parti sono
arrivate a simili conclusioni: c'è spazio per un incontro di interessi che metta da parte lo scontro di
posizioni. Anche l'interesse di Mina è quello di risolvere quanto prima la questione per tornare a
vivere e lavorare come sempre, senza troppi intoppi e con la possibilità di poter utilizzare
pienamente le funzionalità della mano.
L'ACCORDO - L'accordo conciliativo vien trovato così:
- Il Prof. Benedetti presenta le sue scuse alla paziente, per non averla adeguatamente assistita nella
fase post-operatoria;
- Lo stesso Professore si impegna a sostenere per intero le spese di un intervento che ripristinerà
completamente le funzionalità dell'arto, eseguito da un chirurgo a scelta della sig.ra Mina - su una
rosa di 3 luminari consigliati dal Benedetti stesso - o da altro professionista a scelta diretta della
signora.
- Inoltre, Mina può optare, entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo, e a sua
scelta, per una delle due soluzioni aggiuntive prospettate:
a. Intervento di chirurgia plastica al naso gratuito, ad opera de Prof. Benedetti ed un risarcimento
danni di 10.000,00 euro, al lordo delle spese legali oppure:
b. Solo risarcimento danni pari a 13.000,00 euro, al lordo delle spese legali. Antonino D'Anna
ITALIA OGGI
Il caso
Conciliazione costosa
Come mai la media conciliazione non si diffonde? I dati più recenti rilevano in circa 60mila i
procedimenti iscritti, a fronte di 40mila definiti. Attenzione: in larga parte quelli definiti sono chiusi
con un verbale che semplicemente prende atto dell'impossibilità di terminare la vertenza.
In effetti, risulta che solo il 21% dei procedimenti sia stato definito con accordo raggiunto.
Una ragione ostativa alla diffusione dell'istituto potrebbe consistere nei costi. Lo fa intendere, in
un'interrogazione al ministro della Giustizia, il senatore Giuseppe Valentino (Pdl). Nel documento
egli rileva che «circa il 70% dei convocati alle procedure di media conciliazione non si presentano»
e che «la prima causa della disaffezione per l'istituto della media conciliazione appare essere,
soprattutto, la spesa ad essa collegata». A sconfiggere la difficoltà ad accedere all'istituto non
servono certo «provvedimenti coercitivi come la condanna, con ordinanza non impugnabile, alla
prima udienza, al pagamento di un'imposta pari al contributo unificato a carico della parte non
comparsa».
Valentino chiede, conseguentemente, «se sia stata condotta un'indagine fra gli organismi di media
conciliazione per conoscere quali tariffe applichino». Nell'eventualità che la ricerca non sia stata
condotta, l'esponente del Pdl invita il guardasigilli a «chiedere agli organismi interessati di fornire
tali dati». Giovanni Galli